(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
36), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[È elevato a L. 300.000.000 il
limite di valore della competenza, attribuita dall'art. 12 del D.P.R. 22
maggio 1967, n. 446, ai comitati tecnici provinciali per la bonifica,
istituiti con R.D. 18 novembre 1929, n. 2074, convertito nella legge 31 marzo
1930, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni per l'approvazione
definitiva in linea tecnica dei progetti esecutivi riguardanti opere pubbliche
di bonifica da realizzare con l'intervento finanziario della Regione Puglia.
Art. 2
I Comitati tecnici provinciali per la bonifica sono altresì
competenti ad esprimere parere definitivo in linea tecnica su progetti
esecutivi, da realizzarsi con l'intervento finanziario della Regione Puglia,
comportanti una spesa non eccedente i 300 milioni di lire e relativi ad opere
pubbliche di bonifica, che siano stralci di progetti generali, purché su questi
ultimi elaborati tecnici si sia, in precedenza, pronunciato favorevolmente il
Comitato tecnico-amministrativo regionale alle OO.PP..
Art. 3
Sono da ritenersi definitivamente approvati in linea tecnica i
progetti esecutivi, da realizzarsi con l'intervento finanziario della Regione
Puglia, riguardanti opere pubbliche di bonifica che, alla data di pubblicazione
della presente legge, abbiano ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico
provinciale o del Capo dell'Ufficio tecnico del provveditorato alle opere
pubbliche, i cui importi, per effetto delle offerte in aumento in sede di
appalto dei lavori o in conseguenza delle revisioni dei prezzi unitari o in
dipendenza dell'applicazione dell'I.V.A., superino i limiti di competenza
attribuiti all'epoca dell'istruttoria ai predetti Organi, purché l'importo
aggiornato dei progetti non ecceda il limite di 300 milioni di lire.
Art. 4
Qualora un progetto esecutivo riguardante opere pubbliche di
bonifica comprenda opere ricadenti in due o più provincie, la competenza
istruttoria spetta al Genio civile o all'Ispettorato ripartimentale delle
Foreste, a seconda della natura degli interventi, nella cui giurisdizione
territoriale ricade la maggior parte delle opere.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione . ]
L'intero testo della presente legge è
stato abrogato dall'allegato B, n. 36), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.