ARTICOLO 1
Nel contesto della legge regionale 23- 6- 1976 n. 16 e' inserito
l' art. 5 bis così formulato:
“Per particolari giustificate contingenze e per periodi
determinati la Giunta regionale può, con provvedimento motivato, avocare alla
Regione gli adempimenti delegati a norma del precedente articolo 5.
In tal caso il Presidente della Giunta regionale esercita i
poteri attribuiti dall' art. 5 ai Sindaci, ai Presidenti delle Province, delle
Comunita' Montane e loro consorzi”.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 30 Maggio 1977