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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
49
Data
07/06/1975
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Istituzione del servizio regionale di pronto soccorso.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 23 del 14 giugno 1975
Allegati
Nessun allegato

 

 CAPO 1# GENERALITA'

Capo I - Generalità

Art. 1

E ' istituito il servizio regionale di pronto soccorso.

Il servizio predetto consiste nell'organizzazione di presidi sanitari, mezzi di trasporto di collegamento, di personale sanitario, parasanitario, tecnico e ausiliario, predisposta a prelevare il cittadino bisognevole di cure mediche in ambito ospedaliero, a provvedere alla prima diagnosi, al trattamento d'urgenza e al trasporto fino al presidio ospedaliero idoneo per la diagnosi definitiva e la terapia adeguata.

 

Capo II - L'organizzazione

Art. 2

All'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso sono obbligati tutti gli enti ospedalieri e gli enti che gestiscano ospedali classificati a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Gli amministratori degli enti ospedalieri e degli enti obbligati all'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso sono responsabili della gestione e del funzionamento del servizio nonché della continua efficienza dei mezzi allo stesso adibiti.

Attesa la necessità di procedere gradualmente all'attuazione del servizio, all'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma ciascuno degli enti suddetti sarà chiamato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, sentita la Commissione di cui al successivo art. 10.

Nel medesimo decreto saranno indicate modalità e termini per la applicazione della presente legge.

In caso di inadempienza si procederà in via sostitutiva.

 

Art. 3

Il servizio di cui alla presente legge è assicurato dal personale addetto al servizio di pronto soccorso presso ciascun ospedale dipendente dagli enti di cui al precedente articolo.

Le variazioni degli organici del personale addetto al servizio di pronto soccorso, necessari per l'applicazione della presente legge, anche sotto il profilo della programmazione tecnica specifica, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Giunta regionale, che provvede su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera.

 

Art. 4

Gli enti ospedalieri chiamati all'espletamento del servizio di pronto soccorso, al fine di adeguatamente articolare e rendere maggiormente efficiente il servizio stesso, possono assorbire i presidi, i mezzi ed il personale di Istituzioni pubbliche che perseguano finalità di assistenza e soccorso, ove le stesse lo consentano ovvero lo richiedano.

Il trasferimento del presidi, dei mezzi e del personale può avvenire a titolo gratuito e deve essere autorizzato dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 10.

 

Art. 5

Nei centri abitati, in cui il piano regionale ospedaliero non preveda l'istituzione di ospedali, o fino all'attuazione di questi ove siano previsti, nei quali, avuto riguardo alla popolazione residente ed alla distanza del più vicino ospedale, si ravvisi l'opportunità di un presidio fisso di pronto soccorso, i rispettivi comuni, ovvero consorzi di comuni, comunità montane e consorzi socio-sanitari, possono proporne l'istituzione alla Giunta regionale.

Tali presidi fissi extraospedalieri devono essere dotati di locali aventi i requisiti fissati dalla commissione di cui al successivo art. 10, di mezzi per il trasporto e dei mezzi di collegamento con gli ospedali, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

I comuni, i consorzi di comuni e socio-sanitari e le comunità montane autorizzati all'esercizio dei presidi fissi extraospedalieri beneficiano dei contributi regionali secondo le disposizioni di cui al capo IV.

 

Art. 6

L'istituzione dei presidi di cui al precedente articolo deve essere approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, sentita la commissione di cui all'art. 10.

L'istituzione dei suddetti presidi è concessa ove sussistano giustificati motivi, nonché ove l'organizzazione prevista garantisca, per idoneità dei locali proposti, numero e qualificazione del personale sanitario, infermieristico, tecnico e ausiliario, la continuità e l'efficienza del servizio.

L'erogazione dei contributi di cui ai successivi articoli è condizionata all'effettiva presenza ed efficienza dell'organizzazione prevista da direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva.

Ove l'organizzazione prevista per i suddetti presidi venga a mancare o riduca l'efficienza originaria ovvero vengano a mancare i motivi che abbiano indotto l'istituzione del presidio, la Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 10, dispone la chiusura del presidio, la sospensione delle contribuzioni ed il trasferimento presso altro ente dai mezzi esistenti nel presidio soppresso.

