Capo I - Generalità
Art. 1
E ' istituito il servizio regionale di pronto soccorso.
Il servizio predetto consiste nell'organizzazione di presidi
sanitari, mezzi di trasporto di collegamento, di personale sanitario,
parasanitario, tecnico e ausiliario, predisposta a prelevare il cittadino
bisognevole di cure mediche in ambito ospedaliero, a provvedere alla prima
diagnosi, al trattamento d'urgenza e al trasporto fino al presidio ospedaliero
idoneo per la diagnosi definitiva e la terapia adeguata.
Capo II - L'organizzazione
Art. 2
All'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso sono
obbligati tutti gli enti ospedalieri e gli enti che gestiscano ospedali
classificati a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Gli amministratori degli enti ospedalieri e degli enti
obbligati all'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso sono
responsabili della gestione e del funzionamento del servizio nonché della
continua efficienza dei mezzi allo stesso adibiti.
Attesa la necessità di procedere gradualmente all'attuazione
del servizio, all'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma ciascuno
degli enti suddetti sarà chiamato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza
sanitaria ed ospedaliera, sentita la Commissione di cui al successivo art. 10.
Nel medesimo decreto saranno indicate modalità e termini per la
applicazione della presente legge.
In caso di inadempienza si procederà in via sostitutiva.
Art. 3
Il servizio di cui alla presente legge è assicurato dal
personale addetto al servizio di pronto soccorso presso ciascun ospedale
dipendente dagli enti di cui al precedente articolo.
Le variazioni degli organici del personale addetto al servizio
di pronto soccorso, necessari per l'applicazione della presente legge, anche
sotto il profilo della programmazione tecnica specifica, devono essere
sottoposte alla preventiva approvazione della Giunta regionale, che provvede su
proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed
ospedaliera.
Art. 4
Gli enti ospedalieri chiamati all'espletamento del servizio di
pronto soccorso, al fine di adeguatamente articolare e rendere maggiormente
efficiente il servizio stesso, possono assorbire i presidi, i mezzi ed il
personale di Istituzioni pubbliche che perseguano finalità di assistenza e
soccorso, ove le stesse lo consentano ovvero lo richiedano.
Il trasferimento del presidi, dei mezzi e del personale può
avvenire a titolo gratuito e deve essere autorizzato dalla Giunta regionale,
sentita la commissione di cui all'art. 10.
Art. 5
Nei centri abitati, in cui il piano regionale ospedaliero non
preveda l'istituzione di ospedali, o fino all'attuazione di questi ove siano
previsti, nei quali, avuto riguardo alla popolazione residente ed alla distanza
del più vicino ospedale, si ravvisi l'opportunità di un presidio fisso di pronto
soccorso, i rispettivi comuni, ovvero consorzi di comuni, comunità montane e
consorzi socio-sanitari, possono proporne l'istituzione alla Giunta regionale.
Tali presidi fissi extraospedalieri devono essere dotati di
locali aventi i requisiti fissati dalla commissione di cui al successivo art.
10, di mezzi per il trasporto e dei mezzi di collegamento con gli ospedali,
secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
I comuni, i consorzi di comuni e socio-sanitari e le comunità
montane autorizzati all'esercizio dei presidi fissi extraospedalieri beneficiano
dei contributi regionali secondo le disposizioni di cui al capo IV.
Art. 6
L'istituzione dei presidi di cui al precedente articolo deve
essere approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla
sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, sentita la commissione
di cui all'art. 10.
L'istituzione dei suddetti presidi è concessa ove sussistano
giustificati motivi, nonché ove l'organizzazione prevista garantisca, per
idoneità dei locali proposti, numero e qualificazione del personale sanitario,
infermieristico, tecnico e ausiliario, la continuità e l'efficienza del
servizio.
L'erogazione dei contributi di cui ai successivi articoli è
condizionata all'effettiva presenza ed efficienza dell'organizzazione prevista
da direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva.
Ove l'organizzazione prevista per i suddetti presidi venga a
mancare o riduca l'efficienza originaria ovvero vengano a mancare i motivi che
abbiano indotto l'istituzione del presidio, la Giunta regionale, sentita la
commissione di cui all'art. 10, dispone la chiusura del presidio, la sospensione
delle contribuzioni ed il trasferimento presso altro ente dai mezzi esistenti
nel presidio soppresso.
