(1) La presente legge è stata abrogata dall'art.2,
L.R.
13 agosto 1998, n. 28, allegato A, n.
40.
Art. 1
[La Giunta regionale, nei
limiti della spesa a totale carico della Regione di lire due miliardi, è
autorizzata a finanziare i lavori occorrenti per la sistemazione delle lagune di
Lesina e Varano ai fini dell'incremento della pescosità, della difesa e
risanamento dei terreni circostanti, nonché della regimazione dei torrenti
affluenti alle lagune stesse.
Art. 2
Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di
pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
Art. 3
La spesa di cui all'art. 1 farà carico al bilancio della
Regione in ragione di L. 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al
1976.
Relativamente all'esercizio 1973 la spesa farà carico al
capitolo 286-bis che si istituisce col titolo «Interventi per l'esecuzione di
lavori di sistemazione e dragaggio delle foci delle lagune di Lesina e Varano»
mediante variazione in diminuzione per l'importo di L. 500 milioni dal cap. 230
dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della costituzione e 60 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel
«Bollettino Ufficiale» della Regione.
La presente legge è stata abrogata
dall'art.2, L.R.
13 agosto 1998, n. 28,
allegato A, n. 41.