(1) La presente legge, prima modificata dal primo comma
dell'art. 1, L.R.
30 maggio 1977, n. 19, è stata
successivamente, abrogata dal primo comma dell'art. 29, L.R.
12 agosto 1978, n. 37.
Art.
1
[Le norme della presente legge
si applicano ai progetti di opere pubbliche di competenza dei Comuni, delle
Province, delle Comunità montane e loro consorzi, la cui spesa sia a totale loro
carico o per le quali vi sia un intervento finanziario regionale, nonché per le
opere di cui all' art. 17 del DL 18- 8- 1975, n. 376,
convertito nella legge 16- 10- 1975, n. 492.
Art.
2
Sui progetti non è richiesto
alcun parere né l' ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi
Organi.
I progetti medesimi devono
essere tuttavia corredati del parere favorevole dell' Ufficio tecnico dell'Ente
e, nel caso di opere igienico - sanitarie, anche del parere dell' Ufficiale
sanitario.
Le deliberazioni dei Comuni,
delle Province, delle Comunità montane e loro consorzi, relative
all'approvazione dei progetti di opere pubbliche, sono esecutive ai sensi dell'
art. 130 della Costituzione.
In mancanza di un proprio
Ufficio tecnico o nel caso in cui il progetto, per natura e importanza dell'
opera, non rientri nelle competenze professionali del dirigente l'Ufficio
tecnico, gli Enti interessati si avvarranno dell'Ufficio del Genio Civile
competente per territorio, il quale esprime il proprio parere senza limiti di
importo, entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente il termine
di cui al comma precedente, il parere si considera favorevole.
I progetti concernenti lavori
soggetti alla particolare normativa in materia di edilizia asismica e di
consolidamento e trasferimento di abitati dovranno essere preventivamente
sottoposti al competente Ufficio del Genio Civile, per il prescritto visto di
autorizzazione da richiamarsi espressamente nella delibera di
approvazione.
Art.
3
L'approvazione dei progetti
relativi alle opere di cui ai precedenti articoli equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse e dei relativi
lavori, ove tali effetti non siano gia' previsti dalla vigente legislazione
statale o regionale.
Art.
4
Il Presidente della Giunta
regionale esercita le funzioni attribuite alla Regione in ordine alla
dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori,
nonché le attribuzioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità e di
occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa
delle indennità e delle retrocessioni.
Art.
5
I Sindaci dei Comuni, i
Presidenti delle Province, delle Comunità montane e loro consorzi, per le opere
di loro competenza, anche se assistite dal concorso finanziario della Regione,
sono delegati ad esercitare le funzioni amministrative regionali relative all'
accesso agli immobili da espropriare per la redazione degli stati di
consistenza, l' esecuzione delle misurazioni e dei rilievi nonché alla
occupazione temporanea d' urgenza degli immobili predetti, sempre che sia stata
gia' dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell' opera o
essa discenda da leggi o dall' approvazione dei relativi
progetti.
Alla comunicazione di cui all'
ultimo comma dell' art. 11 della legge 22- 10- 1971, n. 865 provvede
direttamente l' Ente espropriante con le modalità previste per la notificazione
degli atti processuali civili.
I Sindaci dei Comuni sono
altresì delegati ad emettere i decreti di accesso e di occupazione temporanea e
di urgenza:
- delle aree incluse nei piani
di zona per l' edilizia economica e popolare regolarmente adottati ed approvati
ai sensi della legge 18 aprile 1963 n. 167 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- delle aree individuate e
deliberate ai sensi degli artt. 26 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per
l' attuazione dei programmi di edilizia economica e popolare;
- delle aree incluse nei piani
per insediamenti produttivi adottati e approvati ai sensi dell' art. 27 della
legge 22- 10- 1971 n. 865.
Nell'espletamento delle
funzioni amministrative suddette i Sindaci, i Presidenti delle Province e delle
Comunità montane, qualora lo ritengano necessario, possono avvalersi del parere
e della consulenza degli Uffici tecnici e dell' Ufficio legale della Regione.
Art. 5
bis
Per particolari giustificate
contingenze e per periodi determinati la Giunta regionale può, con provvedimento
motivato, avocare alla Regione gli adempimenti delegati a norma del precedente
articolo 5.
In tal caso il Presidente della
Giunta regionale esercita i poteri attribuiti dall' art. 5 ai Sindaci, ai
Presidenti delle Province, delle Comunità Montane e loro
consorzi.2
(2)
articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 30 maggio 1977, n. 19 e abrogata dal primo comma dell'art. 29, L.R.
12 agosto 1978, n. 37.
Art.
6
Il provvedimento regionale di
concessione formale del finanziamento è emesso sulla base della sola
deliberazione di approvazione del progetto, corredata di copia del progetto
approvato.
Qualora l'importo del progetto
superi quello ammesso a finanziamento, l'Ente interessato dovrà indicare con
quali mezzi intende far fronte alla maggiore spesa.
Con il provvedimento regionale
di concessione formale del finanziamento viene assunto l' impegno di spesa a
carico della Regione.
L'art. 9, il secondo comma
dell' art. 10 e l' art. 12 della legge regionale 21- 1- 74 n. 2 non si applicano
per le opere previste nella presente legge.
Art.
7
I contributi in capitale sono
accreditati per l' intero ammontare a favore degli Enti interessati e depositati
su appositi conti correnti intestati agli Enti stessi presso la tesoreria della
Regione Puglia. Gli Enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine al
vincolo di destinazione dei fondi stessi. L' istituto di credito presso il quale
è effettuato il deposito provvede al pagamento su ordini emessi dall' Ente
competente.