Art. 7
I presidi fissi extraospedalieri di cui agli artt. 5 e 6
possono essere istituiti anche per limitati periodi dell'anno nelle zone di
affluenza temporanea di popolazione.
Art. 8
La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 10,
può disporre il trasferimento dei mezzi da un presidio ad altro ove le esigenze
funzionali del servizio lo richiedano.
Capo III - I mezzi
Art. 9
I mezzi per l'espletamento del servizio regionale di pronto
soccorso consistono in:
a) ambulanze attrezzate e dotate di apparecchiature speciali
per traumatizzati gravi fornite di apparecchiature per la rianimazione e
l'assistenza per le insufficienze cardiache;
b) elicotteri attrezzati per il trasporto di ammalati;
c) sistema di collegamento a mezzo radio-telefono e telefono.
I mezzi di cui al comma precedente, salvo quanto disposto per
il servizio radiofonico sono acquistati con finanziamento a totale carico della
Regione, dagli enti incaricati del servizio a norma dell'art. 2.
I mezzi mobili potranno essere utilizzati, compatibilmente con
le esigenze del servizio di cui alla presente legge, per l'espletamento dei
compiti istituzionali degli enti ospedalieri e degli enti che gestiscano
ospedali classificati a norma della legge 12 febbraio 1908, n. 132.
Art. 10
Al fine di garantire l'uniformità del servizio, la Giunta
regionale stabilisce, sentita apposita commissione tecnico-consultiva, i
requisiti che devono essere posseduti dal personale, dalle ambulanze e dagli
elicotteri adibiti all'espletamento del servizio, nonché da i mezzi strumentali
e terapeutici necessari al servizio di pronto soccorso.
La Commissione di cui al precedente comma, nominata dalla
Giunta regionale, è presieduta dall'Assessore alla sicurezza sociale, assistenza
sanitaria ed Ospedaliera, ed è composta: da un esperto in telecomunicazioni, da
un medico in servizio presso la Regione, da un direttore sanitario, da sei
specialisti ospedalieri dei quali uno anestesista rianimatore, uno di chirurgia
di emergenza, uno di medicina generale, uno di cardiologia, un traumatologo e da
un medico di pronto soccorso (1).
La commissione dà indicazioni sull'organizzazione ed il
coordinamento del servizio, sull'istituzione dei presidi, sulla organizzazione
degli stessi e sui corsi di addestramento obbligatorio per il personale.
(1) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
9 marzo 1976, n. 10.
Art. 11
Tutti i presidi, mobili o fissi, ospedalieri ed
extraospedalieri, del servizio regionale di pronto soccorso, devono essere
collegati a mezzo di un sistema radiofonico facente capo all'Ospedale
consorziale di Bari.
All'atto dell'attivazione sono inseriti nella rete di
collegamento a mezzo radio i presidi di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7 e i
dipendenti mezzi mobili.
Art. 12
Il sistema radiofonico di cui al precedente articolo fa capo
all'Ospedale Consorziale di Bari che è titolare delle concessioni amministrative
necessarie.
Il predetto ente ospedaliero cura l'organizzazione e
l'efficienza operativa del servizio secondo indicazioni dell'assessore alla
sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, il quale provvede
sentita la commissione di cui all'art. 10.
La manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema è
effettuata dall'Ente ospedaliero Ospedale Consorziale di Bari anche tramite
ditte specializzate, previo conforme parere della Giunta regionale.
Gli enti di cui all'art. 2, i comuni, i consorzi di comuni, le
comunità montane ed i consorzi socio-sanitari interessati sono tenuti ad
attenersi alle disposizioni impartite dall'ente organizzatore nonché a
permettere l'accesso del personale addetto all'installazione ed alla
manutenzione degli impianti funzionanti presso i propri presidi fissi e mobili.
Essi, inoltre, devono comunicare all'Ente ospedaliero Ospedale
Consorziale di Bari ogni informazione circa l'organizzazione e l'efficienza del
servizio e degli impianti.
Capo IV - Interventi finanziari e norme finanziarie
Art. 13
Le spese per l'acquisto da parte degli enti incaricati del
servizio a norma dell'art. 2, dei mezzi mobili destinati al servizio regionale
di pronto soccorso sono a totale carico della Regione.
Le spese di gestione dei suddetti mezzi mobili, ivi comprese
quelle a carattere straordinario sono a carico della Regione fino alla
concorrenza dell'80% della somma dimostrata a tale scopo dall'ente proprietario.
