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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1977
Numero
13
Data
03/05/1977
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

Il secondo comma dell' art. 4 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e' sostituito dal seguente:

<< I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennita' dall' amministrazione del Consiglio Regionale nella misura di un quinto dell' indennita' mensile lorda di cui all' art. 1, secondo comma, lett. e) della legge regionale 25 febbraio 1972 n. 4 >>.

ARTICOLO 2

All' art. 9 della legge regionale 14 febbraio 1972, n. 13 e' aggiunto il seguente comma:

<< Il consigliere regionale che abbia compiuto il mandato per un intero quinquennio ove rientri a far parte del Consiglio Regionale e non eserciti per qualsiasi motivo il mandato per un successivo intero quinquennio, ha facolta' di versare il contributo di cui all' art. 4 per il tempo effettivamente occorrente a completare il successivo quinquennio di contribuzione. In tal caso si applicano le norme contenute nei commi precedenti >>.

ARTICOLO 3

La tabella contenuta all' art. 12 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, modificata con legge regionale 25 novembre 1974, n. 39 e' sostituita dalla seguente:

Agli anni di contribuzione appresso indicati corrispondono le seguenti percentuali sull' indennita' mensile lorda:

5 anni, 30%;

6 anni, 38%;

7 anni, 46%;

8 anni, 54%;

9 anni, 62%;

10 anni, 70%;

11 anni, 71%;

12 anni, 72%;

13 anni, 73%;

14 anni, 74%;

15 anni ed oltre, 75%.

ARTICOLO 4

L' art. 21 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e' sostituito dal seguente:

<< In caso di morte del consigliere in carica, il fondo corrisponde agli aventi diritto una annualita' della indennita' consiliare di cui all' art. 1,  lettera e) della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 >>.

ARTICOLO 5

Il secondo comma dell' art. 23 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e' sostituito dal seguente:

<< I consiglieri che per qualsiasi motivo cessano dal mandato hanno diritto al recupero delle somme versate durante le legislature senza il conteggio di interesse alcuno >>.

Data a Bari, addì 3 maggio 1977