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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1977
Numero
17
Data
30/05/1977
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Norme sulla contabilita' regionale.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I La Programmazione Regionale

TITOLO I

La Programmazione Regionale

ARTICOLO 1

(Finalita' della legge)

La presente legge disciplina l' ordinamento contabile della Regione Puglia in attuazione dell' art. 70 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento poste dalla legge  19 maggio 1976, n. 335.

Agli effetti della presente legge, la legge 19 maggio 1976, n. 335 sara' denominata << legge statale >>.

ARTICOLO 2

(Piano regionale di sviluppo)

La Regione, anche ai fini della elaborazione del bilancio pluriennale, adotta un piano regionale di sviluppo che determina obiettivi, priorita' e tempi di attuazione delle scelte ivi contenute.

Nell' ambito degli obiettivi del programma di sviluppo ed in attuazione dello stesso, la Regione adotta piani e programmi settoriali, progetti per obiettivi determinati, che assumono rilevanza agli effetti della rappresentazione  della spesa nel bilancio pluriennale ed annuale, della classificazione della spesa medesima e della competenza d' esercizio.

ARTICOLO 3

(Progetti regionali)

I progetti riguardano le spese relative ad interventi, da realizzarsi dalla Regione, da Enti, Aziende o Istituti dipendenti da essa, o da Enti locali su delega o con la collaborazione della Regione, volti al conseguimento di obiettivi specificatamente indicati e verificabili, individuati nell' ambito del programma regionale di sviluppo tenendo conto delle risultanze di apposite analisi sui benefici e sui costi delle diverse azioni programmatiche configurabili per il conseguimento degli obiettivi medesimi.

Per ogni progetto devono essere indicati:

1) l' obiettivo e la eventuale ulteriore distinzione in sotto - obiettivi ed elementi di programma, con la specificazione di tutti gli elementi fisici atti ad individuare l' obiettivo medesimo e da rendere  verificabile il grado di conseguimento dello stesso;

2) l' arco temporale di durata del progetto e le eventuali fasi di realizzazione del medesimo;

3) l' entita' globale della spesa prevista a carico del bilancio della Regione e di quello di altri Enti, e l' indicazione delle ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per l' attuazione del progetto;

4) gli Enti e gli uffici responsabili dell' attuazione del progetto e delle singole ripartizioni o fasi dello stesso, nonche' le misure organizzative necessarie per l' attuazione  del progetto medesimo.

Sono aggregabili in progetti le spese finalizzate al perseguimento di singoli obiettivi fissati nel programma  regionale di sviluppo per le quali l' approvazione da parte del competente organo della Regione sia intervenuta od avvenga contemporaneamente all' approvazione del Bilancio pluriennale.

Per i progetti in corso di realizzazione dovra' indicarsi lo stato di attuazione del progetto ed, in particolare:

a) il grado di realizzazione degli obiettivi fisici prefissati;

b) le somme stanziate nei bilanci della Regione ed in quelli di altri Enti, delle somme impegnate e di quelle pagate sino alla data di compilazione del bilancio pluriennale;

c) le eventuali variazioni apportate rispetto alla primitiva configurazione del progetto.

Le spese per le quali non e' stata autorizzata nei modi indicati nei precedenti commi del presente articolo e nel successivo articolo la rappresentazione in bilancio per progetto, sono ripartite per aree di attivita' o d' intervento.

Le aree di attivita' o di intervento sono individuate in relazione alle competenze della Regione, alla legislazione in vigore e all' organizzazione degli uffici regionali.

Il bilancio pluriennale dovra' altresì indicare  le risorse accantonate per la realizzazione di progetti in corso di formazione o per interventi non ancora definiti in modo specifico.

ARTICOLO 4

(Progetti speciali)

La Regione adotta progetti, ai sensi dell' articolo 3, diretti alla valorizzazione di determinate aree del territorio regionale, nonche' di specifici settori di intervento, aggregando, ove occorra, interventi ricompresi anche in piu' programmi o piu' piani, o in piu' obiettivi generali ai sensi dell' art. 2.

ARTICOLO 5

(Bilancio di previsione)

L' esercizio finanziario della Regione coincide con l' anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti e' protratta al 31 gennaio successivo.

Il bilancio di previsione corredato dalla relazione programmatica e' presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 Agosto dell' anno precedente a quello cui esso si riferisce ed e' approvato con legge entro il successivo 15 dicembre ai sensi dell' art. 70 dello Statuto.

Il bilancio di previsione e' costituito:

1) dal bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a quelle del programma di sviluppo regionale;

2) dal bilancio annuale di previsione.

Le previsioni del bilancio poliennale sono rappresentate in termini di competenza e rappresentano il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in ragione della legislazione statale e regionale vigente, dagli indirizzi del programma di sviluppo regionale e dei conseguenti interventi legislativi.

Il bilancio pluriennale costituisce sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

L' adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.

ARTICOLO 6

(Bilancio pluriennale)

Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un quinquennio.

Esso e' approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, e' aggiornato ogni anno e costituisce allegato al bilancio annuale.

ARTICOLO 7

(Struttura del Bilancio poliennale)

Il Bilancio pluriennale e' composto:

a) da uno stato di previsione delle Entrate;

b) da uno stato di previsione delle spese;

c) da un quadro generale riassuntivo.

Le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione.

Le spese sono ripartite con riferimento agli obiettivi e fasi operative anche non corrispondenti all' assetto organizzativo interno della Giunta.

Nell' ambito di questa ripartizione sono possibili ulteriori suddivisioni che comportino l' aggregazione di voci di spesa omogenee per materia e per natura economica. In ogni caso debbono essere tenute distinte le previsioni di spesa concernenti le funzioni normali, quelle per ulteriori programmi di sviluppo e quelle per funzioni delegate dallo Stato.

Sono altresì precisate le somme destinate  a nuovi finanziamenti di interventi gia' previsti dalla legislazione in vigore e quelle destinate al finanziamento di nuovi interventi. Sono distintamente indicati i casi in cui l' esecuzione degli interventi sia condizionata a speciali assegnazioni di fondi da parte dello Stato.

Per ogni ripartizione della entrata e della spesa e' indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo considerato. E' inoltre indicata la quota relativa all' esercizio successivo, nonche' globalmente la quota relativa al residuo periodo.

Il quadro generale riassuntivo di cui alla lettera c) del primo comma rappresenta:

a) per le entrate: il riassunto per titoli;

b) per le spese: il riassunto secondo gli obiettivi  generali del programma.

La destinazione delle entrate regionali e' disciplinata dagli articoli seguenti, sulla base del riparto di cui ai comma precedenti, con riferimento al combinato disposto degli  artt. 4, 9, 10, 21 e 22 della legge 19- 5- 1976, n. 335 e 10 della legge n. 281 del 16- 5- 1970.

ARTICOLO 8

(Entrate nel Bilancio pluriennale)

Nel bilancio pluriennale le entrate relative ai tributi propri della Regione ed al gettito di tributi er"Times New Roman"i o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell' ammontare presunto, in base all' andamento del relativo gettito nell' anno in corso e negli anni precedenti, nonche' in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi er"Times New Roman"i alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all' art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all' art. 9 della legge  16 maggio 1970 n. 281, quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato, sono indicate  sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali competenti od, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno all' importo  dell' ultima assegnazione.

Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti gia' autorizzati, nonche', distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo per l' esecuzione dei programmi di spesa della Regione.

ARTICOLO 9

(Spese nel Bilancio pluriennale)

Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all' applicazione delle leggi gia' in vigore, nonche' quelle necessarie per l' ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali, nell' ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dalla applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.

Sono indicate, inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della rispettiva entita', tenendo conto degli indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di intervento.

TITOLO II

La destinazione delle entrate

ARTICOLO 10

(Funzioni normali e ulteriori programmi di sviluppo)

In rispondenza al disposto dell' art. 9, 1° comma, della legge 19- 5- 1976, n. 335, ed in attesa della riforma della finanza regionale in attuazione dell' art. 119 della Costituzione, la Regione Puglia, agli effetti della destinazione delle entrate regionali, assume le spese necessarie per l' adempimento delle funzioni normali di cui all' art. 119, 2°comma, della Costituzione, distinte da quelle per ulteriori programmi di sviluppo.

Nei termini di cui al comma precedente, al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo sono destinati anche i contributi speciali per provvedere a scopi determinati, di cui all' art. 119, 3° comma, della Costituzione, secondo la disciplina dell' art. 12 della legge 16- 5- 1970, n. 281.

ARTICOLO 11

(Finanziamento delle spese per l' adempimento delle funzioni normali)

La Regione provvede al finanziamento delle spese per l' adempimento delle funzioni normali con le entrate derivanti da:

1) tributi propri e quote di tributi er"Times New Roman"i, devolute alla Regione direttamente, o a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' art. 8 della legge n. 281/ 1970;

2) rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

3) assegnazioni statali effettuate in base all' art. 9 della legge n. 281/ 1970 – complete di quelle previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali e' contemplata la confluenza nel fondo del citato art. 9, ai sensi dell' art. 2 lett. c) della legge 10 maggio 1976, n. 356 che non siano destinate al finanziamento delle spese di cui al successivo art. 12;

4) assegnazioni statali previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa;

5) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni;

6) eventuale saldo finanziario attivo.

Sono destinabili esclusivamente al finanziamento di spese di investimento le entrate rivenienti da alienazione di beni patrimoniali.

ARTICOLO 12

(Finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo)

La Regione provvede al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo con le entrate derivanti da:

1) tributi propri, quote di tributi er"Times New Roman"i ed entrate patrimoniali regionali, di cui ai punti 1 e 2 dell' articolo precedente per le somme eccedenti il relativo impiego agli effetti di cui all' articolo medesimo;

2) assegnazioni statali effettuate in base all' art. 9 della legge n. 281/ 1970 – complete di quelle previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali e' contemplata la confluenza nel fondo del citato art. 9, ai sensi dell' art. 2, lett. c) della legge n. 356/ 76 - destinate al finanziamento delle spese di cui al presente articolo;

3) assegnazioni statali previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa, od in corrispondenza di deleghe di funzioni;

4) contributi speciali per provvedere a scopi determinati, ai sensi dell' art. 12 della legge n. 281/ 1970;

5) eventuale saldo finanziario attivo;

6) ricorso al credito.

ARTICOLO 13

(Entrate con vincolo di destinazione)

Le entrate derivanti da assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, per le quali non e' contemplata la confluenza nel fondo dell' art. 9, ai sensi dell' art. 2, lett. c) della legge n. 356 del 10- 5- 1976, sono destinate al finanziamento delle spese per l' adempimento delle funzioni normali, o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, a seconda della natura della destinazione alla quale l' assegnazione stessa e' vincolata.

ARTICOLO 14

(Entrate in corrispondenza di funzioni amministrative delegate dallo Stato)

Le entrate da assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell' art. 118, II comma della Costituzione - fatto salvo quanto discendera' dal completamento del trasferimento delle funzioni in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, integrata dalla legge 27 novembre 1976, n. 894 - sono destinate al finanziamento delle spese per l' adempimento delle funzioni normali o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, in corrispondenza alle finalita' della delega stessa.

ARTICOLO 15

(Finanziamenti regionali aggiuntivi)

La Regione ha facolta' di stanziare ed erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato in ordine alle assegnazioni ex art. 9 della legge n. 281/ 1970, e a quelle previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa, e in corrispondenza di deleghe di funzioni, ferme, in questo ultimo caso, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

ARTICOLO 16

(Saldo finanziario attivo)

L' eventuale saldo finanziario attivo e' destinato al finanziamento delle spese per lo adempimento delle funzioni normali o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, con il limite del riferimento alle spese relative all' esercizio finanziario in ordine al quale dispone il bilancio annuale che lo riporta, e puo' finanziare la 1a quota di una spesa pluriennale, mentre le annualita' successive trovano la loro copertura nel bilancio pluriennale.

ARTICOLO 17

(Contributi ex art. 12 della n. 281/ 1970)

I contributi speciali di cui all' art. 12 della legge n. 281/ 1970 sono destinati al finanziamento dei progetti speciali di cui all' art. 4.

E' fatta salva ogni altra destinazione indicata dalla legge statale.

Ai detti contributi si applica quanto previsto dall' art. 15.

TITOLO III

Le leggi di spesa

ARTICOLO 18

(Leggi autorizzative di spese continuative o ricorrenti)

Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell' entita' della relativa spesa.

In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le relative procedure preliminari ed istruttorie e in generale tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo all' assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l' entita' della spesa da eseguire.

ARTICOLO 19

(Leggi autorizzative di spese pluriennali)

Salvo il caso previsto dall' ultimo comma del presente articolo, le leggi regionali che autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l' ammontare complessivo nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio gia' approvato o gia' presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista nei casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuita' e la regolarita' dell' erogazione della stessa nel tempo assuma un interesse preminente.

Sulle leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per piu' esercizi, e' consentita, fatti salvi eventuali espressi divieti, la stipulazione di contratti o, comunque, l' assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa globalmente autorizzata dalle medesime leggi, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 60, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.

La legge puo' autorizzare l' erogazione di contributi in annualita', indicando il numero di queste ultime. In tal caso la legge fissera' il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validita' della legge.

ARTICOLO 20

(Disciplina legislativa delle procedure di spesa)

Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti l' erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento necessario per l' erogazione della spesa stessa, nonche' i termini entro i quali essi debbono provvedere a ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all' assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale.

Le leggi stabiliscono le modalita' per l' eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate dagli organi, uffici od Enti di cui al I comma, entro i termini fissati.

Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando comunque si accerti l' impossibilita' del conseguimento degli obiettivi cui e' finalizzata la spesa, il contributo e' revocato con provvedimento dello stesso organo competente alla concessione e il relativo impegno sul bilancio regionale e' annullato.

La legge stabilisce le modalita' per l' eventuale riutilizzo nello stesso ambito di destinazione delle somme che cosi' si rendono disponibili.

ARTICOLO 21

(Adeguamento delle leggi di spesa in vigore)

La Regione adegua le leggi regionali di spesa in vigore ai principi dei precedenti articoli, anche attraverso la legge di bilancio, in quanto compatibile.

TITOLO IV

Il Bilancio Annuale

ARTICOLO 22

(Struttura del Bilancio)

Il bilancio annuale e' composto:

a) dallo stato di previsione delle Entrate

b) dallo stato di previsione delle Spese

c) dal quadro generale riassuntivo.

Le previsioni di bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

1) l' ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l' ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l' impegno nell' esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l' ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

Gli stanziamenti di spesa di cui al n. 2) del precedente comma sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attivita' o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformita' ai programmi e ai progetti della Regione, daranno luogo, nell' esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma dell' art. 60 della presente legge.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente terzo comma e' iscritto l' eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell' esercizio precedente.

Tra le entrate di cui al n. 3) e' iscritto altresì l' ammontare presunto sulla giacenza di cassa all' inizio dell' esercizio cui il bilancio si riferisce.

ARTICOLO 23

(Stanziamenti di competenza)

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai programmi e progetti della Regione, si prevede daranno luogo, nel corso dell' esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente articolo nonche' delle eventuali procedure preliminari ed istruttorie gia' svolte a norma  del precedente articolo.

Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in piu' esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale e' determinata, con i criteri di cui al 1° comma, entro i limiti della spesa totale autorizzata dalla legge pluriennale, e tenendo conto sia delle quote gia' stanziate nei precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni gia' assunti e che vengano a scadenza nell' esercizio cui il bilancio si riferisce. L' entita' di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

Nel caso di contributi in annualita', sono distintamente indicate, in apposite note, le somme necessarie per far fronte alle annualita' dei contributi gia' effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi e le eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.

ARTICOLO 24

(Stanziamenti di cassa)

Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede la Regione dovra' effettuare nell' esercizio a seguito degli impegni gia' assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l' esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente art. 23, e delle complessive disponibilita' di cassa della Regione senza distinzione tra i pagamenti in conto residui e in conto competenza.

ARTICOLO 25

(Equilibrio del Bilancio di competenza)

L' equilibrio del bilancio nei termini di competenza e' assicurato come segue:

Il totale delle spese previste nel bilancio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate previste e l' eventuale saldo negativo presunto dell' esercizio precedente, iscritto fra le spese della competenza di cui al n. 2) terzo comma, del precedente articolo 22 e' considerato, ai fini della determinazione del vincolo di cui al successivo 5° comma, fra le spese per le funzioni normali per la sola parte dello stesso che eccede l' ammontare dei mutui passivi autorizzati nell' esercizio precedente, dei quali non sia prevista la stipulazione entro il termine dell' esercizio.

Ai fini della determinazione del limite di cui al comma precedente, l' eventuale saldo negativo di cui all' ultimo comma dell' art. 3 della legge 335/ 76 e' da considerare come spesa per le funzioni normali, fatta eccezione per la quota del saldo negativo medesimo determinata dalla mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati nell' esercizio precedente.

I mutui e i prestiti possono essere autorizzati esclusivamente per provvedere a spese di investimento solo nell' ambito degli ulteriori programmi di sviluppo salvo quanto previsto dall' art. 10, I comma della legge n. 281/ 1970.

Il totale delle spese di cui si autorizza l' impegno (stanziamenti di competenza) puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all' art. 22 della legge statale.

Il totale delle spese di cui si autorizza l' impegno per l' adempimento delle funzioni normali della Regione risultanti dal prospetto di cui all' art. 10 della legge statale, secondo comma, lettera b), non puo' in ciascun bilancio essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall' assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo risultanti dal prospetto di cui all' art. 10 della legge statale, secondo comma, lettera a).

ARTICOLO 26

(Equilibrio del Bilancio di cassa)

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

ARTICOLO 27

(Universalita' ed integrita' del bilancio)

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci di cui all' art. 11, primo comma della legge statale.

ARTICOLO 28

(Classificazione delle entrate)

Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio di previsione annuale le entrate sono ripartite in Titoli.

Nell' ambito dei rispettivi Titoli le entrate sono ripartite nelle seguenti categorie:

TITOLO I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi er"Times New Roman"i o  di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Categoria I - Tributi propri della Regione.

Categoria II - Quote di tributi dello Stato devolute alle Regioni.

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle Regioni.

Categoria III - Entrate derivanti da assegnazioni statali connesse ai programmi di sviluppo di cui all' art. 9  della stessa legge e successive integrazioni.

Categoria IV - Entrate per l' esercizio delle funzioni delegate.

Categoria V - Entrate derivanti da altri contributi e assegnazioni statali.

TITOLO III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali.

Categoria VI - Proventi dei servizi pubblici resi dalla Regione

Categoria VII - Proventi del Demanio e del Patrimonio

Categoria VIII - Utili di Enti o aziende regionali

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitoli e rimborso di crediti.

Categoria IX - Alienazione di beni patrimoniali

Categoria X - Trasferimenti di capitoli

Categoria XI - Rimborso di crediti e recuperi vari

TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie.

Categoria XII - Mutui

Categoria XIII - Obbligazioni

Categoria XIV - Anticipazioni

TITOLO VI - Entrate per contabilita' speciali

Categoria XV - Partite di giro

Categoria XVI - Altre contabilita' speciali.