 

Art. 7

I presidi fissi extraospedalieri di cui agli artt. 5 e 6 possono essere istituiti anche per limitati periodi dell'anno nelle zone di affluenza temporanea di popolazione.

 

Art. 8

La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 10, può disporre il trasferimento dei mezzi da un presidio ad altro ove le esigenze funzionali del servizio lo richiedano.

 

Capo III - I mezzi

Art. 9

I mezzi per l'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso consistono in:

a) ambulanze attrezzate e dotate di apparecchiature speciali per traumatizzati gravi fornite di apparecchiature per la rianimazione e l'assistenza per le insufficienze cardiache;

b) elicotteri attrezzati per il trasporto di ammalati;

c) sistema di collegamento a mezzo radio-telefono e telefono.

I mezzi di cui al comma precedente, salvo quanto disposto per il servizio radiofonico sono acquistati con finanziamento a totale carico della Regione, dagli enti incaricati del servizio a norma dell'art. 2.

I mezzi mobili potranno essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze del servizio di cui alla presente legge, per l'espletamento dei compiti istituzionali degli enti ospedalieri e degli enti che gestiscano ospedali classificati a norma della legge 12 febbraio 1908, n. 132.

 

Art. 10

Al fine di garantire l'uniformità del servizio, la Giunta regionale stabilisce, sentita apposita commissione tecnico-consultiva, i requisiti che devono essere posseduti dal personale, dalle ambulanze e dagli elicotteri adibiti all'espletamento del servizio, nonché da i mezzi strumentali e terapeutici necessari al servizio di pronto soccorso.

La Commissione di cui al precedente comma, nominata dalla Giunta regionale, è presieduta dall'Assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed Ospedaliera, ed è composta: da un esperto in telecomunicazioni, da un medico in servizio presso la Regione, da un direttore sanitario, da sei specialisti ospedalieri dei quali uno anestesista rianimatore, uno di chirurgia di emergenza, uno di medicina generale, uno di cardiologia, un traumatologo e da un medico di pronto soccorso (1).

La commissione dà indicazioni sull'organizzazione ed il coordinamento del servizio, sull'istituzione dei presidi, sulla organizzazione degli stessi e sui corsi di addestramento obbligatorio per il personale.

(1)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 9 marzo 1976, n. 10.

 

Art. 11

Tutti i presidi, mobili o fissi, ospedalieri ed extraospedalieri, del servizio regionale di pronto soccorso, devono essere collegati a mezzo di un sistema radiofonico facente capo all'Ospedale consorziale di Bari.

All'atto dell'attivazione sono inseriti nella rete di collegamento a mezzo radio i presidi di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7 e i dipendenti mezzi mobili.

 

Art. 12

Il sistema radiofonico di cui al precedente articolo fa capo all'Ospedale Consorziale di Bari che è titolare delle concessioni amministrative necessarie.

Il predetto ente ospedaliero cura l'organizzazione e l'efficienza operativa del servizio secondo indicazioni dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, il quale provvede sentita la commissione di cui all'art. 10.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema è effettuata dall'Ente ospedaliero Ospedale Consorziale di Bari anche tramite ditte specializzate, previo conforme parere della Giunta regionale.

Gli enti di cui all'art. 2, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane ed i consorzi socio-sanitari interessati sono tenuti ad attenersi alle disposizioni impartite dall'ente organizzatore nonché a permettere l'accesso del personale addetto all'installazione ed alla manutenzione degli impianti funzionanti presso i propri presidi fissi e mobili.

Essi, inoltre, devono comunicare all'Ente ospedaliero Ospedale Consorziale di Bari ogni informazione circa l'organizzazione e l'efficienza del servizio e degli impianti.

Capo IV - Interventi finanziari e norme finanziarie

Art. 13

Le spese per l'acquisto da parte degli enti incaricati del servizio a norma dell'art. 2, dei mezzi mobili destinati al servizio regionale di pronto soccorso sono a totale carico della Regione.

Le spese di gestione dei suddetti mezzi mobili, ivi comprese quelle a carattere straordinario sono a carico della Regione fino alla concorrenza dell'80% della somma dimostrata a tale scopo dall'ente proprietario.

A totale carico di quest'ultimo rimane la spesa relativa al personale addetto.