A totale carico di quest'ultimo rimane la spesa relativa al
personale addetto.
Art. 14
La spesa relativa all'installazione e alla gestione, ivi
compresa quella di manutenzione del sistema di collegamento a mezzo radio è a
totale carico della Regione, che ne fa accredito, previa dimostrazione
particolareggiata, all'ente ospedaliero Ospedale Consorziale di Bari.
La spesa relativa al personale addetto è a carico dell'ente
proprietario del presidio presso il quale il personale medesimo presta servizio.
L'ente ospedaliero Ospedale Consorziale di Bari è tenuto a
curare l'installazione, l'organizzazione e la manutenzione degli impianti per il
collegamento radio.
A tal fine gli enti, i comuni, i consorzi di comuni, le
Comunità montane ed i consorzi socio-sanitari interessati sono tenuti ad
attenersi alle disposizioni dell'ente organizzatore, nonché a permettere
l'accesso del personale addetto all'installazione ed alla manutenzione agli
impianti funzionali presso i propri presidi fissi e mobili.
Art. 15
Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, la Regione
concorre alle spese di installazione e gestione, escluse quelle relative ai
locali, dei presidi fissi extraospedalieri di pronto soccorso di cui agli artt.
5, 6 e 7.
A tal fine la Giunta è autorizzata a concedere ai comuni,
previa dimostrazione della spesa, su proposta dell'assessore alla sicurezza
sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, contributo fino al 50% della spesa
di installazione e del 50% del totale della spesa di gestione, ivi compresa
quella relativa al personale sanitario, parasanitario, tecnico e ausiliario
addetto.
Ove i suddetti presidi siano installati e gestiti da consorzi
di comuni, Comunità montane o consorzi socio-sanitari, il contributo sulle spese
di installazione è elevabile fino al 100% e quello sulle spese di gestione fino
all'80% del totale.
Al comune delle Isole Tremiti è riservato il trattamento
previsto per i consorzi di comuni. Il contributo relativo alle spese di
installazione del servizio presso detto comune può includere quelle concernenti
i locali.
Il presidio presso il comune delle Isole Tremiti è dotato di
attrezzature speciali di pronto soccorso in relazione alla particolare posizione
ed alle attività turistico-sportive ivi esercitate.
Art. 16
Le spese conseguenti all'acquisto ed al rinnovo dei mezzi di
cui all'art. 9 sono a totale carico della Regione.
L'accertamento di fuori uso dell'apparecchiatura è espletato
dagli uffici tecnici della Regione.
Dalla spesa occorrente al rinnovo del mezzo vanno dedotte le
somme recuperate dalla vendita del materiale dichiarato fuori uso e le eventuali
somme dovute da terzi.
Agli acquisti provvedono le amministrazioni interessate tenuto
conto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e seguenti, ed in ogni caso
delle esigenze di uniformità dei mezzi addetti al servizio, salvo per i servizi
radio, cui provvede l'ente ospedaliero Ospedale Consorziale di Bari.
Art. 17
I mezzi mobili dovranno essere di colore bianco, con fascia
laterale di colore azzurro, sulla quale figuri la scritta «Regione Puglia -
Servizio regionale di pronto soccorso» seguita dalla denominazione dell'ente
proprietario del mezzo stesso.
Art. 18
Sono immediatamente adibiti al servizio di cui alla presente
legge i mezzi mobili ed il sistema di collegamento radio finanziati con i
contributi concessi con deliberazione del Consiglio regionale n. 29 adottata
nella seduta del 13 luglio 1972.
Art. 19
In attesa della organizzazione del servizio di pronto soccorso
alla stregua delle disposizioni della presente legge, le spese sostenute per il
funzionamento del servizio di pronto soccorso extraospedaliero dall'ente
ospedaliero di Castellaneta, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 1975,
graveranno sul fondo di cui ai successivi articoli nei limiti dell'importo
massimo del contributo erogato nel decorso esercizio 1974.
Art. 20
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
farà fronte con lo stanziamento annualmente iscritto negli stati di previsione
della spesa dei bilanci in apposito capitolo denominato "Fondo per il servizio
regionale di pronto soccorso".
Per l'esercizio finanziario 1975 l'ammontare del "Fondo per il
servizio regionale di pronto soccorso" è determinato in L. 250.000.000.
Nello stato di previsione della spesa di bilancio per
l'esercizio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma secondo, della
Costituzione e 60 dello statuto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione.