La presente legge è stata
prima modificata dalla L.R.
24 marzo 1980, n. 21 e successivamente
abrogata dal primo comma dell'art. 29,
L.R. 24 luglio 1997, n. 19.
[ARTICOLO
1
Istituzione dei Parchi naturali
attrezzati
[Enti pubblici, Consorzi
amministrativi, Società e privati, possono istituire, su terreno proprio o di
cui abbiano la disponibilità, parchi naturali attrezzati con le caratteristiche
e secondo le procedure stabilite dalla presente legge.
Specifica iniziativa in materia
compete alle Provincie, alle Comunità montane e ai comuni, eventualmente
consorziati fra loro, mentre la Regione promuove l' azione di tali Enti e
coordina qualsiasi intervento in materia.
ARTICOLO
2
Definizione di parco naturale
attrezzato
I parchi naturali attrezzati
sono territori che, per l' ubicazione e le caratteristiche ambientali, integrati
da idonee attrezzature, si prestano ad essere organizzati ed utilizzati per le
finalità di cui al successivo art. 3.
Ove non vi sia vegetazione
spontanea, è possibile costituire parchi naturali attrezzati mediante la
ricostruzione di associazioni vegetali tipiche della zona.
ARTICOLO
3
Finalità
I parchi naturali attrezzati in
un determinato ambiente naturale hanno come fine il risanamento e la
ristrutturazione territoriale oltre che scopi educativi, ricreativi e turistico
- sportivi. Essi, inoltre, costituiscono strumento per l' insegnamento delle
scienze naturali e per la formazione di una coscienza rispettosa della
natura.
ARTICOLO
4
Struttura e caratteristica dei
Parchi
Per realizzare le finalità di
cui sopra, il territorio da destinare a parco deve rispondere ai seguenti
requisiti:
1) estensione di norma non
inferiore a 30 Ha e senza soluzione di continuità;
2) agevole accesso ed adeguati
parcheggi esterni;
3) possibilità di realizzare
sentieri di visita sicuri e tali da non alterare l' ambiente
naturale.
Devono essere preferite aree
aventi coperture vegetali a bosco, oppure a macchie, a gariga o a pascoli.
Nell' interno del parco possono
essere previste e costituite oasi di protezione per finalità specifiche.
I limiti territoriali dei
parchi e quelli delle eventuali oasi di protezione devono seguire possibilmente
linee naturali.
Il perimetro del parco dovrà
essere contrassegnato da apposita segnaletica.
ARTICOLO
5
Divieti
Non è ammessa alcuna forma di
utilizzazione dei parchi naturali, per tutta la loro consistenza, che non sia
rivolta al conseguimento delle finalità proprie del parco stesso.
In particolare, nei parchi è
vietato:
- esercitare la caccia e l'
uccellagione;
- aprire e coltivare cave e
miniere e asportare minerali;
- svolgere attività
pubblicitaria;
- introdurre animali o vegetali
estranei all' ambiente;
- accendere
fuochi;
- transitare con mezzi
motorizzati;
- tagliare, asportare o
danneggiare piante e raccogliere fiori;
- molestare, catturare, ferire
e uccidere animali;
- abbandonare
rifiuti;
- introdurre strumenti o
macchine rumorose.
L' esercizio delle attività
sportive, ricreative e culturali è disciplinato nell' apposito piano previsto
nell' art. 6.
ARTICOLO
6
Piani di
utilizzazione
La istituzione e la
destinazione a parco naturale e la necessaria utilizzazione debbono avvenire con
decreto del Presidente della Giunta sulla base di un piano che, nel rispetto
dell' ambiente naturale, preveda la costruzione delle necessarie strutture e di
adeguati servizi nonché le norme per la gestione.
Gli enti, le Società o le
persone interessate di cui all' art. 1, possono chiedere all' Assessorato
regionale all' Ambiente assistenza per la redazione del piano.
Il piano dovrà precisare le
modalità con le quali viene assicurata la sorveglianza nel parco.
Il piano, previo parere della
Commissione di cui all' art. 13 della legge regionale istitutiva delle riserve
naturali, su proposta dell' Assessore competente deve essere approvato dalla
Giunta Regionale.
Il decreto del Presidente della
Giunta classificherà il parco naturale e ne delimiterà il perimetro, sentita la
Commissione.