I contributi in annualità sono
erogati direttamente agli Enti interessati a decorrere dall' impegno di spesa
della prima annualità da assumersi sulla base del progetto approvato, quando gli
Enti stessi facciano fronte alla spesa con mezzi propri, ovvero agli Istituti
mutuanti con decorrenza dalla data di
inizio dell' ammortamento dei mutui.
Art.
8
Gli appalti delle opere di cui
alla presente legge possono essere aggiudicati sin dalla prima gara alla
migliore offerta, anche se unica e anche se in aumento, salvo approvazione da
parte del Presidente della Giunta, nel caso di offerta in aumento e di opera
ammessa a finanziamento regionale.
Art.
9
I verbali di accordo sul nuovi
prezzi, le perizie suppletive, di variante e tutti gli atti inerenti alla
gestione tecnico – amministrativa delle opere, fatta eccezione per la revisione
dei prezzi, approvati con deliberazione degli Enti interessati, non sono
sottoposti a preventivi pareri di organi consultivi, né ad approvazioni da parte
della Regione o dei suoi Organi.
Le deliberazioni sono
immediatamente esecutive ai sensi dell' art. 130 della Costituzione della
Repubblica Italiana.
Agli effetti del presente
articolo le eventuali maggiori spese devono essere contenute nel limite dell'
impegno totale assunto per l' esecuzione dell' opera con la eventuale
utilizzazione delle somme destinate per imprevisti e di economie in ribasso di
asta, sempre che i diversi o maggiori lavori non alterino la natura e la
destinazione dell' opera.
Art.
10
Ai pagamenti da effettuare in
corso d' opera si provvederà direttamente a favore degli interessati su ordini
emessi dall' Ente competente e approvati dalla direzione dei lavori, con
esclusione di ogni controllo, parere o approvazione da parte della Regione o dei
suoi Organi.
Art.
11
Gli Enti beneficiari dei
contributi regionali comunicano al Presidente della Giunta lo stato dei lavori
appaltati ed i pagamenti effettuati entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni
anno e inviano la contabilità finale dei lavori entro i termini fissati dai
contratti di appalto.
E' fatto obbligo agli Enti
interessati di presentare al Presidente della Giunta regionale apposito
rendiconto finale per ogni lavoro eseguito. Tale rendiconto dovrà contenere la
dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate o dei finanziamenti
concessi e dovrà essere corredato dalla relativa documentazione di
spesa.
Il Presidente della Giunta
regionale provvede alla nomina dei collaudatori e, sentita la Giunta, approva i
certificati di collaudo o di regolare esecuzione, nonché, sulla base dei
rendiconti di cui al secondo comma del presente articolo, accerta la spesa
definitiva facente carico alla Regione o ammissibile a contributo regionale.
Non potranno essere ammesse a
contributo regionale le spese eccedenti quelle indicate nell' ultimo comma del
precedente art. 9 o comunque i maggiori costi derivanti da ritardi
ingiustificati nell' esecuzione delle opere o da inadempienze dell' Ente o del
direttore dei lavori.
Art.
12
Per i lavori non eccedenti l'
importo di L. 50 milioni potrà prescindersi dal formale atto di collaudo e sarà
emesso un certificato dal direttore dei lavori che ne attesti la regolare
esecuzione.
Detto limite di spesa si
intende riferito al costo dei lavori risultante dallo stato
finale.
Art.
13
Le promesse di contributi
regionali riguardanti opere di cui alla presente legge sono revocate qualora gli
Enti interessati non provvedano ad inoltrare alla Regione gli atti indicati nel
primo comma dell' art. 6 della presente legge, entro i termini fissati dalla
comunicazione di concessione dei contributi, se non prorogati per motivate
ragioni.
Art.
14
Le somme che si renderanno
disponibili in conseguenza dell' applicazione delle norme contenute nel
precedente art. 13 potranno essere destinate, con provvedimento della Giunta,
sentita la Commissione competente, per le finalità di cui all' art. 1 della
legge regionale 3- 9- 74 n. 34 o per la concessione di contributi integrativi a
favore di Enti con bilancio deficitario per la realizzazione di opere gia'
ammesse a finanziamento rateale con i fondi degli esercizi finanziari 1972 e
1973, con priorità per le opere igienico - sanitarie.
L'entità di tali contributi
integrativi dovrà essere determinata in modo che l'intervento regionale non
superi la misura prevista dal primo comma dell' art. 2 della legge regionale 21-
1- 74 n. 2.
Art.
15
L' Assessore ai LLPP, se
delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi
attribuite con la presente legge.
Art.16
Per quanto non previsto nella
normativa di cui ai precedenti articoli, si osservano le vigenti disposizioni
regionali e statali.
Art.
17
E' istituito l'albo regionale
dei collaudatori ai quali affidare incarichi di collaudo delle opere pubbliche
regionali o comunque finanziate dalla Regione.
Possono chiedere l' iscrizione
all' albo: ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali,
geometri e periti dipendenti da uffici pubblici e statali e di Enti
territoriali, sia in attività di servizio che a riposo e liberi professionisti
provvisti degli stessi titoli.
In caso di opere di particolare
importanza o quando speciali circostanze lo consiglino, il collaudo può essere
affidato, anche in corso d' opera, ad una commissione composta di membri tecnici
e amministrativi, questi ultimi in attività di servizio presso la
Amministrazione regionale. Ai geometri e periti possono essere affidati solo
collaudi di lavori compatibili con il loro titolo
professionale.
L'albo è approvato e aggiornato
con provvedimento della Giunta sentita la competente Commissione.
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 23 Giugno
1976.]