ARTICOLO 29

(Specificazione delle entrate)

Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Il capitolo costituisce l' unita' elementare di classificazione  delle entrate.

Per ciascun capitolo dell' entrata debbono essere indicati i seguenti elementi: numerazione progressiva, anche discontinua; denominazione analitica, riferimento alla categoria, ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell' esercizio cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere, senza distinzione tra riscossioni in conto residui ed in conto competenza.

In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi speciali dello Stato o della Regione.

Il bilancio contiene, per l' entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

ARTICOLO 30

(Classificazione delle spese)

Nel bilancio della Regione le spese sono suddivise in tre parti:

PARTE 1a - Spese per il conseguimento delle finalita' dell' Ente, attraverso obiettivi funzionali.

PARTE 2a - Spese per il conseguimento degli obiettivi operativi.

PARTE 3a - Contabilita' speciali.

Nell' ambito della parte prima le spese sono ripartite in fasi operative o progetti corrispondenti agli obiettivi funzionali della spesa, con riferimento all' assetto organizzativo interno della Giunta regionale fondato su una serie di grandi aggregazioni di materie funzionalmente omogenee e collegate tra loro.

L' ordine e la denominazione degli obiettivi funzionali possono essere definite annualmente in sede di bilancio.

Nell' ambito della parte seconda le spese sono ripartite in rubriche, con riferimento alle singole fasi operative per aree di attivita' o di intervento e per progetti, in corrispondenza alle previsioni nel bilancio pluriennale. Qualora i progetti di spesa riguardino piu' fasi operative, tutte le previsioni di spesa riguardanti il progetto saranno collocate nell' ambito della fase che gia' ospita le previsioni di spesa concernenti le funzioni e competenze collegate in modo preminente alla gestione del progetto.

In tal caso apposite annotazioni a margine dei singoli capitoli potranno consentire la individuazione delle altre fasi cui la spesa si riferisce per materia.

Le spese per l' ammortamento dei mutui figurano in due distinte rubriche in calce ad ogni fase operativa, secondo che si tratti della rata di interessi o della rata di capitale.

Nell' ambito della parte terza le spese si distinguono in due sezioni: Partite di giro – Altre contabilita' speciali.

Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle rubriche per ogni obiettivo funzionale e fasi operative della parte 1a, 2a e 3a ed un riepilogo delle parti medesime.

ARTICOLO 31

(Specificazione delle spese)

Nell' ambito delle classificazioni di cui ai precedenti commi dell' art. 30, le spese si suddividono in Capitoli.

Il capitolo costituisce l' unita' elementare della spesa.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero piu' oggetti strettamente collegati nell' ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della Regione.

Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l' adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell' entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

Nello stato di previsione della spesa, nell' ordine di successione delle ripartizioni sopra richiamate, la numerazione dei capitoli e' progressiva e continua. Per ciascun capitolo devono essere indicati i seguenti elementi: numero progressivo; denominazione; riferimento alla classificazione economica di 1° grado (titoli) e di secondo grado (categorie); riferimento alla classificazione funzionale (sezioni funzionali); riferimento al carattere di spesa per l' adempimento delle funzioni normali; spesa per ulteriori programmi di sviluppo; spesa per l' esercizio delle funzioni delegate dallo Stato; ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; ammontare delle spese di cui si autorizza l' impegno nell' esercizio cui il bilancio si riferisce; ammontare delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

In allegato al Bilancio di previsione le spese sono classificate analiticamente: in titoli, secondo che si tratti di spese correnti di amministrazione generale, spese correnti operative, spese d' investimento in annualita', spese di investimento in capitale, spese per il rimborso di mutui e prestiti; in Sezioni, secondo la classificazione funzionale, ed in categorie, secondo la classificazione economica, in corrispondenza delle similari classificazioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

In calce agli allegati analitici le spese sono rappresentate in riassunti di sezioni funzionali per titoli, in riassunti di categorie economiche per titoli, ed in riepiloghi dei titoli.

Con riferimento alle corrispondenti annotazioni sullo stato di previsione dell' Entrata, a margine dei capitoli di spesa deve essere fatta espressa menzione dei vincoli di destinazione disposti da leggi speciali dello Stato.

ARTICOLO 32

(Denominazione e codificazione dei capitoli)

La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalita' della spesa.

La Commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indichera' i criteri per consentire l' unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura, stabilendo, altresì, per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, al fine anche di stabilire la necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

La Regione Puglia uniforma i propri bilanci annuali ai criteri che la Commissione provvedera' ad indicare ai sensi del precedente comma.

ARTICOLO 33

(Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta distintamente per titoli i totali dell' entrata, e per parti i totali delle spese.

Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:

a) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate, in base all' art. 9 della l. 16/ 5/ 70 n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell' art. 118, secondo comma, della Costituzione con l' indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal 3° e 4° comma dell' art. 21 della legge statale;

b) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l' adempimento di funzioni normali della regione e, dall' altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l' attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito.

ARTICOLO 34

(Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)

I bilanci degli Enti, Aziende, Organismi ed Istituti, comunque costituiti, dipendenti dalla Regione, sono trasmessi alla Giunta regionale prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione e sono approvati quali allegati del bilancio regionale.

Tali bilanci sono redatti in termini di competenza e di cassa. Per ciascun capitolo di bilancio sono fornite le indicazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del 3° comma dell' art. 22. Tra le entrate o le spese e' iscritto l' eventuale saldo positivo o negativo presunto al termine dell' esercizio precedente.

Le spese degli Enti, Aziende ed Istituti di cui al 1° comma, che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresi' indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.

ARTICOLO 35

(Spese per funzioni delegate agli Enti locali)

In allegato al bilancio della Regione e' data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione o comunque nell' ambito di progetti della Regione.

Le spese degli Enti locali relative a progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel  bilancio della Regione in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.

Le entrate e le spese relative all' esercizio di funzioni delegate dalla Regione agli Enti locali debbono essere iscritte nei bilanci di questi ultimi in capitoli separati delle spese correnti o delle spese in conto capitale nell'ambito della classificazione della entrata e della spesa prevista  dalla normativa vigente in materia per gli Enti medesimi.

La denominazione dei capitoli di cui al precedente comma deve essere omogenea rispetto a quella corrispondente del Bilancio regionale e deve richiamare la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui si riferisce.

Gli eventuali saldi attivi risultanti al termine di ciascun esercizio vanno riversati nelle casse regionali.

ARTICOLO 36

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

Nel bilancio annuale di competenza e' iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.

Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale ed agli oneri per l' ammontare dei mutui e prestiti, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma del successivo art. 71 e reclamati dai creditori, quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.

Con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti dai capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente.

L' elenco dei capitoli di cui ai comma precedenti e' allegato al Bilancio.

ARTICOLO 37

(Fondo di riserva per spese impreviste)

Nel bilancio di competenza e' iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.

Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilita' e di improrogabilita', non prevedibili all' atto dell' approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.

La stessa deliberazione dispone le conseguenti variazioni, eventualmente necessarie ed improrogabili, alla previsione di cassa dei capitoli di spesa come sopra integrati o di nuova iscrizione, prelevando le somme necessarie dal fondo di riserva di cui al precedente art. 36.

ARTICOLO 38

(Fondi globali)

Nel bilancio di competenza sono iscritti uno o piu' fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l' approvazione del bilancio.

I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell' esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

I fondi globali non sono utilizzabili per l' imputazione di atti di impegno, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa esistenti o in nuovi capitoli di spesa, dopo l' entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese.

Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di spese per l' adempimento delle funzioni normali della Regione, di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, di spese correnti e di spese in conto capitale.

Al bilancio e' allegato un elenco di provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale, con l' indicazione del relativo oggetto e dell' importo dei relativi previsti stanziamenti di competenza.

ARTICOLO 39

(Fondi globali iscritti nel Bilancio per l' esercizio precedente)

Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell' esercizio di competenza costituiscono economie di spese.

Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell' esercizio relativo, puo' farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio e gia' incluse negli elenchi di cui al 5°comma dell' art. 38 relativi all' esercizio precedente, purche' tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell' esercizio immediatamente successivo. 

In tal caso resta ferma l' assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell' esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui al comma che precede, lo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovra' risultare che si tratti di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell' esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell' eventuale disavanzo di cui all' art. 4, secondo comma della legge statale.

Non e' ammessa la utilizzazione, ai fini della copertura di nuove e maggiori spese derivanti da provvedimenti legislativi, dei fondi globali iscritti in bilanci anteriori a quello immediatamente precedente nel quale e' iscritta la spesa, ne' l' utilizzazione allo stesso fine di disponibilita' diverse dai fondi globali, pur se relative al bilancio immediatamente precedente.

ARTICOLO 40

(Disposizioni comuni ai fondi di riserva e globali)

I fondi di riserva di cui ai precedenti artt. 36 e 37 ed i fondi globali di cui al precedente art. 38 sono dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.

Gli stessi provvedimenti legislativi od amministrativi da cui discende la utilizzazione dei fondi di riserva sopramenzionati dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni, degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

ARTICOLO 41

(Fondo di riserva del bilancio di cassa)

Nel bilancio annuale di cassa e' iscritto un fondo di riserva per fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell' esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsione.

Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti o previsti in entita' inadeguata nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi del corrispondente stanziamento di cassa, - o dotati di stanziamento insufficiente - e' ammessa la istituzione o l' adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo aggiornamento dell' ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell' assestamento di bilancio di cui al successivo art. 42.

L' ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo e' determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo dell' ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.

ARTICOLO 42

(Assestamento del Bilancio)

Entro il 30 Giugno di ogni anno la Regione approva con legge l' assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all' aggiornamento degli elementi di cui al n. 1 del terzo comma - residui presunti al termine dell' esercizio precedente - ed all' ultimo comma – saldo positivo o negativo presunto ed eventuale giacenza iniziale presunta di cassa - del precedente art. 22; nonche' alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti artt. 25 e 26.

