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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
31
Data
08/04/1975
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Norme per l' organizzazione, l' adesione e la partecipazione a Convegni, congressi ed altre manifestazioni.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 12, Ediz. Straord. del 10 aprile 1975
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 11, L.R. 30 aprile 1980, n. 34.

 

Art. 1

[La Giunta regionale può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale, nel caso in cui avvenga in collaborazione con altri enti, la Regione può erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri.

 

Art. 2

La Giunta regionale può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicazione delle sue funzioni.

L'adesione può consistere nell'erogare un contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonché, di esperti appositamente designati.

 

Art. 3

La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità di organizzazione o di adesione ed assume i conseguenti impegni di spesa.

 

Art. 4

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con la disponibilità di L. 40.000.000 del cap. 243 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 "Fondo per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, anche in collaborazione con altri enti".

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Agli oneri a carico degli esercizi successivi si farà fronte con gli stanziamenti che saranno previsti per lo stesso scopo con le leggi di approvazione dei bilanci. ]

 L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 11, L.R. 30 aprile 1980, n. 34.