* Vedi nota
La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 53, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. IV, sent. n. 418 del 14-02-2005 (ud. del
18-11-2004), Commissione controllo atti rg. Puglia c. B.
Art. 1
[E' riconosciuto al personale di ruolo
degli enti locali e degli uffici centrali e periferici dello Stato in posizione
di comando o di distacco il diritto ad essere inquadrato a domanda nel ruolo
regionale.
L'inquadramento del personale in servizio ad altro titolo
presso gli uffici centrali e periferici della Regione sarà regolato con la legge
regionale.
Al personale di cui al primo comma sono estesi tutti i benefici
previsti per gli impiegati dello Stato trasferiti alla Regione in applicazione
dei decreti delegati, tenendo conto, per i dipendenti degli enti locali, della
posizione giuridica posseduta, all'atto del comando o del distacco, presso gli
enti di provenienza.
Art. 2
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti degli articoli 127, comma secondo della Costituzione e 60 dello
statuto della Regione.
Art. 3
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino
Ufficiale» della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.]