La presente legge è stata abrogata ai sensi
dell'art. 25,
l.a) della LR.14 dicembre 2011, n.37
ARTICOLO 1
[Sono istituiti corsi annuali di
perfezionamento, addestramento e formazione professionale per gli agenti di
polizia locale, urbana e rurale.
ARTICOLO 2
Ai corsi sarà ammesso personale in attività di servizio anche
se temporaneamente assunto; potranno anche essere ammessi cittadini in possesso
dei requisiti prescritti nell' apposito bando, che aspirano ad essere assunti
nella specifica qualifica presso Comuni ed Enti locali.
ARTICOLO 3
Con provvedimento della Giunta regionale verranno determinati i
termini e le modalità per la durata e la partecipazione ai corsi. Il relativo
bando verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 4
Per l' anno 1973 l' onere derivante dalla presente legge
previsto di L. 120.000.000 farà carico allo stato di previsione della spesa del
bilancio regionale 1973 con prelevamento di pari importo dal Cap. 230 (Fondo a
disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali) e
contemporanea iscrizione al cap. 59 (Spese per il servizio di Polizia Locale
Urbana e Rurale).
ARTICOLO 5
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e
60 dello Statuto.
La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale»
della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.]