 

Art. 14

La spesa relativa all'installazione e alla gestione, ivi compresa quella di manutenzione del sistema di collegamento a mezzo radio è a totale carico della Regione, che ne fa accredito, previa dimostrazione particolareggiata, all'ente ospedaliero Ospedale Consorziale di Bari.

La spesa relativa al personale addetto è a carico dell'ente proprietario del presidio presso il quale il personale medesimo presta servizio.

L'ente ospedaliero Ospedale Consorziale di Bari è tenuto a curare l'installazione, l'organizzazione e la manutenzione degli impianti per il collegamento radio.

A tal fine gli enti, i comuni, i consorzi di comuni, le Comunità montane ed i consorzi socio-sanitari interessati sono tenuti ad attenersi alle disposizioni dell'ente organizzatore, nonché a permettere l'accesso del personale addetto all'installazione ed alla manutenzione agli impianti funzionali presso i propri presidi fissi e mobili.

 

Art. 15

Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, la Regione concorre alle spese di installazione e gestione, escluse quelle relative ai locali, dei presidi fissi extraospedalieri di pronto soccorso di cui agli artt. 5, 6 e 7.

A tal fine la Giunta è autorizzata a concedere ai comuni, previa dimostrazione della spesa, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, contributo fino al 50% della spesa di installazione e del 50% del totale della spesa di gestione, ivi compresa quella relativa al personale sanitario, parasanitario, tecnico e ausiliario addetto.

Ove i suddetti presidi siano installati e gestiti da consorzi di comuni, Comunità montane o consorzi socio-sanitari, il contributo sulle spese di installazione è elevabile fino al 100% e quello sulle spese di gestione fino all'80% del totale.

Al comune delle Isole Tremiti è riservato il trattamento previsto per i consorzi di comuni. Il contributo relativo alle spese di installazione del servizio presso detto comune può includere quelle concernenti i locali.

Il presidio presso il comune delle Isole Tremiti è dotato di attrezzature speciali di pronto soccorso in relazione alla particolare posizione ed alle attività turistico-sportive ivi esercitate.

 

Art. 16

Le spese conseguenti all'acquisto ed al rinnovo dei mezzi di cui all'art. 9 sono a totale carico della Regione.

L'accertamento di fuori uso dell'apparecchiatura è espletato dagli uffici tecnici della Regione.

Dalla spesa occorrente al rinnovo del mezzo vanno dedotte le somme recuperate dalla vendita del materiale dichiarato fuori uso e le eventuali somme dovute da terzi.

Agli acquisti provvedono le amministrazioni interessate tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e seguenti, ed in ogni caso delle esigenze di uniformità dei mezzi addetti al servizio, salvo per i servizi radio, cui provvede l'ente ospedaliero Ospedale Consorziale di Bari.

 

Art. 17

I mezzi mobili dovranno essere di colore bianco, con fascia laterale di colore azzurro, sulla quale figuri la scritta «Regione Puglia - Servizio regionale di pronto soccorso» seguita dalla denominazione dell'ente proprietario del mezzo stesso.

 

Art. 18

Sono immediatamente adibiti al servizio di cui alla presente legge i mezzi mobili ed il sistema di collegamento radio finanziati con i contributi concessi con deliberazione del Consiglio regionale n. 29 adottata nella seduta del 13 luglio 1972.

 

Art. 19

In attesa della organizzazione del servizio di pronto soccorso alla stregua delle disposizioni della presente legge, le spese sostenute per il funzionamento del servizio di pronto soccorso extraospedaliero dall'ente ospedaliero di Castellaneta, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 1975, graveranno sul fondo di cui ai successivi articoli nei limiti dell'importo massimo del contributo erogato nel decorso esercizio 1974.

 

Art. 20

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annualmente iscritto negli stati di previsione della spesa dei bilanci in apposito capitolo denominato "Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso".

Per l'esercizio finanziario 1975 l'ammontare del "Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso" è determinato in L. 250.000.000.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 112 - Servizio regionale di pronto soccorso di medicina sociale e del lavoro, centri di diagnostica per le menomazioni psichiche, fisiche e sensoriali (legge regionale 25 agosto 1973, n. 22) in diminuzione

L.

 

250.000.000

 

Cap. 112-bis. - Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso - nuova istituzione, in aumento

L.

 

250.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 21

Sono abrogati gli articoli 1, lettera c), 8, 9 e 10 della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22.

 

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto.

 

Art. 23

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.