L' assestamento del bilancio e' subordinato all' approvazione del rendiconto della Regione, ovvero all' approvazione dello stesso da parte della Giunta con la successiva presentazione al Consiglio Regionale.

ARTICOLO 43

(Variazioni di Bilancio)

La legge di approvazione del bilancio puo' autorizzare la Giunta regionale ad apportare nel corso dell' esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonche' per l' iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell' esercizio immediatamente successivo a norma del 4° comma dell' art. 45 della presente legge, la variazione e' disposta nei modi di cui sopra sull' esercizio in chiusura, per la parte entrata, e sul nuovo esercizio per la parte spesa, anche in pendenza dell' approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.

La stessa legge autorizza la Giunta regionale ad apportare con propria deliberazione le variazioni al bilancio, occorrenti per la contemporanea iscrizione nello stato di previsione dell' entrata ed in quello della spesa degli stanziamenti concernenti le entrate e le spese strettamente correlate tra di loro in dipendenza di leggi statali o regionali, nonche' i movimenti di somme comunque percepite per conto di terzi. Un elenco delle stesse e' allegato al bilancio di previsione.

Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio gia' presentato al Consiglio ed in corso di approvazione, finanziando i relativi oneri in tutto o in parte mediante la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a norma del precedente art. 39 autorizzano la Giunta ad apportare con propria deliberazione le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dopo l' entrata in vigore della relativa legge di approvazione e di quella di approvazione del bilancio per l' esercizio di competenza.

Ogni altra variazione del bilancio, fatte salve quelle di cui ai precedenti artt. 36- 37- 41 ed al successivo art. 47, deve essere disposta con legge regionale.

Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al 1° comma del presente articolo, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre dell' anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

Gli atti amministrativi coi quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

ARTICOLO 44

(Storni di Fondi)

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli e' vietato il trasporto di somme da un capitolo all' altro del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

E' vietato lo storno di fondi tra i residui, nonche' fra i residui e la competenza, e viceversa.

E' altresì vietato lo storno di fondi fra spese per l' esercizio di funzioni delegate, o per ulteriori programmi di sviluppo, cui concorrono specifiche assegnazioni statali, a favore di altri capitoli di spesa.

Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso puo' essere autorizzato solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera variazione di bilancio.

Lo storno di fondi da capitoli di spesa di investimento per ulteriori programmi di sviluppo a favore di capitoli di spesa per funzioni normali e' ammesso entro il limite dell' ammontare dei primi che non risulti coperto da mutui o da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata.

ARTICOLO 45

(Fondi statali assegnati alla Regione)

Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione, confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i casi di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell' art. 118, secondo comma, della Costituzione, e di assegnazioni per il finanziamento dei programmi ulteriori di sviluppo di cui al primo comma dell' art. 9 della legge statale.

Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al precedente comma, la Regione ha facolta' di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La Regione ha altresì facolta', qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

La Regione puo', in relazione all' epoca in cui avviene la assegnazione dei fondi statali di cui al 1° comma del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell' esercizio immediatamente successivo, allorche' non sia possibile far luogo all' impegno di tali spese, a norma del successivo articolo 60 entro il termine dell' esercizio nel corso del quale ha luogo l' assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa iscritta nel bilancio per l' esercizio successivo a norma del 1° comma dell' art. 43 possono essere assunti impegni e disposte erogazioni fin dall' inizio dell' esercizio stesso e dalla successiva data di pubblicazione della corrispondente delibera di bilancio, anche in pendenza dell' approvazione della legge di Bilancio per il nuovo  esercizio.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell' eventuale disavanzo di cui all' art. 25.

In calce al prospetto di cui alla lett. a) - 2° comma del precedente art. 33, e' dato conto delle corrispondenze e delle compensazioni per le assegnazioni statali a destinazione vincolata e gli stanziamenti di spesa corrispondenti, con riferimento all' esercizio della facolta' di cui ai precedenti commi 3° e 4° .

ARTICOLO 46

(Mutui e prestiti)

La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione e' autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l' impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell' esercizio di competenza.

La legge deve specificare l' entita' massima del tasso e la durata massima dell' ammortamento, nonche' l' incidenza delle operazioni sull'esercizio in  corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalita' spettano alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dal 3° comma dell' art. 10 legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non e' stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

Il disavanzo di cui al 1° comma del presente articolo non potra' in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese di investimento erogabili in capitale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo escluse fra queste le spese finanziate con assegnazioni dello Stato con vincolo di destinazione, comprese, invece, le spese per l' assunzione di partecipazioni in societa' finanziarie a norma dell' art. 10, I comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la quota parte del saldo finanziario negativo dell' esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati dalla legge di bilancio di quell' esercizio.

In ciascun esercizio non puo' essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l' importo delle relative annualita' di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui gia' contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all' esercizio precedente e con le relative variazioni, superi il 20% dell' ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel Titolo I, sempreche' gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell' ambito del bilancio pluriennale della Regione.

Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione con le effettive esigenze di cassa della Regione.

L' autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell' esercizio cui il bilancio si riferisce.

Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell' esercizio, e non riscossi, restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell' esercizio medesimo.

ARTICOLO 47

(Anticipazioni di cassa)

La Regione puo' contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l' ammontare bimestrale delle quote dei tributi er"Times New Roman"i ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell' esercizio finanziario in cui sono contratte e provvede con propria deliberazione la Giunta regionale, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell' Amministrazione dello Stato.

ARTICOLO 48

(Garanzie prestate dalla Regione)

La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

Nel bilancio regionale viene iscritto apposito capitolo di spesa dotato annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entita' del rischio, per l' assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con il complesso delle garanzie prestate, elencate in apposito allegato al bilancio di previsione.

In caso di necessita' le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al precedente articolo.

La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l' esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione. Nel bilancio annuale e' iscritto apposito capitolo di entrata per l' imputazione dei recuperi.

In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione alla data di approvazione del bilancio medesimo.

ARTICOLO 49

(Autonomia del Consiglio Regionale)

Il Consiglio Regionale ha piena autonomia funzionale e contabile che esercita nell' ambito dei principi contenuti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 e con le modalita' stabilite dall' apposito regolamento interno.

ARTICOLO 50

(Esercizio Provvisorio)

L' autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio e' concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

La legge di esercizio provvisorio autorizza l' accertamento e la riscossione delle entrate e l' impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma.

La legge puo', peraltro, stabilire limitazioni all' esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all' entita' degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo puo' essere in tutto o in parte vietato fino all' approvazione della legge di bilancio.

Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l' esercizio provvisorio e' autorizzato sulla base dell' ultimo bilancio approvato.

Nel caso di cui al comma precedente l' autorizzazione e' limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

ARTICOLO 51

(Gestione provvisoria del Bilancio)

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all' esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all' art. 127 della Costituzione, e' autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall' ultimo comma dell' art. 50.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all' esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale a norma dell' art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimita' o quella di merito a norma dell' ultimo comma del medesimo art. 127, e' autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell' impugnativa, ovvero, nel caso che il rinvio o l' impugnativa investano l' intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto l' ultimo comma dell' art. 50.

TITOLO V

Le entrate della Regione

ARTICOLO 52

(Stadi delle entrate)

Tutte le entrate della Regione passano attraverso i seguenti stadi:

a) accertamento

b) riscossione

c) versamento

Tali stadi possono essere simultanei.

ARTICOLO 53

(Accertamento delle entrate)

La Ragioneria della Regione procede all' accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita la identita' del debitore, la certezza del credito o della assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dell' esercizio finanziario  di competenza.

Per le entrate provenienti da assegnazioni dello stato l' accertamento e' disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.

Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l' accertamento e' disposto sulla base dell' accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.

Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l' accertamento e' disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell' esercizio.

Per le entrate di natura patrimoniale l' accertamento e' disposto di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l' ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell' esercizio di competenza.

Per le entrate concernenti capitoli delle contabilita' speciali o poste compensative della spesa, l' accertamento consegue l' assunzione dell' impegno o la effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.

In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l' accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

ARTICOLO 54

(Riscossione delle Entrate)

L' entrata e' riscossa quando il soggetto che vi e' tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere od altro ufficio od Ente a cio' autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.

La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi di incasso a firma del coordinatore del Settore di Ragioneria o di chi legittimamente lo sostituisce.

Per il versamento delle entrate in Tesoreria si applicano le disposizioni contenute nella legge istitutiva del servizio di tesoreria regionale e nella convenzione per l' affidamento del servizio medesimo.

ARTICOLO 55

(Versamenti delle Entrate)

L' entrata e' versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla Cassa della Regione.

Il tesoriere della Regione provvede all' introito della somma mediante emissione della bolletta d' incasso, secondo le disposizioni contenute nella convenzione per l' affidamento del servizio di tesoreria.

ARTICOLO 56

(Compiti degli organi preposti alle realizzazioni delle entrate)

I responsabili dei Settori nonche' i funzionari della Regione o di altri Enti aventi la gestione di entrate regionali, curano nei limiti delle loro rispettive ed autonome attribuzioni e sotto la loro personale responsabilita', che l' accertamento, la riscossione ed il versamento  elle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

Le entrate dello Stato dovute alla Regione sono a questa versate secondo le modalita' stabilite dalle leggi dello Stato.

ARTICOLO 57

(Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entita')

La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all' ammontare della medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.

E' consentito l' abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie, quando le stesse siano di importo non superiore a L. 500.

L' annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante decreti cumulativi del Presidente della Giunta Regionale, senza onere alcuno per i debitori.  

ARTICOLO 58

(Ricognizione dei residui attivi)

Costituiscono residui attivi le somme accertate non riscosse e versate entro il termine dell' esercizio.

L' accertamento definitivo delle somme conservate ai residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.

Prima della formazione di tale conto, la Giunta regionale con atto motivato predisposto dalla Ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:

A) crediti la cui riscossione puo' essere considerata certa;

B) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie e per riscossione;

C) crediti riconosciuti inesigibili.

I crediti di cui alle lettere A) e B) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti; i crediti di cui alla lettera C) si eliminano alle scritture degli uffici.

TITOLO VI

Le spese della Regione

ARTICOLO 59

(Stadi delle spese)

Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dall' amministrazione regionale.

Tutte le spese della Regione passano attraverso i seguenti stadi:

a) impegno;

b) liquidazione;

c) ordinazione e pagamento.

ARTICOLO 60

(Impegni di spese)

I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell' esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell' esercizio.

Per le spese in conto capitale ripartite per legge in piu' esercizi finanziari o per le quali la legge preveda una autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l' impegno puo' estendersi a piu' anni, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 61 ma i pagamenti devono essere contenuti entro l' ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.

La stessa norma del precedente comma si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per piu' esercizi, quando cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell' art. 2, 3°comma della legge statale, ovvero assunte, per le spese correnti, quando cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell' esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell' esercizio medesimo.

Per le spese da erogarsi in annualita', il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d' impegno, da iscrivere a bilancio in dipendenza della autorizzazione di legge, sostituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualita'. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualita' da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

Al momento del pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, la Ragioneria regionale provvede d' ufficio alla rettifica delle disponibilita' di fondi sul capitolo, aggiungendovi l' eventuale differenza residuale tra l' importo dell' impegno e l' ammontare finale dei pagamenti  effettuati sul medesimo.

Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i residui passivi, la Ragioneria provvede all' accertamento della eventuale economia sull' impegno medesimo.

ARTICOLO 61

(Assunzione di impegni sugli esercizi futuri)

Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al 3° comma del precedente art. 60, la facolta' di assumere impegni a carico di esercizi futuri e' limitata al primo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Nel caso delle spese in annualita' la facolta' di assumere impegni su nuovi limiti d' impegno e' circoscritta all' esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

ARTICOLO 62

(Compiti degli organi preposti all' assunzione di impegni di spesa)

La Giunta delibera sugli impegni di spesa, salvo che le singole leggi regionali attribuiscano tale competenza al Consiglio regionale.

Qualora si tratti di spese la cui gestione non sia disciplinata da leggi specifiche, la competenza della Giunta regionale e' limitata agli impegni fino all' importo di Lire 500.000.000, considerato con riferimento all' intera durata dei medesimi. Oltre tale limite la Giunta informa preventivamente il Consiglio regionale.

La Giunta provvede a deliberare i contratti della Regione, ad eccezione di quelli da stipulare nell' esercizio dell' autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale.

Le competenze di cui al 1° e 2° comma attribuite alla Giunta regionale possono essere da quest' ultima delegate al Presidente od ai singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate.

Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

ARTICOLO 63

(Registrazione degli impegni di spesa)

Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione, alla Ragioneria della Regione la quale, verifica la legalita' della spesa, esclusa comunque ogni valutazione di merito, accertata la completezza e regolarita' della documentazione, la esatta imputazione della spesa al bilancio, nonche' la disponibilita' sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell' impegno e ne da' atto in un apposito documento da allegare ad ogni singolo provvedimento.

La segreteria dei competenti organi regionali comunica al Settore Ragioneria dopo l' adozione formale dei singoli provvedimenti, il numero e la data dei provvedimenti stessi per la relativa annotazione contabile.

Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli impegni assunti deve essere comunicato alla Ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.

ARTICOLO 64

(Liquidazione delle spese)

La liquidazione consiste nella determinazione della identita' del creditore e dell' ammontare esatto del debito scaduto ed e' disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.

Alla liquidazione delle spese provvede la Giunta regionale salvo quando si tratti di spese fisse, nel qual caso la stessa e' disposta d' ufficio dal Presidente o dall' Assessore delegato dallo stesso, e nei casi in cui le spese si riferiscano all' esercizio dell' autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 65

(Richiesta di emissione del titolo di pagamento)

Il Presidente della Giunta regionale od i singoli membri della Giunta stessa per le materie di competenza, possono richiedere alla Ragioneria regionale la emissione del titolo di pagamento.

Le richieste di emissione del titolo di pagamento vistate dal funzionario responsabile del settore, sono trasmesse alla Ragioneria della Regione, con la relativa documentazione giustificativa della spesa, ove occorra.

ARTICOLO 66

(Pagamento delle spese)

Il pagamento delle spese e' disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi e di ordini di accreditamento tratti sulla tesoreria regionale.

I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o dal componente della Giunta delegato dal Presidente, e vistati dal Coordinatore del Settore Ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.

I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spesa ricorrenti, rivenienti da contratti sono emessi d' ufficio dalla Ragioneria regionale col solo visto del Coordinatore del Settore di Ragioneria o di chi  lo sostituisce.

Nei casi e con le modalita' previste da successivi articoli, e' altresì, consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati, a favore dei quali vengono disposte aperture di credito.

Non puo' farsi luogo a pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili ai sensi delle norme vigenti in materia, ed ai sensi dei commi seguenti.

Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, deve essere verificata dalla Ragioneria la causa legale del pagamento e l' intervenuta liquidazione del conto; deve essere altresì riscontrato  che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell' impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente riferita al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Per i titoli di spesa emessi in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell' art. 49 della legge 10 febbraion1953, n. 62, chi ordina l' emissione del titolo stesso ha l' obbligo di dichiarare nell' ordine di emissione gli estremi di trasmissione dell'atto alla Commissione di controllo.

I funzionari della Ragioneria, addetti al riscontro ed all' emissione dei titoli di spesa disposti ai sensi del precedente comma, non possono dare corso all' emissione del titolo stesso qualora risulti che non siano stati osservati i termini di cui al secondo comma dell' art. 49  della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

I medesimi funzionari non possono, altresì, dare corso all' emissione dei titoli di spesa, disposti in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, successivamente al decorso dei termini di cui al terzo comma del citato articolo 49 ove non siano dichiarati sull' atto gli estremi di approvazione da parte della Commissione di Controllo, ovvero che la Commissione stessa non ha adottato alcuna decisione entro i suddetti termini.

Gli amministratori ed i funzionari della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti, della osservanza delle disposizioni del presente articolo.

Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle somme pagate in relazione alle deliberazioni di urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.

Ogni titolo di spesa emesso potra' riferirsi ad un solo capitolo di cassa ed a un solo capitolo di competenza o residui.

ARTICOLO 67

(Estinzione dei titoli di pagamento)

Il tesoriere della Regione estingue i mandati, provvede alla loro restituzione alla Ragioneria in conformita' alle disposizioni del Regolamento per l' attuazione della legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria e della convenzione per l' affidamento del servizio medesimo.

ARTICOLO 68

(Modalita' di effettuazione dei pagamenti)

Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 2 del 25 gennaio 1977 << Disciplina dei servizi di Economato >>, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente art. 66.

Anche nel caso di servizi gestiti in economia, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. E' vietata l' emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtu' di disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 69

(Regolarizzazione d' ufficio degli atti sottoposti a verifica)

Qualora la Ragioneria riscontri irregolarita' od errori negli atti sottoposti a verifica, essa provvede, ove possibile, d' ufficio alla rimozione delle irregolarita' ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all' ufficio proponente.

In ogni altro caso essa indica all' ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell' atto.

ARTICOLO 70

(Titoli di spesa ineseguibili)

Il coordinatore del settore di Ragioneria, qualora non ritenga in relazione ai riscontri di cui agli artt. 63 e 66, di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento, quando non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente art. 69, ne riferisce con adeguata motivazione e con la indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti, al Presidente della Giunta regionale dandone comunicazione all' Assessore competente per materia.

Se il Presidente intende dar corso al provvedimento dara' in proposito ordine scritto al Coordinatore del Settore stesso, che e' tenuto ad eseguirlo.

L' ordine scritto di cui al precedente comma non puo' essere eseguito quando si riferisce all' impegno od al pagamento di una spesa che eccede la somma stanziata nel relativo capitolo del Bilancio rispettivamente di competenza o di cassa, ovvero di una spesa da imputare ad un capitolo diverso da quello pertinente.

ARTICOLO 71

(Ricognizione dei residui passivi)

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 60 e non pagate entro il termine dell' esercizio.

I residui passivi di spese correnti, escluse quelle per opere di manutenzione e per prestazioni professionali e di spese per il rimborso dei prestiti possono essere conservati nel conto dei residui solo per l' esercizio successivo a quello in cui l' impegno si e' perfezionato.

I residui passivi concernenti le spese correnti per opere di manutenzione e per prestazioni professionali, le spese di investimento e le contabilita' speciali, possono essere conservate nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l' impegno si e' perfezionato.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del precedente art. 60 entro il termine dell' esercizio, costituiscono in ogni caso, economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma dei precedenti 2° e 3° comma, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorche' il loro pagamento sia reclamato dai creditori.

Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l' esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale puo' iscriversi un apposito capitolo di spesa da collocare fra le spese obbligatorie ed al cui movimento verra' provveduto esclusivamente con atto deliberativo di Giunta.

Il riaccertamento dei residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.

Prima della formazione di tale conto la Giunta regionale, con atto predisposto alla Ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:

1) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell' esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo;

2) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell' esercizio finanziario, e divenuti esecutivi entro la data del 30 aprile dell' esercizio successivo, per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro il 31 gennaio dello stesso esercizio;

3) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell' esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 aprile dell' esercizio successivo.

