(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
13, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[La Regione Puglia, componente
autonoma «nell'Unità della Repubblica nata dalla Resistenza» (art. 1 dello
Statuto) promuove per il XXX anniversario della Liberazione (25 aprile 1975) un
programma di iniziative che esaltino il contributo dei pugliesi alla lotta per
il riscatto dalla tirannide fascista e consolidino le istituzioni democratiche
volute dalla Costituzione repubblicana.
Art. 2
Per la definizione e la realizzazione del programma di cui
all'articolo precedente è costituito un comitato presieduto dal presidente del
consiglio regionale e composto dai rappresentanti dei partiti politici che si
riconoscono negli ideali della Resistenza e dei C.L.N., delle associazioni
partigiane e combattentistiche, della A.N.P.P.I.A., della federazione C.G.I.L.,
C.I.S.L., U.I.L., degli enti locali e di altre forze sociali o culturali della
Regione.
Il comitato, che sarà composto da non più di 30 membri, sarà
nominato dal presidente del consiglio regionale sentito l'ufficio di presidenza
e durerà in carica fino al 31 dicembre 1975.
Il comitato avrà sede presso gli uffici della Regione e sarà da
questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari
necessari.
Art. 3
Il comitato elegge nel suo seno un esecutivo costituito di 9
membri, compresi il presidente ed un segretario.
Per l'attuazione delle iniziative previste nel programma il
comitato può costituire delle commissioni, anche chiamando a farne parte membri
esterni.
Le commissioni sono sempre presiedute da un membro del
comitato.
Art. 4
Il comitato riferisce sulla sua attività al consiglio regionale
mediante relazioni scritte da depositarsi presso la presidenza del consiglio
entro il 30 dicembre 1974, il 30 giugno 1975 e il 31 dicembre 1975.
Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su
richiesta di almeno cinque membri.
Art. 5
Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa
complessiva di L. 50.000.000 di cui L. 20.000.000 nell'esercizio 1974 e L.
30.000.000 nell'esercizio finanziario 1975.
Nel bilancio di previsione della Regione per il 1974 sono
introdotte le seguenti variazioni:
Spesa |
Cap. 324/2. - Fondo per
fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
(in diminuzione); |
L. |
20.000.000 |
|
Cap. 6. - Compensi, onorari e
rimborsi per consulenze prestate da enti e da privati a favore del
Consiglio regionale, convegni, indagini riconoscitive, studi e ricerche
(in aumento); |
L. |
20.000.000 |
|
|
|
|
|
Lo stanziamento relativo al 1975 risulterà ricompreso nella
previsione di spesa di cui al cap. 6 dell'esercizio medesimo.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione
e dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 13, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.