ARTICOLO 1
Settore Provveditorato -
Economato – Contratti e Appalti
I servizi del Settore Provveditorato - Economato - Contratti ed
appalti sono disciplinati dalle norme della presente legge.
ARTICOLO 2
Attribuzioni
L' Ufficio Provveditorato - Economato provvede:
- alla ordinazione diretta delle urgenti forniture
necessarie per il funzionamento degli uffici dell' Amministrazione regionale,
nei limiti e con le modalita' indicate nella presente legge;
- alla gestione delle spese d' ufficio, comprese quelle
postali, telegrafiche e telefoniche, per la stampa, pubblicazione e
riproduzione di atti, documenti, registri e simili;
- alla commissione ed all' acquisto di libri ed all'
abbonamento a riviste e periodici;
- alla gestione della Cassa economale e dei magazzini;
- alla gestione degli automezzi, in conformita' dell'
apposito regolamento;
- alla gestione delle spese per riscaldamento, per utenza
di luce, forza motrice, acqua e gas, nonche' delle spese condominiali;
- alla custodia e distribuzione degli stampati, degli
oggetti di cancelleria e di materiale vario;
- alla accensione con idoneo Istituto ed al pagamento dei
premi annuali afferenti polizze di assicurazione contro i rischi relative ai
beni mobili ed immobili nonche' contro i rischi eventualmente connessi con l'
espletamento di particolari servizi;
- alla fornitura, al personale avente diritto, delle divise
con spesa a carico del Bilancio regionale, in conformita' dell' apposito
regolamento;
- alla manutenzione e conservazione del patrimonio
mobiliare;
- alla piccola manutenzione e conservazione dei locali
adibiti a sede degli uffici dell' Amministrazione regionale;
- alla sovrintendenza ai servizi di pulizia e di custodia
dei locali;
- alla alienazione dei beni mobili dichiarati fuori uso in
dotazione degli uffici regionali;
- alla razionale distribuzione dei mobili, macchine ed
attrezzature varie costituenti l' arredamento degli uffici regionali,
comunicando le variazioni al Settore Finanze – Demanio e Patrimonio;
- alla gestione degli impianti e dei servizi telefonici.
L' Ufficio Provveditorato - Economato attende, inoltre, ad ogni
altro compito che gli venga affidato dalla Giunta regionale nei limiti e nei
modi previsti dalla presente legge.
ARTICOLO 3
Richiesta di fabbisogno
Qualsiasi fornitura, somministrazione o prestazione agli uffici
dell' Amministrazione regionale deve essere richiesta all' assessore
competente.
La richiesta, motivata, deve essere sottoscritta, per gli Uffici
centrali, dal Coordinatore del Settore e, per gli Uffici periferici, dal
Coordinatore dell' Ufficio e dovra' essere inoltrata tramite l' Assessore al
ramo col visto di questi.
ARTICOLO 4
Esame ed evasione della richiesta
L' Assessore competente puo' chiedere chiarimenti per la
valutazione della effettiva ed attuale necessita' della richiesta e puo'
disporne il rinvio, motivandolo.
In tutti gli altri casi la richiesta va evasa, da parte dell'
assessorato competente, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e secondo
una scala di bisogni e di priorita' della spesa.
All' ordinazione delle relative spese, l' Ufficio Provveditorato -
Economato provvede:
- con ordinativo a firma del
Coordinatore dell' Ufficio, vistato dal Coordinatore del Settore e dell'
Assessore competente, sino a L. 500.000;
- con ordinativo a firma del
Coordinatore del Settore, vistato dall' Assessore competente, sino a L.
1.000.000.
Per le spese eccedenti i predetti limiti, si provvede con
deliberazione della Giunta regionale.
Il Coordinatore dell' Ufficio e del Settore debbono ciascuno, per
le spese di competenza, attestare sulle fatture la congruita' dei prezzi.
ARTICOLO 5
Dotazione di magazzino
Per il materiale di uso generale e ricorrente, l' Ufficio
Provveditorato - Economato provvede, presso gli Uffici dell' Amministrazione
regionale, alla costituzione di congrue dotazioni di magazzino, per le
ordinarie necessita'.
A tal fine, esso predispone annualmente, sulla base dei consumi
dei precedenti esercizi, un elenco del materiale necessario da sottoporre all'
approvazione della Giunta regionale che indichera' anche le modalita' di
acquisto.
Le forniture per i vari Uffici devono effettuarsi possibilmente
per tipi uniformi.
