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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
29
Data
17/08/1974
Abrogato
 
Materia
Artigianato
Titolo
Compensi ai componenti il Comitato Tecnico Regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 26, Ediz. Straord.del 22 agosto 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

(1)  Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 17 luglio 1981, n. 39.

 

Art. 1

A far tempo dal 29 luglio 1972 ai componenti ed al segretario del comitato tecnico regionale della Puglia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è attribuito un gettone di presenza nella misura di L. 10.000 per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, e per un massimo di due sedute mensili.

 

Art. 2

Ai componenti del comitato stesso residenti fuori sede verrà corrisposto, nei termini di cui all'art. 1, il rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura di L. 15.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

Nei casi previsti dal precedente comma è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura seguente:

a) viaggi compiuti con automezzo proprio L. 55 al Km.;

b) viaggi compiuti con altri mezzi, rimborso delle spese.

 

Art. 3

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge graveranno per l'esercizio finanziario 1974 sul cap. 30 «Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni (art. 1 legge 7 agosto 1971, n. 685)».

Gli oneri successivi si faranno gravare sugli appositi capitoli del bilancio regionale.

 

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.