Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Storica

Anno
1974
Numero
39
Data
25/11/1974
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 14- 11- 1972 - Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

L' art. 12 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 13 viene così modificato per quanto riguarda le percentuali sulla indennita' mensile lorda:

La percentuale sulla indennita' mensile lorda assume, in relazione al numero di anni di contribuzione, i seguenti valori:

5 anni, 20%;

6 anni, 24%;

7 anni, 28%;

8 anni, 32%;

9 anni, 36%;

10 anni, 40%;

11 anni, 41%;

12 anni, 42%;

13 anni, 43%;

14 anni, 44%;

15 anni, 45%;

16 anni, 46%;

17 anni, 47%;

18 anni, 48%;

19 anni, 49%;

20 anni ed oltre, 50%.

ARTICOLO 2

Dopo l' art. 15 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e' istituito il seguente articolo 15/ bis: la frazione di anno si computa come anno intero purche' sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo previdenziale obbligatorio.

            Data a Bari, addì 25 novembre 1974