Art. 1
È demandata alla Giunta regionale la predisposizione di un
piano di programmazione regionale del servizio emodialitico.
Il piano dovrà prevedere:
a) la indicazione degli ospedali presso i quali deve essere
istituito il servizio;
b) la strutturazione del servizio presso ciascuno Ospedale a
norma dell'art. 29 del D.P.R. 27 marzo 1989, n. 128;
c) la consistenza del servizio emodialitico presso ciascun
Ospedale;
d) la funzione di ciascun servizio ospedaliero in relazione
alla diagnosi delle uremie croniche nonché alla preparazione alla pratica delle
tecniche dialitiche sia del personale ospedaliero che di coloro che intendano
collaborare alla pratica della dialisi domiciliare;
e) i tempi di attuazione, secondo criteri di priorità.
L'articolazione del servizio emodialitico indicata dal piano di
cui al comma precedente dovrà tener conto della istituzione, in collegamento con
i servizi ospedalieri, di un servizio di emodialisi domiciliare.
Art. 2
Il piano dovrà considerare, in particolare per quanto si
riferisce alle indicazioni di cui alle lett. b), c), d) ed e) del comma secondo
del precedente articolo, i servizi ospedalieri di emodialisi esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge ovvero in corso di realizzazione a
seguito dei finanziamenti previsti con la deliberazione del Consiglio regionale
n. 29 del 13 luglio 1972.
Art. 3
Per la predisposizione del piano di cui ai precedenti articoli,
la Giunta regionale potrà avvalersi della consulenza di apposita Commissione
composta.
- dall'Assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria
ed ospedaliera, che la presiede;
- da sei componenti esperti, dei quali un medico in servizio
presso la Regione, un nefrologo, un chirurgo esperto in trapianti, un sanitario
ospedaliero dirigente di servizio emodialitico, un urologo, un direttore
sanitario ospedaliero.
Su richiesta dell'Assessore alla sicurezza sociale, assistenza
sanitaria ed ospedaliera, potrà essere aggregato altro esperto nel settore della
programmazione ospedaliera.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'Assessorato
competente.
Art. 4
Il piano deve essere presentato al Consiglio regionale, per
l'approvazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Le Amministrazioni degli ospedali interessati sono tenute alla
realizzazione delle prescrizioni del piano secondo le indicazioni ed i tempi di
attuazione previsti nello stesso.
In caso di inottemperanza, la Giunta è autorizzata a promuovere
i necessari atti sostitutivi, previa diffida e determinazione di congruo
termine, salvi i provvedimenti di cui all'art. 17 della legge 12 febbraio 1988,
n. 132.
Art. 5
Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta apposito
regolamento per disciplinare l'organizzazione del corsi e quanto altro
necessario per lo svolgimento della dialisi domiciliare in Puglia (1).
(1) Vedi il Reg.
21 maggio 1975, n. 5.
Art. 6
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con
l'Università degli studi di Bari per l'utilizzazione del centro per i trapianti.
Tale convenzione dovrà stabilire il coordinamento del centro
per i trapianti con i servizi ospedalieri emodialitici.
Con la convenzione, inoltre, saranno stabiliti gli oneri
assunti dall'Università ai fini della consulenza con i suddetti servizi e
dell'indagine per la tipizzazione tessutale, nonché i contributi che la Regione
concederà per il funzionamento del centro.
La convenzione non può avere durata superiore a cinque anni,
salvi ulteriori rinnovi annuali, anche taciti.
L'entità della contribuzione regionale per la funzionalità del
centro viene determinata anno per anno, secondo le esigenze funzionali, i
programmi predisposti e tenendo conto delle altre sovvenzioni e contribuzioni ad
esso destinate per il servizio del trapianto renale.
Art. 7
Per l'attuazione della presente legge è costituito un fondo
annuale di lire 200.000.000 da iscrivere in apposito capitolo, che si
istituisce, nel bilancio preventivo di ciascun esercizio.
Per l'esercizio 1974 il fondo viene iscritto al cap. 148-bis,
che si istituisce, «Contributi per il funzionamento dei servizi. emodialitici ed
interventi per il trapianto renale», con prelevamento di pari somma dal Cap. 324
art. 2 «Fondo globale per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo
somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione» del bilancio 1974.
I fondi previsti dalla presente legge, non utilizzati
nell'esercizio di riferimento, saranno utilizzati nell'esercizio successivo.
Art. 8
Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a
carico del fondo di cui al precedente articolo fatta eccezione per le spese
relative al personale sanitario, infermieristico e ausiliario che saranno
assunte dalle Amministrazioni ospedaliere per le esigenze funzionali del
servizio emodialitico, secondo le particolari norme seguenti.
Art. 9
Al finanziamento dei corsi per la preparazione del personale
ospedaliero - escluso quello sanitario - e alle tecniche dialitiche si
provvederà con l'utilizzazione dei fondi stanziati negli appositi capitoli del
bilancio della Regione per l'addestramento tecnico e professionale.
Sul fondo di cui al precedente art. 7, peraltro, gravano i
contributi fino alla concorrenza dell'ottanta per cento, da assegnare alle
Amministrazioni ospedaliere cui il piano faccia obbligo di istituire, presso i
rispettivi ospedali, corsi al fine di preparare alle tecniche dialitiche coloro
che intendano collaborare all'espletamento della dialisi domiciliare.
Art. 10
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzione con
l'Università degli Studi di Bari o altri centri universitari che operano nella
Regione onde facilitare la predisposizione e l'attuazione presso la Scuola di
specializzazione in nefrologia di appositi corsi di preparazione del personale
sanitario ospedaliero alle tecniche dialitiche, nonché alla collaborazione della
scuola stessa all'attività didattica nelle scuole ospedaliere di cui alla lett.
d) del secondo comma dell'art. 1.
Per la suddetta convenzione saranno seguiti, in quanto
compatibili, i criteri di cui all'art. 6.
Art. 11
La Giunta regionale può concedere, nei limiti della
disponibilità del fondo di cui all'art. 7, contributi alle Amministrazioni
ospedaliere fino alla concorrenza del 50 per cento della maggiore spesa
sostenuta, a norma del comma 2 dell'art. 48 del D.P.R. 27 marzo 1969, n.
130, ove, per le esigenze dell'attuazione del piano debbano disporre, a
norma del comma 1 dell'articolo citato, il comando per il perfezionamento
professionale del personale sanitario.
La spesa di cui al precedente articolo dovrà essere documentata
con le attestazioni di frequenza dei corsi indicati nell'articolo stesso, ovvero
di iscrizione a scuola di specializzazione in nefrologia medica.
La spesa grava sul fondo di cui al precedente art. 7.
I contributi cessano quando il sanitario interessato non
frequenti regolarmente i corsi ovvero, trascorsi gli anni di durata del corso
normale di specializzazione, questa non venga conseguita.
Art. 12
La Giunta, ove mutati aumenti di costi ovvero esigenze relative
alla preparazione del personale, lo richiedano, al fine di non pregiudicare
l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge proporrà con
provvedimento motivato, l'aumento del fondo annuale di cui al precedente art. 7.