(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
33), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Per far fronte agli oneri
derivanti dalla aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, dalla
revisione dei prezzi contrattuali, dal riconoscimento di maggiori compensi
spettanti alle imprese, in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche
ammesse a contributo della Regione Puglia con i fondi dell'esercizio finanziario
1972 (capitoli 322, 335, 338, 339, 340, 341, 344, 346, 348, 350, 351) e
dell'esercizio finanziario 1973 (capitoli corrispondenti), il presidente della
giunta o l'assessore del settore, se delegato, sentita la giunta, è autorizzato
a concedere contributi integrativi rateali o in conto capitale, nella misura
percentuale prevista dai finanziamenti già assentiti.
Art. 2
Gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974 relativi alle
opere di cui al precedente art. 1 possono essere aggiudicati sin dalla prima
gara alla migliore offerta, anche se unica e anche se in aumento, salvo
approvazione da parte del presidente della giunta, sentito l'ufficio del genio
civile competente per territorio, nel caso di offerta di aumento(2).
(2) Il termine di cui al presente comma è stato prorogato
al 30 giugno 1975 dal primo comma dell'art. 1, L.R.
25 gennaio 1975, n. 15.
Art. 3
Per le opere oggetto della presente legge si applicano le norme
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 e
nella legge 1° novembre 1973, n. 774 e relativi decreti ministeriali di
attuazione, la materia di concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici
e nella legge 12 gennaio 1974, n. 8 in materia di appalti di opere
pubbliche.
Art. 4
I fondi che si renderanno disponibili in conseguenza della
mancata presentazione dei progetti entro i termini fissati dalle comunicazioni
di concessione dei contributi, eccezionalmente prorogati, potranno essere
utilizzati, nell'ambito dei relativi capitoli di bilancio, anche per le finalità
di cui al precedente art. 1.
Art. 5
Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della
presente legge, valutati in L. 1.500.000.000 si farà fronte mediante istituzione
di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione per l'esercizio 1974 e per gli esercizi successivi (3).
Nel bilancio della Regione per il 1974 sono introdotte le
seguenti variazioni:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione. ]