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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
14
Data
25/01/1975
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Erogazione di contributi straordinari per l' anno 1974 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 31 gennaio 1975, n. 4
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

 La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 80), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[Alle imprese private in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1974, possono essere accordati contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni].

 

Art. 2

[I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L. 120 per autobus-km per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 110 per autobus-km per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la norma efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali] .

 

Art. 3

[Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi e di eventuali acconti nella misura massima di L. 30 al km saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la competente commissione consiliare permanente, secondo i criteri sopra espressi] .

 

[Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000] .

 

Art. 5

[All'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1974, si provvede utilizzando le disponibilità del cap. 209 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata] .

 

[La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione] .

 L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 80), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.