ARTICOLO 6
Controlli e collaudi delle
forniture
A fornitura avvenuta, l' Ufficio Provveditorato - Economato
accerta direttamente o per mezzo dell' Ufficio destinatario la corrispondenza
qualitativa e quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro
regolare consegna, provvedendo a contestare tempestivamente ogni irregolarita'
o difetto riscontrato.
Per le forniture di particolare importanza e di speciale carattere
tecnico merceologico, la Giunta regionale puo' affidare il collaudo ad uno o
piu' tecnici anche estranei all' Amministrazione.
ARTICOLO 7
Esame e controllo delle fatture
Le ditte fornitrici devono trasmettere le fatture all' Ufficio
Provveditorato - Economato, facendo riferimento alla relativa ordinazione. Per
ogni fattura ricevuta, il predetto ufficio provvede ai seguenti adempimenti:
- controlla se essa sia stata
redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni
effettivamente ordinate ed eseguite;
- accerta se siano stati
applicati i prezzi convenuti;
- verifica la regolarita' dei
conteggi e l' osservanza delle disposizioni fiscali in materia.
L' Ufficio propone la liquidazione delle fatture dopo aver
regolato con le ditte fornitrici ogni eventuale contestazione.
ARTICOLO 8
Oggetti fragili e di facile
consumo
A cura dell' Ufficio Provveditorato - Economato, gli oggetti
fragili e di facile consumo, devono essere annotati su appositi registri di
carico e scarico, distintamente per tipo di materiale.
ARTICOLO 9
Stampati
E' istituito il << Catalogo Generale degli stampati >>
in uso presso gli Uffici della Amministrazione regionale. L' impianto e l'
aggiornamento del catalogo sono curati dall' Ufficio Provveditorato -
Economato.
Nel caso in cui occorra procedere alla istituzione di nuovi
stampati, o alla modifica di quelli esistenti, oppure in caso di cessazione d'
uso di alcuni di essi, l' Ufficio interessato deve darne notizia, avanzando le
opportune proposte, all' Assessore competente il quale adotta i provvedimenti
che ritiene necessari.
ARTICOLO 10
Schedario e catalogo di magazzino
Per gli oggetti costituenti le dotazioni di competenza dell'
Ufficio Provveditorato – Economato deve essere tenuto, a cura dell' Ufficio
stesso, un apposito schedario nel quale devono essere annotati per singole voci
e in ordine cronologico:
- il carico iniziale di
magazzino;
- le successive immissioni di
materiale;
- i prelevamenti;
- le rimanenze risultanti di
ciascuna operazione.
Alla fine di ogni anno si esegue l' inventario delle rimanenze.
ARTICOLO 11
Tenuta dei magazzini e verifiche
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore
competente, affida a personale del livello non inferiore al 5° la
responsabilita' della conservazione e distribuzione degli oggetti esistenti nei
magazzini istituiti presso gli Uffici della Amministrazione regionale.
La sorveglianza nei magazzini spetta al Coordinatore dell' Ufficio
Provveditorato - Economato.
Il magazziniere, al quale e' affidata la tenuta dei prescritti
registri, deve curare che in qualsiasi momento possono agevolmente eseguirsi le
verifiche di magazzino.
Dovranno in ogni caso eseguirsi verifiche trimestrali.
La verifica di magazzino, alla quale dovra' presenziare il
responsabile del magazzino, e' effettuata dal Coordinatore del Settore e dal
Coordinatore dell' Ufficio Provveditorato - Economato.
Di ogni verifica si redige verbale, in quattro esemplari, che
viene sottoscritto dagli intervenuti che ne avranno copia.
La quarta copia sara' rimessa all' Assessore competente.
ARTICOLO 12
Servizio Cassa Economale
E' istituito presso l' Ufficio Provveditorato - Economato il
servizio Cassa per provvedere al pagamento delle spese, regolarmente ordinate,
nei limiti e con le modalita' della presente legge.
Il Servizio Cassa e' affidato a funzionario appartenente al
livello funzionale non inferiore al 6° che sara' nominato << Cassiere
Centrale >>.
Puo' essere istituito presso gli uffici centrali e presso gli
uffici periferici della Giunta, su proposta dell' Assessore competente, il
<< Servizio Economato e Cassa >> cui e' preposto un dipendente
appartenente a livello funzionale non inferiore al 5°, il quale e' nominato
<< Economo - Cassiere >>.
Il conferimento dell' incarico di << Cassiere Centrale
>> e di << Economo - Cassiere >>, per una durata non
superiore a cinque anni, avviene con Decreto del Presidente della Giunta
regionale.
