ARTICOLO 1
E' autorizzato l' accertamento, la riscossione ed il versamento
nella Cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata
regionale secondo le leggi in vigore in conformita' dello stato di previsione
dell' entrata annesso alla presente legge, per l' anno finanziario 1974 che
presenta un totale complessivo di L. 160.424.686.065.
ARTICOLO 2
E' autorizzato l' impegno, la liquidazione ed il pagamento delle
spese della Regione per l' anno finanziario 1974 in conformita' dello stato di
previsione della spesa annesso alla presente legge che presenta un totale
complessivo di L. 160.424.686.065.
ARTICOLO 3
La Giunta Regionale e' autorizzata, ai sensi dell' art. 40 della
legge sulla contabilita' generale dello Stato, a disporre prelevamenti di somme
dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d' ordine e la loro iscrizione ai
capitoli elencati nell' allegato n. 1 allo stato di previsione della spesa
annesso alla presente legge, relativo alle spese obbligatorie e d' ordine.
ARTICOLO 4
La Giunta Regionale e' autorizzata a disporre il prelevamento di
somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di
bilancio non compresi nell' elenco di cui al precedente art. 3, nonche' a nuovi
capitoli di spesa, per le finalita' di cui al primo comma dell' art. 42 del RD
18- 11- 1923 n. 2440, e nei limiti di cui all' art. 136 del RD 23- 5- 1934 n.
827.
I decreti che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente
sono presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione, al Consiglio
Regionale, per la convalida.
ARTICOLO 5
La Giunta Regionale e' autorizzata ad introdurre, con proprie
deliberazioni, nel Bilancio della Regione le variazioni occorrenti per iscrivere
alla entrata ed alla spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme
assegnate dallo Stato per l' esercizio di funzioni delegate, dando alle somme
stesse la destinazione per cui sono state assegnate.
ARTICOLO 6
Alle spese per l' esercizio delle funzioni amministrative nelle
materie previste dall' articolo 117 della Costituzione aventi natura
corrispondente a quelle di cui alle spese soppresse o ridotte negli stati di
previsione del Bilancio dello Stato con i decreti legislativi di trasferimento
delle funzioni amministrative, la Giunta e' autorizzata a provvedere con i
singoli corrispondenti capitoli stanziati nello stato di previsione della
spesa, in applicazione delle vigenti leggi dello Stato fino a quando la Regione
non avra' diversamente disposto con legge regionale.
Alle spese per l' esercizio delle funzioni amministrative nelle
materie previste dall' articolo 117 della Costituzione che non trovano
previsioni in appositi capitoli in bilancio, ed alle altre spese per interventi
operativi di competenza regionale, si provvede con lo stanziamento del fondo
indiviso previsto al capitolo 324 e contemporaneo trasferimento a carico dei
singoli capitoli di spesa che verranno modificati od istituiti con
provvedimenti di variazione, quando saranno definite le specifiche destinazioni
della spesa stessa.
ARTICOLO 7
E' approvato il quadro generale riassuntivo del Bilancio della
Regione per l' anno 1974 annesso alla presente legge.
ARTICOLO 8
La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti degli artt. 127, comma 2° della Costituzione e 60 dello Statuto
della Regione Puglia.
ARTICOLO 9
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Data a Bari, addì
10 giugno 1974.