(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
79), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
Al personale dipendente dalle imprese private concessionarie di
autolinee regionali retribuito con contratto ANAC viene attribuito un assegno
mensile netto di L. 40.000 (quarantamila) per le mensilità da luglio a dicembre
1974 e ratei per le mensilità aggiuntive, da valere quale acconto
sull'adeguamento del trattamento economico di prossima approvazione.
Per l'erogazione dell'assegno mensile e per gli adempimenti
contributivi corrispondenti, la Regione Puglia metterà a disposizione delle
singole imprese concessionarie le somme occorrenti sulla base di apposita
documentazione stabilita dall'assessorato ai trasporti.
Art. 2
All'onere per l'applicazione della presente legge si provvederà
mediante prelevamento della somma di L. 600.000.000 dal cap. 324/2 del bilancio
di previsione per l'esercizio 1974 «Fondo globale per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo, somma destinata a far fronte ai provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione» e contemporanea iscrizione dello
stesso importo sul cap. 211 «Fondo regionale per l'adeguamento del trattamento
economico al personale dipendente dalle aziende private concessionarie di
pubblici servizi di autolinee» già previsto nel bilancio corrente.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto della Regione Puglia, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione].
L'intero testo della presente legge è
stato abrogato dall'allegato B, n. 79), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.