(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, L.R.
13 agosto 1998, n. 28, allegato B, n. 76 .
Art. 1
[Alle imprese titolari di
concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea
ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in
relazione all'esercizio svolto nell'anno 1973.
Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel
caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31
dicembre 1973 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo
concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.
Art. 2
I contributi saranno erogati entro il limite di cui al
successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in lire 80 per autobus/Km.
per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in lire 70 per autobus/Km. per le
ditte che hanno oltre 50 dipendenti.
Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto
della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a
tariffa preferenziale.
Sono escluse dai contributi le aziende che all'atto della
erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per
le quali il contributo stesso è stato richiesto.
Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano
rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi
sociali.
Art. 3
Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le
percorrenze relative alle linee concorrenti con i servizi di trasporto ad
impianti fissi, nonché le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in
sub-appalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione di contributi
saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la 5ª commissione
consiliare permanente, secondo i criteri sopra espressi.
Art. 4
Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire
700 milioni.
All'onere di lire 700 milioni derivanti dall'attuazione della
presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento
di pari importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di Bilancio
per l'anno finanziario medesimo «Fondo a disposizione per interventi economici e
sociali da definire con leggi regionali» e stanziamento della somma al cap.
196-bis che contemporaneamente si istituisce con la denominazione «Erogazione di
contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in
concessione».
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto].
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 2, L.R.
13 agosto 1998, n. 28, allegato B, n. 76 .