Le somme di cui ai punti 1) e 2) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui al punto 3) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.

Qualora gli atti deliberativi di cui al punto 3) diventino esecutivi dopo il 30 aprile le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.

TITOLO VII

I Rendiconti

ARTICOLO 72

(Rendiconto generale della Regione)

I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale della Regione.

Il rendiconto generale e' presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello dell' esercizio finanziario cui si riferisce ed e' approvato con legge regionale entro il 30 novembre dello stesso anno.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, ed il conto generale del patrimonio.

Al rendiconto generale e' premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio. Essa fornisce altresì dati e valutazioni sullo stato di attuazione del Programma regionale dei piani settoriali e dei singoli progetti di attuazione, con l' indicazione dei costi e dei risultati economici e finanziari in riferimento ai singoli obiettivi rappresentati nel bilancio di previsione.

Ai sensi dell' art. 24 della legge statale, il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 281/ 1970, indica le modalita' da adottarsi per la formulazione uniforme dei rendiconti delle Regioni, in conformita' delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

ARTICOLO 73

(Il conto finanziario)

Il conto finanziario espone, nell' ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l' ammontare dei residui attivi accertati all' inizio dell' esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) gli stanziamenti di cassa riportati dall' esercizio precedente;

5) l' ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

6) l' ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

7) l' ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell' esercizio;

8) l' ammontare delle entrate accertate nell' esercizio;

9) l' eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

11) l' ammontare dei residui attivi, accertati all' inizio dell' esercizio, ed eliminati nel corso dell' esercizio, nonche' dei residui attivi riprodotti nel corso dell' esercizio;

12) l' ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell' esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

13) l' ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell' esercizio;

14) l' ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell' esercizio.

Il conto finanziario espone, nell' ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l' ammontare dei residui passivi accertati all' inizio dell' esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l' ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l' ammontare di pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l' ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell' esercizio;

7) l' ammontare degli impegni assunti nell' esercizio;

8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l' ammontare dei residui passivi accertati all' inizio dell' esercizio ed eliminati nel corso dell' esercizio medesimo, nonche' dei residui passivi riprodotti nel corso dell' esercizio;

11) l' ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell' esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l' ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell' esercizio;

13) l' ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell' esercizio.

ARTICOLO 74

(Conto generale del patrimonio)

Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell' esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attivita' e le passivita' finanziarie;

b) i beni mobili e immobili;

c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura dell' esercizio cui il conto si riferisce, con l' indicazione delle rispettive destinazioni e dell' eventuale reddito da essi prodotto.

ARTICOLO 75

(Rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione e spese degli Enti Locali delegati)

I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione.

I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformita' a quanto disposto nei precedenti articoli.

In allegato al conto consuntivo della Regione e' esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi di cui al primo comma, nonche' delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.

Al rendiconto generale della Regione e' allegato altresì l' ultimo bilancio approvato da ciascuna  societa' in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

TITOLO VIII

I Controlli

ARTICOLO 76

(Controllo di gestione)

La Giunta regionale dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici, finanziari e di efficienza dei progetti o programmi, nonche' di tutte le iniziative di spesa che si prestano a tale forma di riscontro attuati dalle strutture amministrative regionali.

ARTICOLO 77

(Funzione di controllo della Commissione Consiliare del Bilancio)

Sono attribuiti alla Commissione Consiliare del Bilancio i compiti di verifica e controllo della attuazione delle norme contenute nella presente legge finalizzati in particolare all' esercizio da parte del Consiglio regionale dei poteri di cui agli articoli 27 - lettere d) e) f) g) ed h) e 71 dello Statuto.

ARTICOLO 78

(Controllo della spesa delegata agli Enti Locali)

Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile sull' attivita' svolta nell' esercizio della delega.

Gli Enti delegati, oltre alla certificazione delle spese effettuate nell' esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicita' stabilite dalle singole leggi di delega.

In ogni tempo il Presidente della Giunta puo' disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

Al fine di garantire la omogeneita' delle procedure, l' accelerazione delle spese e l' attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nella materia ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.

ARTICOLO 79

(Controllo sulla gestione della Tesoreria)

La vigilanza sul servizio di tesoreria e' esercitata dall' Assessore alla Ragioneria.

La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere reso ai termini di legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte della Ragioneria regionale.

Il regolamento e la convenzione di tesoreria dettano norme atte a consentire agli uffici regionali l' accertamento dello stato dei pagamenti relativi alla attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. Essi dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione  fra gli uffici regionali ed il tesoriere, al fine di assicurare la tempestivita' e la speditezza dei pagamenti, nonche' l' utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

TITOLO IX

Responsabilita'

ARTICOLO 80

(Competenze della Corte dei Conti)

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione, per la responsabilita' di cui agli artt.18 e 30, della legge statale, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 81

(Responsabilita' degli Amministratori)

Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido quando:

a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

b) non abbiano ottenuto l' approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive.

ARTICOLO 82

(Responsabilita' del Ragioniere)

Il Coordinatore del Settore Ragioneria risponde in proprio quando:

1) violi le disposizioni degli artt. 63 - 66 e 70  della presente legge;

2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o ad atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

E' esente da responsabilita' quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.

Il Coordinatore del Settore Ragioneria e' responsabile dell' esattezza e prontezza delle registrazioni contabili.

Ad esso spetta di assicurare, per mezzo del personale e degli uffici che da lui dipendono, l' efficace esercizio del riscontro contabile su tutta l' amministrazione regionale.

Quando rilevi irregolarita' di qualsiasi specie fa gli opportuni richiami e provoca, ove necessario, i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 83

(Responsabilita' dei dipendenti della Regione)

I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui gli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.

Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell' esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

ARTICOLO 84

(Responsabilita' del Tesoriere)

La responsabilita' del tesoriere regionale e' regolata dalle disposizioni contenute nel Regolamento di Tesoreria e nella convenzione per l' affidamento del servizio di tesoreria regionale.

Ai fini del discarico della propria responsabilita' il tesoriere regionale, oltre quanto previsto dalla legge sul servizio di tesoreria e della relativa convenzione, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto alla Giunta regionale. Il predetto conto deve altresì dimostrare:

a) nella entrata: il debito della chiusura dell' esercizio precedente, e le somme riscosse nel corso dell' esercizio;

b) nella spesa: il credito alla chiusura dell' esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell' esercizio;

c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito dell' esercizio successivo.

ARTICOLO 85

(Responsabilita' per maneggio del denaro)

Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della Regione, ne risponde a norma dei successivi articoli.

ARTICOLO 86

(Responsabilita' per danni)

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione rispondono, in ogni caso, per danni derivati all' Ente da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Sono esenti da responsabilita' i dipendenti della Regione che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilita' di colui che tale ordine abbia impartito.

Sono esenti da responsabilita' gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilita' esclusiva del dipendente ai sensi del precedente art. 83 salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.

ARTICOLO 87

(Obbligo di denuncia)

Gli amministratori ed i capi degli uffici della Regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilita' ai sensi degli artt. 18 e 30 della legge statale, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l' accertamento delle responsabilita' per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all' amministratore la denuncia e' fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l' obbligo di denuncia incombe all' amministratore o all' organo collegiale da cui dipende.

TITOLO X

Il Settore Ragioneria

ARTICOLO 88

(Ragioneria della Regione)

La Ragioneria della Regione e' ordinata secondo le norme della legge regionale sull' ordinamento degli Uffici e dei servizi regionali.

Sino all' approvazione della legge sull' ordinamento degli uffici e servizi regionali, la Ragioneria della Regione e' organizzata secondo le norme della presente legge.

ARTICOLO 89

(Compiti della Ragioneria)

Alla Ragioneria della Regione sono attribuiti i seguenti compiti:

1) - preparazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza, nonche' dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti, d' intesa con il Settore Programmazione e Bilancio;

2) - predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;

3) - registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonche' degli impegni di spesa, dei contratti, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese regionali, dopo averne verificato la conformita' delle norme legislative e regolamentari vigenti;

4) - preparazione del rendiconto generale della Regione;

5) - collaborazione, dietro disposizione della Giunta regionale, al controllo di gestione della spesa regionale con riferimento ai risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti dalle unita' operative nella attuazione di progetti o programmi regionali;

6) - formulazione di osservazioni ai fini dell' esame dei bilanci e dei rendiconti delle aziende regionali e degli Enti pararegionali, e all' espletamento delle funzioni sindacali e di revisione presso gli Enti medesimi;

7) - riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;

8) - vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione e verifica delle corrispondenti scritture contabili ed invent"Times New Roman"i;

9) - sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in generale;

10) - formulazione di parere sulla parte finanziaria di tutti i progetti di legge di iniziativa della Giunta, recanti oneri a carico del bilancio regionale; nonche', se richiesto dalla Presidenza del Consiglio regionale, formulazione di parere sulla parte finanziaria dei progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare;

11) - preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa ed alla emissione di prestiti obbligazionari, nei limiti e secondo le modalita' di cui all' art. 10  della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;

12) - collaborazione al coordinamento del ricorso al credito da parte di Enti e privati beneficiari di interventi promozionali da parte della Regione;

13) - esami di relazioni inviate alla Regione da enti ed organi diversi dalla stessa per il controllo della gestione dei fondi loro assegnati, e parere sulle stesse relazioni agli organi regionali competenti;

14) - esercizio di ogni altra attribuzione ad essa conferita con leggi speciali.

