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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
38
Data
07/05/1975
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Norme sullo svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, ai sensi del DPR n. 10 del 15- 1- 1972, in materia di Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 17, Ediz. Straord. del 13 maggio 1975
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 27, L.R., 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[Le funzioni amministrative in materia di consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, trasferite alla Regione dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono esercitate secondo le norme della presente legge.

 

Art. 2

Il consiglio regionale determina gli indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente] .

 

Art. 3

La nomina dei componenti i consigli di amministrazione dei consorzi, ferma rimanendo la composizione prevista dalle leggi vigenti, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione.

Il presidente del consorzio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, sentita la giunta e la competente commissione consiliare.

Il vice presidente del consorzio è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi membri.

Il comitato esecutivo è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti. Di esso fanno parte di diritto il presidente e il vice presidente.

 

Art. 4

L'approvazione degli atti dei consorzi, prevista dall'art. 19 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, e la vigilanza sul funzionamento dei consorzi sono attribuite alla Giunta regionale o, per sua delega, all'assessore alla pubblica istruzione.

 

Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale, qualora si riscontrino gravi carenze amministrative, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, scioglie con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, il consiglio di amministrazione del consorzio, e provvede, sempre su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, alla nomina di un commissario straordinario.

Il decreto di nomina del commissario straordinario fissa anche il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

 

Art. 6

Il consiglio di amministrazione ed il commissario straordinario, anche se sia scaduta la loro durata, rimangono in carica, per la normale amministrazione, sino alla notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di ricostituzione del consiglio.

 

Art. 7

L'esercizio finanziario dei consorzi provinciale per l'istruzione tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il consiglio di amministrazione delibera entro il mese di ottobre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile quello consuntivo, al quale va unito il conto di cassa presentato dall'istituto tesoriere.

Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1° luglio 1974-30 giugno 1975 verrà deliberato entro il 31 gennaio 1976.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1975 si provvederà a deliberare un bilancio preventivo semestrale secondo le norme vigenti ed entro il 31 marzo 1976 sarà deliberato il conto consuntivo relativo a tale esercizio.

La Giunta regionale o, per sua delega l'assessore alla pubblica istruzione, provvederà a fissare i criteri generali e gli indirizzi cui debbono attenersi i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica nella materia contabile

 

Art. 8

I consigli di amministrazione dei consorzi entro il 30 giugno 1975 deliberano la pianta organica del personale strettamente necessario ad adempiere alle funzioni istituzionali dei consorzi e dei centri di orientamento scolastico e professionale nei limiti della situazione di fatto esistente al 31 marzo 1972.

Essi provvederanno altresì, con effetto 1° aprile 1972, ad inquadrare e a sistemare il personale che da tale data è alle dipendenze dei consorzi e dei centri orientamento sulla base delle mansioni di fatto esercitate e dell'anzianità maturata, tenendo conto dei parametri dello Stato per il personale dei centri d'orientamento, e dei parametri della Regione per il personale dei consorzi.

Le norme di cui innanzi non si applicano al personale che sia legato con rapporto di collaborazione professionale o con rapporto di lavoro a tempo parziale. Il segretario del consorzio a modifica dell'art. 9, paragrafo C, dell'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 26 settembre 1935, n. 1946, e successive modificazioni, viene incluso nella pianta organica del personale dipendente, ferme restando le funzioni previste dalla predetta legge.

Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti ad approvazione ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

 

Art. 9

La Giunta regionale o, per sua delega, l'assessore alla pubblica istruzione impartisce le direttive e le istruzioni che si rendessero necessarie in ordine agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e per l'applicazione delle norme sancite dai precedenti articoli.

 

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia] .

(2)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 27, L.R., 13 agosto 1998, n. 28.