TITOLO I
L'iniziativa popolare per la formazione di
leggi e regolamenti
Art. 1
L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei
regolamenti si esercita mediante presentazione di un progetto, redatto in
articoli e sottoscritto da almeno 15.000 cittadini iscritti nelle liste
elettorali per la elezione del Consiglio regionale pugliese o muniti di una
delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 45 del Testo Unico
approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
Il progetto deve essere accompagnato da una relazione che ne
illustri il contenuto e le finalità.
Art. 2
L'iniziativa popolare prevista dall'art. 1 non si
esercita in materia tributaria e di bilancio.
Art. 3
L'elettore o gli elettori che intendono farsi promotori di una
proposta possono chiedere alla Presidenza del Consiglio regionale di essere
assistiti, nella redazione del progetto su cui raccogliere le firme dei
proponenti, dall'Ufficio legislativo del Consiglio stesso.
La richiesta deve essere formulata per iscritto, e l'Ufficio di
presidenza ne verifica l'ammissibilità e stabilisce le modalità dell'assistenza
anche per quanto concerne l'effettiva disponibilità delle informazioni e dei
dati, attinenti alla proposta, raccolti dagli organismi regionali.
Art. 4
Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti
e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere riportata a cura dei
promotori il testo del progetto le firme saranno apposte in calce.
Sul modulo in calce al testo del progetto, saranno designati,
sempre a cura dei promotori, i presentatori della proposta legittimati ad
esercitare le funzioni di cui ai successivi artt. 6 e 7.
La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da
oltre sei mesi.
Art. 5
L'iniziativa viene esercitata dall'elettore proponente mediante
apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente
accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome,
luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
La firma deve essere autenticata da un notaio, o da un
cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso
il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice conciliatore, dal
Sindaco o dal Segretario di detto Comune, ovvero dal Segretario
dell'Amministrazione provinciale.
L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa
avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo; ma in
questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.
Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto
della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta comunque
impossibilitato ad apporre la propria firma.
Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche
collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i
sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste
elettorali.
Art. 6
La proposta e la relazione di cui al precedente art. 1, vanno
presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale corredate dalla
prescritta documentazione da parte di almeno tre presentatori designati ai sensi
del precedente art. 4.
Un funzionario dell'Ufficio, mediante processo verbale, dà atto
della presentazione della proposta, della sua data e del deposito dei documenti.
Nel verbale indica inoltre, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero
delle firme raccolte, il nome ed il domicilio dei delegati a partecipare in
numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, alla discussione prevista
dal successivo art. 9, secondo comma.
Art. 7
Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a
carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per
l'autentica ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità
ai sensi del successivo art. 5.
Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della
proposta devono farne domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta,
indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto
liberatorio.
Art. 8
Sull'ammissibilità della proposta sia con riguardo ai limiti
dell'iniziativa popolare, alle esclusioni delle materie secondo il disposto del
precedente art. 2, sia con osservanza dei requisiti prescritti dalla presente
legge, delibera ad unanimità l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
entro 15 giorni dal deposito della proposta.
Nel caso di dichiarazione di inammissibilità e di difetto di
voto unanime sull'ammissibilità, delibera il Consiglio regionale nella prima
seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di presidenza.
Art. 9
Dichiarata ammissibile la proposta, entro 30 giorni dalla data
del provvedimento relativo, l'Ufficio di Presidente del Consiglio regionale,
integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni
permanenti, dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale o da un
suo rappresentante ne dispone la trasmissione alla Commissione consiliare
competente per materia e entro tre mesi dalla data del deposito la iscrive nel
calendario dei lavori del Consiglio regionale.
La Commissione consiliare ammette alla discussione della
proposta i cittadini delegati dai presentatori. A ciascun delegato deve essere
data comunicazione con congruo preavviso al proprio domicilio.
Qualora la proposta non venga iscritta nel calendario dei
lavori del Consiglio entro i termini indicati dal primo comma, essa si considera
iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e viene discussa nella prima
seduta, con precedenza su ogni altro argomento.
Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo
redatto dai proponenti.
TITOLO II
Iniziativa delle province e dei comuni
Art. 10
L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei
regolamenti regionali, si esercita mediante la presentazione di proposte da
parte del Consiglio provinciale, o di Consigli comunali in numero non inferiore
a cinque.
A tal fine le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono
chiedere l'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale.
La proposta deve contenere il testo integrale del progetto,
accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
Art. 11
La delibera consiliare che approva la proposta è trasmessa dal
Presidente dell'Amministrazione provinciale o dai Sindaci dei Comuni interessati
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
La proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è
pervenuta all'Ufficio di Presidenza.
Nel caso di presentazione da parte di più Comuni, la proposta
si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte dell'ultimo
Comune il cui concorso completi il numero dei Comuni richiesti dall'art. 10.
Art. 12
Alle proposte presentate dalle Amministrazioni provinciali si
applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 8.
Dichiarata ammissibile la proposta, la Commissione consiliare
competente ammette alla discussione i rappresentanti dell'Ente o degli Enti
locali presentatori.
Si applicano quanto al procedimento i commi 3 e 4 dell'art. 9.
Art. 13
Speciali procedure d'urgenza relative all'esame delle proposte
promosse dai Comuni e dalle Province, sono previste dal regolamento del
Consiglio regionale.
TITOLO III
Efficacia delle iniziative
Art.
14
Le proposte di iniziativa popolare, delle Province e dei Comuni
non decadono con la fine della legislatura regionale.
TITOLO IV
Norme finanziarie e finali
Art. 15
Le spese occorrenti per le prestazioni previste dall'articolo
7, fanno carico al cap. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l'anno 1972 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli
anni successivi.
Art. 16
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.