ARTICOLO 90

(Attribuzioni del Coordinatore del Settore Ragioneria)

Spetta al Coordinatore del Settore Ragioneria:

a) impartire disposizioni agli uffici delle Ragionerie centrale e periferiche per il disimpegno delle attribuzioni di loro spettanza e di vigilare perche' le scritture siano tenute al corrente e con la massima cura ed esattezza;

b) proporre i provvedimenti che si rendessero necessari per la applicazione delle norme di legge, ed i regolamenti aventi natura finanziaria e per la efficienza dei servizi;

c) studiare i quesiti che possono presentarsi nell' applicazione delle leggi, dei regolamenti e di qualsiasi altra disposizione concernente la contabilita' e proporre le risoluzioni di sua competenza.

ARTICOLO 91

(Decentramento funzionale della Ragioneria)

Con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Commissione Bilancio e delibera della Giunta, puo' essere istituito, presso ciascun capoluogo di Provincia, un servizio di Ragioneria funzionalmente dipendente dalla Ragioneria centrale e generale.

Le attribuzioni di tali servizi sono fissate nel decreto del Presidente.

I servizi di cui ai comma precedenti sono affidati a funzionari appartenenti al livello funzionale non inferiore al 6°

TITOLO XI

I Funzionari delegati

ARTICOLO 92

(Aperture di credito)

All' atto dell' approvazione dei singoli interventi di spesa, ad esclusione di quelli regolati dai successivi artt. 101 e segg., la Giunta Regionale puo' disporre, per la esecuzione dei pagamenti aperture di credito presso la tesoreria regionale.

Le aperture vengono effettuate con decreto del Presidente della Giunta o dell' Assessore all' uopo delegato, a favore dei funzionari regionali responsabili degli uffici o servizi indicati dalla Giunta Regionale  con gli atti di cui al primo comma.

L' apertura di credito diviene operativa nei limiti delle singole autorizzazioni all' utilizzo di cui al successivo art. 93.

Nel decreto di cui al 2° comma del presente articolo deve rilevarsi:

1) il numero e l' ammontare dell' apertura di credito;

2) il numero e l' ammontare delle aperture di credito gia' disposte a favore del funzionario delegato;

3) l' oggetto dell' intervento al quale i fondi accreditati devono essere destinati;

4) l' esercizio finanziario ed il capitolo di bilancio, oggetto di imputazione dell' intervento ed il relativo numero di impegno;

5) l' indicazione se trattasi di competenza o di residui e, per questi ultimi, l' anno di provenienza;

6) gli estremi degli atti amministrativi con i quali e' stata disposta l' apertura di credito;

7) la piazza sulla quale l' apertura stessa deve essere effettuata.

ARTICOLO 93

(Lettere di credito)

La Ragioneria Centrale, sulla scorta delle richieste dei funzionari delegati formulate in relazione al fabbisogno effettivo di pagamenti da disporre nel trimestre, autorizza l' utilizzo dell' apertura di credito nel limite di detto fabbisogno, che puo' essere integrato anche nel corso del trimestre per sopravvenute maggiori necessita', mediante il rilascio di apposita << lettera di credito >>.

Ai fini del conto di cassa della tesoreria regionale, le autorizzazioni di utilizzo emesse ai sensi del comma precedente costituiscono impegno di cassa e pertanto andranno iscritte nel << conto di diritto >> della tesoreria, quali carte contabili da regolarizzare con mandati di pagamento.

La lettera di credito e' inviata dalla Ragioneria Centrale al funzionario delegato e, in copia, alla tesoreria regionale nonche' alla dipendenza della stessa sulla quale il funzionario delegato e' autorizzato ad operare.

La tesoreria regionale, nei cinque giorni successivi al ricevimento della lettera di cui ai commi precedenti, espleta le necessarie procedure per l' effettuazione dell' apertura di credito sulla piazza indicata dalla Regione.

La dipendenza della tesoreria operante sulla piazza medesima da' conferma alla Ragioneria Centrale ed al funzionario delegato dell' avvenuta registrazione dell’ autorizzazione all' utilizzo. In tale sede la dipendenza stessa dovra' indicare tutti i dati necessari per l' individuazione del conto e del sottoconto, riferito quest' ultimo ad ogni singola apertura di credito, sulla quale dovranno emettersi, per ciascun intervento, i relativi ordini di pagamento.

Nessun pagamento puo' essere effettuato prima della conferma di cui al comma precedente e, per ciascun intervento, oltre i limiti di utilizzazione autorizzati indicati nella lettera di credito.

All' atto dell' accensione di ogni apertura di credito e in caso di eventuale sostituzione delle persone all' uopo autorizzate, la Ragioneria Centrale dovra' comunicare alla tesoreria regionale le generalita' delle persone preposte alla firma degli ordinativi di pagamento ai sensi del 5° comma del successivo art. 94.

ARTICOLO 94

(Ordinativi di pagamento)

I pagamenti sono effettuati mediante ordinativi, da emettersi in quattro copie conformi agli allegati modelli “A1”, “A2”, “A3” e “A4” della presente legge, tratti dai funzionari delegati sui singoli conti accesi, a norma del 4° comma dell' articolo precedente, sul tesoriere.

Qualora al pagamento siano interessati piu' beneficiari i modelli << A >> vengono integrati con gli intercalari di cui agli allegati modelli “B1”, “B2”, “B3” e “B4” della presente legge.

Ogni ordinativo di pagamento non puo' interessare piu' di una apertura di credito.

Dopo il 31 dicembre non possono essere ordinati pagamenti con imputazione al trascorso esercizio.

Gli ordinativi di pagamento ed i loro allegati sono firmati dal funzionario delegato e vistati per il riscontro contabile dall' impiegato responsabile addetto ai servizi contabili, o da altro impiegato all' uopo designato dal funzionario delegato.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese ordinate e della regolarita' dei pagamenti disposti.

ARTICOLO 95

(Estinzione degli ordinativi di pagamento)

Gli ordinativi di pagamento sono estinti mediante apposizione di regolare quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori ed eredi.

I pagamenti ordinati a favore di procuratori, rappresentanti, tutori ed eredi sono disposti dal funzionario delegato sulla scorta di regolari atti comprovanti lo “status” di procuratore, rappresentante, tutore ed erede del creditore.

I funzionari delegati previa richiesta dei beneficiari possono disporre che gli ordinativi siano estinti mediante versamento su conti correnti postali agli stessi intestati.

Per i pagamenti di cui al comma precedente costituisce quietanza liberatoria la ricevuta postale del versamento.

A richiesta dei beneficiari, gli ordinativi di importo non superiore a lire 50.000= possono essere commutati in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili da inviarsi ai beneficiari stessi in plico raccomandato.

Le eventuali spese postali per l' invio dei citati assegni sono ad esclusivo carico dei beneficiari degli ordinativi.

Gli ordinativi di pagamento emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli artt. 11 e 12 del Codice Civile nonche' di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente - sottoposti o non a vigilanza e tutela governativa - sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante accreditamento in conto corrente postale. L' accreditamento al conto corrente postale deve essere eseguito non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte della dipendenza dell' Istituto Tesoriere autorizzato ad effettuare il pagamento.

La tesoreria regionale e' responsabile delle regolarita' delle quietanze degli ordinativi estinti anche per il tramite di sue dipendenze all' uopo autorizzate.

All' atto del pagamento su tutte le copie degli ordinativi deve essere apposto il timbro << Pagato >> e la data in cui il pagamento stesso e' avvenuto.

I funzionari delegati trasmettono i modelli A1, A2 e A3 e gli eventuali modelli (B1, B2 e B3) alla dipendenza della tesoreria presso la quale e' stata effettuata l' apertura di credito.

Il modello A4 e l' eventuale allegato (modello B4) deve essere trattenuto dall' Ufficio emittente ed inserito in ordine numerico in apposito raccoglitore.

La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello A3 con gli eventuali allegati rispettivamente al funzionario delegato ed alla tesoreria regionale.

ARTICOLO 96

(Regolarizzazione contabile dei pagamenti)

Trimestralmente, la tesoreria regionale, sulla scorta dei pagamenti effettuati dalle singole dipendenze, richiede alla Regione la regolarizzazione contabile dei pagamenti stessi.

Alla richiesta analitica, da trasmettere alla Ragioneria Centrale, la tesoreria deve allegare le copie degli ordinativi estinti( mod. A2 ed eventuali allegati mod. B2), dalle singole dipendenze, durante il trimestre precedente.

La richiesta concernente la regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati nell' ultimo trimestre solare deve essere trasmessa non oltre il 25 gennaio dell' anno successivo. 

La Ragioneria Centrale, accertata la regolarita' della richiesta, provvede all' emissione dei relativi mandati di pagamento a favore della tesoreria regionale, imputando gli importi relativi ai singoli capitoli sui quali erano stati registrati gli impegni originari.

Ai mandati di pagamento di cui al comma precedente sara' attribuita, << pro quota >> la valuta corrispondente alla data dell' effettiva estinzione degli ordinativi che con i mandati stessi vengono regolarizzati.

In corrispondenza ai mandati emessi, nel << conto di diritto >> del tesoriere, dagli importi inseriti ai sensi del 2°comma del precedente art. 93 verra' operata una detrazione di pari importo.

ARTICOLO 97

(Rendicontazione)

Ciascun funzionario delegato deve rendere alla Regione, per singola apertura di credito e nei limiti delle autorizzazioni all' utilizzo gia' disposte, il conto delle somme erogate.

I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati entro 25 giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno ovvero entro 15 giorni dalla data di completa utilizzazione della apertura di credito o dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, lo << status >> di funzionario delegato.

