La presente legge è stata abrogata
dall'allegato B, n. 27, L.R.,
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Le funzioni amministrative in
materia di consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, trasferite alla
Regione dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 10, sono esercitate secondo le norme della presente legge.
Art. 2
Il consiglio regionale determina gli indirizzi generali per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente] .
Art. 3
La nomina dei componenti i consigli di amministrazione dei
consorzi, ferma rimanendo la composizione prevista dalle leggi vigenti, è
disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta
dell'assessore alla pubblica istruzione.
Il presidente del consorzio è nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore alla pubblica
istruzione, sentita la giunta e la competente commissione consiliare.
Il vice presidente del consorzio è eletto dal consiglio di
amministrazione fra i suoi membri.
Il comitato esecutivo è eletto dal consiglio di amministrazione
tra i propri componenti. Di esso fanno parte di diritto il presidente e il vice
presidente.
Art. 4
L'approvazione degli atti dei consorzi, prevista dall'art.
19 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, e la vigilanza sul
funzionamento dei consorzi sono attribuite alla Giunta regionale o, per sua
delega, all'assessore alla pubblica istruzione.
Art. 5
Il Presidente della Giunta regionale, qualora si riscontrino
gravi carenze amministrative, su proposta dell'assessore alla pubblica
istruzione, scioglie con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta
regionale, il consiglio di amministrazione del consorzio, e provvede, sempre su
proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, alla nomina di un commissario
straordinario.
Il decreto di nomina del commissario straordinario fissa anche
il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale il consiglio di
amministrazione dovrà essere ricostituito.
Art. 6
Il consiglio di amministrazione ed il commissario
straordinario, anche se sia scaduta la loro durata, rimangono in carica, per la
normale amministrazione, sino alla notifica del decreto del Presidente della
Giunta regionale di ricostituzione del consiglio.
Art. 7
L'esercizio finanziario dei consorzi provinciale per
l'istruzione tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il consiglio di amministrazione delibera entro il mese di
ottobre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile quello consuntivo, al
quale va unito il conto di cassa presentato dall'istituto tesoriere.
Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1°
luglio 1974-30 giugno 1975 verrà deliberato entro il 31 gennaio 1976.
Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1975 si provvederà a
deliberare un bilancio preventivo semestrale secondo le norme vigenti ed entro
il 31 marzo 1976 sarà deliberato il conto consuntivo relativo a tale esercizio.
La Giunta regionale o, per sua delega l'assessore alla pubblica
istruzione, provvederà a fissare i criteri generali e gli indirizzi cui debbono
attenersi i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica nella materia
contabile
Art. 8
I consigli di amministrazione dei consorzi entro il 30 giugno
1975 deliberano la pianta organica del personale strettamente necessario ad
adempiere alle funzioni istituzionali dei consorzi e dei centri di orientamento
scolastico e professionale nei limiti della situazione di fatto esistente al 31
marzo 1972.
Essi provvederanno altresì, con effetto 1° aprile 1972, ad
inquadrare e a sistemare il personale che da tale data è alle dipendenze dei
consorzi e dei centri orientamento sulla base delle mansioni di fatto esercitate
e dell'anzianità maturata, tenendo conto dei parametri dello Stato per il
personale dei centri d'orientamento, e dei parametri della Regione per il
personale dei consorzi.
Le norme di cui innanzi non si applicano al personale che sia
legato con rapporto di collaborazione professionale o con rapporto di lavoro a
tempo parziale. Il segretario del consorzio a modifica dell'art. 9, paragrafo C,
dell'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 26 settembre 1935, n. 1946, e
successive modificazioni, viene incluso nella pianta organica del personale
dipendente, ferme restando le funzioni previste dalla predetta legge.
Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti ad
approvazione ai sensi dell'art. 4 della presente legge.
Art. 9
La Giunta regionale o, per sua delega, l'assessore alla
pubblica istruzione impartisce le direttive e le istruzioni che si rendessero
necessarie in ordine agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e per
l'applicazione delle norme sancite dai precedenti articoli.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia] .
(2) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dall'allegato B, n. 27, L.R.,
13 agosto 1998, n. 28.