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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
34
Data
03/09/1974
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di Bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 28, Ediz. Straord. del 5 settembre 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 33), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

 

Art. 1

[Per far fronte agli oneri derivanti dalla aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, dalla revisione dei prezzi contrattuali, dal riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese, in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche ammesse a contributo della Regione Puglia con i fondi dell'esercizio finanziario 1972 (capitoli 322, 335, 338, 339, 340, 341, 344, 346, 348, 350, 351) e dell'esercizio finanziario 1973 (capitoli corrispondenti), il presidente della giunta o l'assessore del settore, se delegato, sentita la giunta, è autorizzato a concedere contributi integrativi rateali o in conto capitale, nella misura percentuale prevista dai finanziamenti già assentiti.

 

Art. 2

Gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974 relativi alle opere di cui al precedente art. 1 possono essere aggiudicati sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica e anche se in aumento, salvo approvazione da parte del presidente della giunta, sentito l'ufficio del genio civile competente per territorio, nel caso di offerta di aumento(2).

(2)  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1975 dal primo comma dell'art. 1, L.R. 25 gennaio 1975, n. 15.

 

Art. 3

Per le opere oggetto della presente legge si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 e nella legge 1° novembre 1973, n. 774 e relativi decreti ministeriali di attuazione, la materia di concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici e nella legge 12 gennaio 1974, n. 8 in materia di appalti di opere pubbliche.

 

Art. 4

I fondi che si renderanno disponibili in conseguenza della mancata presentazione dei progetti entro i termini fissati dalle comunicazioni di concessione dei contributi, eccezionalmente prorogati, potranno essere utilizzati, nell'ambito dei relativi capitoli di bilancio, anche per le finalità di cui al precedente art. 1.

 

Art. 5

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in L. 1.500.000.000 si farà fronte mediante istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1974 e per gli esercizi successivi (3).

Nel bilancio della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 309. - Costruzione a cura della Regione di opere portuali e di quelle edilizie in servizio della attività tecnica, amministrativa e pulizia dei porti. Difesa di spiagge

L.

200.000.000

 

Cap. 340. - Opere idrauliche e vie navigabili. Sistemazione in pianura dei corsi d'acqua

L.

100.000.000

 

Cap. 320. - Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche. Consolidamento e trasferimento di abitati

L.

200.000.000

 

Cap. 322. - Contributi per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale n. 2 del 21 gennaio 1974

L.

1.000.000.000

 

In aumento:

Cap. 322-bis. - nuova istituzione. - interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973

L.

1.500.000.000

.

 

 

 

 

(3)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R. 25 gennaio 1975, n. 15.

 

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]

 

 

La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 33), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.