ARTICOLO 1
La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 80), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Alle imprese private in
quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici
servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1974, possono essere
accordati contributi dalla Regione.
Tali contributi verranno erogati per ciascuna
impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo
1° gennaio-31 dicembre 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di
gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni].
Art. 2
[I contributi saranno erogati entro il limite di
cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L. 120 per
autobus-km per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 110 per autobus-km
per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.
Nella graduazione della misura del contributo si
terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti
trasportati a tariffa preferenziale.
Sono escluse dal contributo le imprese che non
abbiano assicurato la norma efficienza del servizio e quelle che non abbiano
rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi
sociali] .
Art. 3
[Ai fini della determinazione dei contributi,
vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto. Le
condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi e di eventuali
acconti nella misura massima di L. 30 al km saranno stabilite con deliberazione
della Giunta, sentita la competente commissione consiliare permanente, secondo i
criteri sopra espressi] .
[Per l'erogazione dei contributi è autorizzata
la spesa di L. 1.000.000.000] .
Art. 5
[All'onere di L. 1.000.000.000 derivante
dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1974, si provvede
utilizzando le disponibilità del cap. 209 dello stato di previsione della spesa
di bilancio per l'anno finanziario medesimo.
La competenza della spesa è a carico
dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata] .
[La presente legge regionale è dichiarata
urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127
della Costituzione e 60 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione] .