ARTICOLO 1
Il secondo comma dell' art. 4 della legge regionale 14 novembre
1972, n. 13 e' sostituito dal seguente:
<< I contributi sono trattenuti ogni mese sulle
indennita' dall' amministrazione del Consiglio Regionale nella misura di un
quinto dell' indennita' mensile lorda di cui all' art. 1, secondo comma, lett.
e) della legge regionale 25 febbraio 1972 n. 4 >>.
ARTICOLO 2
All' art. 9 della legge regionale 14 febbraio 1972, n. 13 e'
aggiunto il seguente comma:
<< Il consigliere regionale che abbia compiuto il
mandato per un intero quinquennio ove rientri a far parte del Consiglio
Regionale e non eserciti per qualsiasi motivo il mandato per un successivo
intero quinquennio, ha facolta' di versare il contributo di cui all' art. 4 per
il tempo effettivamente occorrente a completare il successivo quinquennio di
contribuzione. In tal caso si applicano le norme contenute nei commi precedenti
>>.
ARTICOLO 3
La tabella contenuta all' art. 12 della legge regionale 14
novembre 1972, n. 13, modificata con legge regionale 25 novembre 1974, n. 39 e'
sostituita dalla seguente:
Agli anni di contribuzione appresso indicati corrispondono le
seguenti percentuali sull' indennita' mensile lorda:
5 anni, 30%;
6 anni, 38%;
7 anni, 46%;
8 anni, 54%;
9 anni, 62%;
10 anni, 70%;
11 anni, 71%;
12 anni, 72%;
13 anni, 73%;
14 anni, 74%;
15 anni ed oltre, 75%.
ARTICOLO 4
L' art. 21 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e'
sostituito dal seguente:
<< In caso di morte del
consigliere in carica, il fondo corrisponde agli aventi diritto una annualita'
della indennita' consiliare di cui all' art. 1,
lettera e) della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 >>.
ARTICOLO 5
Il secondo comma dell' art. 23 della legge regionale 14 novembre
1972, n. 13 e' sostituito dal seguente:
<< I consiglieri che per qualsiasi motivo cessano dal
mandato hanno diritto al recupero delle somme versate durante le legislature
senza il conteggio di interesse alcuno >>.
Data a Bari, addì 3 maggio 1977