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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
36
Data
03/09/1974
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Celebrazione del 30° Anniversario della Liberazione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 28, Ediz. Straord.del 5 settembre 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 13, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[La Regione Puglia, componente autonoma «nell'Unità della Repubblica nata dalla Resistenza» (art. 1 dello Statuto) promuove per il XXX anniversario della Liberazione (25 aprile 1975) un programma di iniziative che esaltino il contributo dei pugliesi alla lotta per il riscatto dalla tirannide fascista e consolidino le istituzioni democratiche volute dalla Costituzione repubblicana.

Art. 2

Per la definizione e la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente è costituito un comitato presieduto dal presidente del consiglio regionale e composto dai rappresentanti dei partiti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e dei C.L.N., delle associazioni partigiane e combattentistiche, della A.N.P.P.I.A., della federazione C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., degli enti locali e di altre forze sociali o culturali della Regione.

Il comitato, che sarà composto da non più di 30 membri, sarà nominato dal presidente del consiglio regionale sentito l'ufficio di presidenza e durerà in carica fino al 31 dicembre 1975.

Il comitato avrà sede presso gli uffici della Regione e sarà da questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari.

 

Art. 3

Il comitato elegge nel suo seno un esecutivo costituito di 9 membri, compresi il presidente ed un segretario.

Per l'attuazione delle iniziative previste nel programma il comitato può costituire delle commissioni, anche chiamando a farne parte membri esterni.

Le commissioni sono sempre presiedute da un membro del comitato.

 

Art. 4

Il comitato riferisce sulla sua attività al consiglio regionale mediante relazioni scritte da depositarsi presso la presidenza del consiglio entro il 30 dicembre 1974, il 30 giugno 1975 e il 31 dicembre 1975.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno cinque membri.

 

Art. 5

Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa complessiva di L. 50.000.000 di cui L. 20.000.000 nell'esercizio 1974 e L. 30.000.000 nell'esercizio finanziario 1975.

Nel bilancio di previsione della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

Spesa

Cap. 324/2. - Fondo per fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (in diminuzione);

L.

20.000.000

 

Cap. 6. - Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e da privati a favore del Consiglio regionale, convegni, indagini riconoscitive, studi e ricerche (in aumento);

L.

20.000.000

 

 

 

 

 

 

Lo stanziamento relativo al 1975 risulterà ricompreso nella previsione di spesa di cui al cap. 6 dell'esercizio medesimo.

 

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 13, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.