La presente legge è stata abrogata
dal primo comma dell'art. 11, L.R.
30 aprile 1980, n. 34.
Art. 1
[La Giunta regionale può
organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e
problemi attinenti alle sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con
altri enti pubblici e privati.
Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza
della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale, nel
caso in cui avvenga in collaborazione con altri enti, la Regione può erogare ad
essi un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi
oneri.
Art. 2
La Giunta regionale può aderire a convegni, riunioni, incontri,
congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche
attinenti all'esplicazione delle sue funzioni.
L'adesione può consistere nell'erogare un contributo
finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico
od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari
regionali, nonché, di esperti appositamente designati.
Art. 3
La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità di
organizzazione o di adesione ed assume i conseguenti impegni di spesa.
Art. 4
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della
presente legge, si farà fronte con la disponibilità di L. 40.000.000 del cap.
243 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 "Fondo per
l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre
manifestazioni, anche in collaborazione con altri enti".
La competenza della spesa è a carico dell'esercizio finanziario
in cui la presente legge sarà perfezionata.
Agli oneri a carico degli esercizi successivi si farà fronte
con gli stanziamenti che saranno previsti per lo stesso scopo con le leggi di
approvazione dei bilanci. ]
L'intero testo della presente legge è
stato abrogato dal primo comma dell'art. 11, L.R.
30 aprile 1980, n. 34.