Ogni cinque anni i piani di
utilizzazione, previo parere della suddetta Commissione, devono essere
aggiornati a cura dell'assessorato competente, anche al fine di verificare la
permanenza e l' evoluzione dei valori ambientali esistenti all'epoca della
istituzione del parco e di proporre, se del caso, la struttura temporanea di
parte o di tutto il parco naturale per favorire la ricostruzione dell' ambiente.
Le definitive determinazioni in
ordine a tale aggiornamento rientrano nella competenza della Giunta Regionale.
ARTICOLO
7
Contributi
Per l' acquisto o l' affitto
dei terreni, per il loro adattamento a parco e per l' inserimento delle
strutture previste nei piani di utilizzazione, nonché per i successivi
interventi inerenti alla gestione, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere
contributi in conto capitale sino al 100% della spesa riconosciuta
ammissibile.
ARTICOLO
8
Domande di
contributo
Le domande tendenti ad ottenere
i benefici previsti dall' articolo precedente, da rivolgere al Presidente della
Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere accompagnate
dal piano di utilizzazione di cui all' art. 6 con allegata una relazione
descrittiva.
Entro il 31 marzo dell' anno
successivo la Giunta provvede, sentita la Commissione per i parchi e le riserve
naturali, ad approvare il programma di finanziamento degli interventi, da
sottoporre all' approvazione del Consiglio Regionale.
ARTICOLO
9
Proventi
Gli eventuali redditi del
terreno ed i proventi della gestione devono essere utilizzati per le finalità
proprie del parco.
ARTICOLO
10
Vincoli
La costituzione del parco
determina la immediata soggezione del relativo terreno al vincolo idrogeologico
e paesistico.
La destinazione a parco non può
essere inferiore ad anni trenta.
ARTICOLO
11
Sorveglianza
La Regione esercita il
controllo permanente sulla utilizzazione dei parchi secondo i piani approvati.
ARTICOLO
12
Sanzioni
Per le violazioni ai divieti e
ai vincoli di cui alla presente legge, nonché a quelli fissati con decreto di
approvazione del piano, si applicano le sanzioni amministrative da lire 5.000 e
L. 200.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti ed
all'età di chi le ha commesse.
Delle violazioni è redatto
apposito verbale, copia del quale dovrà essere immediatamente consegnata al
trasgressore, e, ove ciò non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di
riceverla, sarà provveduto entro 10 giorni a spedirla a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno.
L' originale del verbale è
trasmesso dal verbalizzante al Presidente della Provincia che determina la somma
dovuta e ne da' comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Contro il verbale di
contravvenzione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro il
termine di 30 giorni dalla precedente notifica. Il Presidente, o per delega l'
Assessore per la Difesa dell' ambiente,
decide con provvedimento definitivo motivato ed ingiunge all' obbligato -
con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno - di pagare entro 30 giorni dalla notifica la somma dovuta maggiorata
delle spese.
L' ingiunzione costituisce
titolo esecutivo.
Contro di essa l' interessato
entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del
luogo in cui è stata accertata l' infrazione.
Le somme riscosse ai sensi del
presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.
Le sanzioni per le violazioni
di cui al 1° comma sono quelle specificatamente previste dalle leggi dello Stato
in materia.
ARTICOLO
13
Gestione
La gestione del parco è
affidata all' Ente promotore.
ARTICOLO
14
Decadenza dai
benefici
La grave e ripetuta violazione
delle norme contenute nel piano di cui all' art. 6 e dei relativi aggiornamenti
comporta la chiusura del parco e la decadenza dai benefici conseguiti in base
alla presente legge.
Il provvedimento è adottato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale.
La Regione può in tal caso
acquisire al demanio regionale i terreni assoggettati a parchi anche mediante le
forme di esproprio consentite dalle vigenti leggi.
ARTICOLO
15
Disposizioni
finanziarie
Agli oneri derivanti dall'
attuazione della presente legge previsti in L. 500.000.000 si farà fronte con
apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
bilancio 1975 e successivi.
Nello stato di previsione della
spesa del bilancio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:
Cap. 297/ 2 – “ Fondo globale
per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione “ in diminuzione L. 500.000.000
Cap. 295/ ter – “ Contributi
per l' istituzione e la gestione di parchi naturali e attrezzati “ - nuova
istituzione in aumento L. 500.000.000 alla Rubrica VI
che pure si istituisce nella Sezione VI del Titolo 11
della Spesa al titolo “ Interventi per la difesa dell' Ambiente “.
Data a Bari addì 7 giugno 1975.]