(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
33, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[ Il 2° comma dell' art. 9
della legge
regionale n. 27 del 20- 12- 1973, recante
“ Norme sul referendum abrogativo e consultivo “ e' così
sostituito:
“I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte all'
anno rispettivamente nei periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 1° settembre al
31 dicembre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare
agli effetti del termine previsto nella seconda parte del comma precedente. I
referendum abrogativi non possono avere luogo nell' anno di cessazione della
legislatura “ .
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto della Regione Puglia.
Art. 3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
]
La presente legge è stata abrogata
dall'allegato A, n. 33, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.