ARTICOLO 98

(Struttura dei rendiconti)

Dai rendiconti di cui all' articolo precedente, da compilarsi su modelli conformi all' allegato << C >> della presente legge, devono rilevarsi per ciascuna apertura di credito:

a) tutti i dati contenuti nel 4à comma del precedente art. 92;

b) gli importi e gli estremi delle autorizzazioni  all' utilizzo ricevuto;

c) l' elenco delle somme erogate con gli estremi degli ordinativi di pagamento emessi;

d) un riepilogo generale dal quale possa rilevarsi il saldo contabile alla data del rendiconto.

A dimostrazione dei dati di cui ai punti a) e b) dovranno essere allegate le copie dei documenti citati, mentre per il punto c) dovranno essere allegati i titoli di spesa estinti ( mod. A e B) debitamente quietanzati, corredati dalla relativa documentazione giustificativa, nonche' l' estratto conto alla data del rendiconto, rilasciato dalla dipendenza dell' Istituto Tesoriere presso la quale e' stata disposta l' apertura di credito, delle operazioni effettuate nel periodo oggetto di rendicontazione.

Qualora l' impiegato delegato sia stato autorizzato ad operare su 2 o piu' aperture di credito, i rendiconti dovranno essere accompagnati da un riepilogo generale conforme all' allegato D della presente legge.

ARTICOLO 99

(Approvazione dei rendiconti)

L' approvazione dei rendiconti, previo il necessario riscontro amministrativo - contabile, e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell' Assessore competente per materia, se delegato.

Con gli atti di approvazione dei rendiconti notificati alla Ragioneria Centrale che ne cura la regolarizzazione contabile viene dato formale discarico delle spese regolarmente eseguite.

ARTICOLO 100

(Somme residue)

Le somme eventualmente rimaste da pagare alla chiusura dell' esercizio finanziario possono essere utilizzate entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti in materia di contabilita' regionale.

A tale fine i funzionari delegati alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, qualora sia accertata l' esigenza della futura utilizzazione, richiedono alla Ragioneria Centrale la loro inclusione nel conto dei residui dell' esercizio successivo.

ARTICOLO 101

(Accreditamenti autorizzabili per spese di funzionamento degli Uffici e servizi periferici)

La Giunta Regionale puo' autorizzare accreditamenti, mediante trasferimento di somme, a favore di funzionari delegati, per il pagamento di spese per il funzionamento degli uffici e servizi periferici regionali.

Tali accreditamenti possono essere disposti per spese concernenti:

1) - spese per lavori da farsi in economia;

2) - spese da farsi in conseguenza di calamita' naturali, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato quale primo intervento;

3) - spese postali, telegrafiche e acquisto di valori bollati.

Per le spese indicate nel precedente n. 2) gli accreditamenti per ciascun capitolo di spesa, non possono superare singolarmente il limite di L. 480.000.000.

ARTICOLO 102

(Accreditamenti)

All' inizio di ogni anno la Giunta Regionale determina l' entita' degli accreditamenti da effettuare a favore dei funzionari delegati per il pagamento delle spese di cui al precedente art. 101.

L' entita' del fondo da accreditare a ciascun funzionario e' determinata su proposta della Ragioneria Centrale, formulata, tenuto conto delle richieste analitiche, per ciascuna delle voci di spesa di cui all' art. 101 che i funzionari delegati devono inviare alla Ragioneria entro il 30 novembre di ogni anno.

Per ciascun accreditamento deve essere indicata, oltre all' ammontare dello stesso, la quota massima trimestralmente utilizzabile in contanti per il pagamento delle spese che rivestono carattere di urgenza e di indifferibilita'.

Dei pagamenti effettuati con le quote di cui al precedente comma dovra' darsi analitica elencazione in apposita appendice dei rendiconti.

Gli accreditamenti sono disposti mediante imputazione degli importi relativi al capitolo << Anticipazione di fondi agli uffici periferici regionali per spese di funzionamento >> iscritto al Titolo << Contabilita' speciali >>, Categoria I - Partite di giro - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di competenza.

ARTICOLO 103

(Trasferimento dei fondi deliberati)

La Ragioneria Centrale, sulla scorta della deliberazione della Giunta regionale di attribuzione dei fondi, provvede al trasferimento delle somme su apposito conto corrente bancario, fruttifero, a favore della Regione, da accendersi, a cura della tesoreria regionale presso la dipendenza della stessa operante sulla piazza dove ha sede l' ufficio o servizio del funzionario delegato.

La tesoreria regionale, effettuata la apertura del conto, invia conferma alla Ragioneria Centrale ed al funzionario delegato.

ARTICOLO 104

(Utilizzazione dei fondi accreditati)

I fondi sono utilizzati mediante ordinativi numerati progressivamente da emettersi in triplice copia su modelli conformi agli allegati << E1 >>, << E2 >> e << E3 >> della presente legge.

Il prelevamento della quota in contanti da utilizzare ai sensi del 3° comma dell' art. 102, sara' effettuato con ordinativi da emettere a nome dello stesso funzionario delegato.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese ordinate e dei pagamenti disposti od eseguiti direttamente con i fondi in contanti di cui al comma precedente.

ARTICOLO 105

(Estinzione degli ordinativi)

Gli ordinativi di pagamento sono estinti con le modalita' previste dall' art. 95 della presente legge.

I funzionari delegati trasmettono i modelli << E1 >> e << E2 >> alla dipendenza della tesoreria presso la quale e' stato effettuato l' accreditamento.

Il modello << E3 >> deve essere trattenuto dall' ufficio emittente ed inserito in ordine numerico in apposito raccoglitore.

La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello << E2 >> ai propri atti e restituisce il modello << E1 >> al funzionario delegato.

La tesoreria regionale e' responsabile della regolarita' delle quietanze degli ordinativi estinti anche per il tramite di sue dipendenze all' uopo autorizzate.

ARTICOLO 106

(Rendicontazione delle spese)

Ciascun funzionario delegato deve rendere alla Regione il conto delle somme erogate.

I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati entro 25 giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno ovvero entro 15 giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi accreditati o dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, lo << status >> di funzionario delegato.

ARTICOLO 107

(Struttura dei rendiconti)

Dai rendiconti di cui all' articolo precedente, da compilarsi, su modelli conformi all' allegato << F >> della presente legge debbono rilevarsi:

a) gli estremi dell' atto con cui e' stato autorizzato l' accreditamento;

b) l' entita' delle somme amministrate (saldo contabile rendiconto precedente aumentato dagli eventuali reintegri gia' deliberati e accreditati);

c) l' analisi delle somme erogate con gli estremi degli ordinativi emessi;

d) una appendice alla voce c) che metta in evidenza gli ordinativi utilizzati per il prelievo dei fondi di cui al 3° comma del precedente art. 102 e le spese con le somme stesse effettuate;

e) un riepilogo generale dal quale possa rilevarsi il saldo contabile alla data del rendiconto.

A dimostrazione dei dati di cui alle lettere c) e d) dovranno essere allegati gli ordinativi ( mod. << E1 >>) estinti debitamente quietanziati, corredati dalla relativa originale documentazione giustificativa, nonche' l' estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciato dalla dipendenza dell' Istituto Tesoriere presso la quale e' stato disposto l' accreditamento delle operazioni effettuate nel periodo oggetto di rendicontazione.

ARTICOLO 108

(Approvazione dei rendiconti - Reintegro dei fondi)

L' approvazione dei rendiconti, previo il necessario riscontro amministrativo - contabile, e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell' Assessore competente per materia, se delegato.

Con gli atti di approvazione dei rendiconti notificati alla Ragioneria Centrale che ne cura la regolarizzazione contabile, viene dato formale discarico delle spese regolarmente eseguite.

La Ragioneria Centrale:

1) provvede all' imputazione delle singole spese sui relativi capitoli di bilancio;

2) viene autorizzata ad emettere - salvo quanto previsto al 2° comma del successivo art. 109 – nei limiti delle spese del singolo oggetto sostenute nel trimestre, i relativi mandati di pagamento a favore di ciascun funzionario delegato per il reintegro dei fondi inizialmente accreditati.

Con l' atto di cui al comma precedente viene dato formale discarico delle spese regolarmente eseguite.

ARTICOLO 109

(Restituzione dei fondi)

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, in uno con la presentazione del rendiconto relativo all' ultimo trimestre, i funzionari delegati sono obbligati a versare in conto entrata le somme residue sui fondi loro accreditati all' inizio dell' esercizio stesso.

Il reintegro dei fondi, ai sensi del precedente art. 108, relativo all' ultimo rendiconto annuale sara' direttamente versato in conto entrate della Regione a saldo restituzione delle somme accreditate all' inizio dell' esercizio.

TITOLO XII

Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 110

(Estinzione degli accreditamenti)

Entro 20 giorni dall' entrata in vigore della presente legge tutti gli accreditamenti in precedenza disposti che, a norma dei precedenti artt. 92 e 93 sono da convertire in aperture di credito, devono essere estinti mediante versamento delle somme relative sul capitolo di entrata << Movimenti interinali e giri contabili >>.

I versamenti, che dovranno essere effettuati previa emissione di reversale di incasso a nome di ciascun funzionario delegato da parte della Ragioneria Centrale, devono essere preceduti da una dettagliata relazione sulla situazione contabile dei singoli accreditamenti da trasmettersi alla Ragioneria stessa almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma precedente.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell' Assessore delegato, sono disposte, a favore di ciascun funzionario delegato con imputazione al capitolo di spesa << Movimenti interinali e giri contabili >> aperture di credito di importo pari alle somme versate ai sensi dei commi precedenti. La Ragioneria Centrale autorizza l' utilizzazione delle aperture di credito ai termini del 1° comma del precedente art. 93.

ARTICOLO 111

(Rinvio)

Per quant'altro attinente la materia della contabilita' regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, ed, in quanto applicabili, le norme di contabilita' generale dello Stato.

Data a Bari, addì 30 maggio 1977