ARTICOLO 1
L' art. 12 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 13 viene
così modificato per quanto riguarda le percentuali sulla indennita' mensile
lorda:
La percentuale sulla indennita' mensile lorda assume, in relazione
al numero di anni di contribuzione, i seguenti valori:
5 anni, 20%;
6 anni, 24%;
7 anni, 28%;
8 anni, 32%;
9 anni, 36%;
10 anni, 40%;
11 anni, 41%;
12 anni, 42%;
13 anni, 43%;
14 anni, 44%;
15 anni, 45%;
16 anni, 46%;
17 anni, 47%;
18 anni, 48%;
19 anni, 49%;
20 anni ed oltre, 50%.
ARTICOLO 2
Dopo l' art. 15 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e'
istituito il seguente articolo 15/ bis: la frazione di anno si computa come
anno intero purche' sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.
Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il
contributo previdenziale obbligatorio.
Data a Bari, addì
25 novembre 1974