L' incarico puo' essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio
dell' Assessore competente.
ARTICOLO 13
Fondo cassa per il Cassiere
Centrale
All' inizio di ogni trimestre, con deliberazione della Giunta
regionale che ne determina anche l' importo, viene assegnato, mediante mandati
emessi su appositi capitoli di bilancio, un fondo di anticipazione direttamente
al Cassiere Centrale per provvedere al pagamento:
a) delle spese per la
manutenzione e l' esercizio degli automezzi, delle relative tasse di
circolazione, nonche' della tassa di rinnovo delle patenti di guida dei
conducenti;
b) delle spese di manutenzione,
trasporto e riparazione dei mobili, arredi, macchine e locali d' ufficio;
c) delle spese postali e telegrafiche,
di carta e valori bollati, di svincoli ferroviari e di trasporto di materiale,
di abbonamento a giornali e riviste, di acquisto dei libri e pubblicazioni;
d) delle altre spese per servizi
di forniture varie attinenti al funzionamento degli uffici della Giunta
regionale e dei servizi da essi dipendenti, ordinate dall' Ufficio
Provveditorato - Economato a norma del precedente art. 2;
e) delle spese di rappresentanza
della Giunta regionale;
f) delle indennita' di rimborso
spese e di viaggio per missioni effettuate da amministratori regionali e
personale dipendente, debitamente autorizzate;
g) delle altre spese che l'
Ufficio Provveditorato-Economato sia chiamato ad effettuare in base a nuovi
compiti attribuitigli.
Il Cassiere Centrale effettua il pagamento delle spese surriferite
e delle altre inerenti alle attribuzioni dell' Ufficio Provveditorato-Economato
se regolarmente ordinate nei termini di cui al precedente art. 4, nel limite
massimo per singola spesa di L. 300.000, previa diretta autorizzazione su
appositi buoni firmati dal Coordinatore del settore. I buoni dei pagamenti
effettuati verranno vistati, poi, per il riscontro contabile, dal Coordinatore
del Settore Ragioneria.
I rendiconti, corredati dai documenti giustificativi, dovranno
essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell' anticipazione, per
essere sottoposti all' approvazione della Giunta regionale e di ciascun
Assessore nell'esercizio delle proprie funzioni.
ARTICOLO 14
Fondo cassa per gli Economi -
Cassieri
Il Cassiere Centrale, sulla base delle richieste per un trimestre
pervenute dagli uffici centrali e periferici della Giunta, emette su
autorizzazione del Coordinatore dell' Ufficio Provveditorato - Economato,
convalidato dal Coordinatore del Settore e vistato dall' Assessore, i mandati
di anticipazione sul proprio fondo, in favore degli Economi - Cassieri per
provvedere esclusivamente al pagamento delle spese di cui alle lettere a), b),
c), d), e), f) del precedente art. 13.
All' ordinazione delle spese, nel limite massimo di L. 200.000 per
singola spesa, provvede direttamente il Coordinatore di Settore, per i settori
di competenza, e il Coordinatore dell'Ufficio periferico, ciascuno tramite il
<< Servizio Economato e Cassa
>> rispettivamente centrale e periferico.
Gli economi - Cassieri effettuano, quindi, il pagamento delle
spese nel limite sopraindicato, previa autorizzazione su appositi buoni a firma
degli stessi ordinatori, i quali devono attestare sulle fatture la congruita'
dei prezzi.
I pagamenti effettuati dagli Economi – Cassieri vanno vistati, per
il riscontro contabile e per la legittimita' della spesa, rispettivamente dal
Coordinatore del Settore Ragioneria e dal Coordinatore del Settore
Provveditorato - Economato - Contratti Appalti ed il relativo rendiconto e'
trasmesso all' Ufficio Provveditorato - Economato per il discarico e rimborso
da parte del Cassiere Centrale.
I rendiconti degli Economi - Cassieri devono essere prodotti all'
Ufficio Provveditorato – Economato a scadenza trimestrale, ancorche' l'
anticipazione non sia esaurita in tempo piu' breve.
Il Cassiere Centrale comprendera' nel proprio rendiconto, da
presentare alla Giunta regionale per l' approvazione e rimborso ai sensi dell'
art. 13, anche i rendiconti degli Economi - Cassieri.
ARTICOLO 15
Cauzione gratuita del servizio
Il Cassiere Centrale e gli Economi – Cassieri sono esonerati dal
presentare cauzione, ai sensi dell' art. 73 del RD 18 novembre 1923, n. 2240.
Nessuna indennita' puo' essere loro corrisposta ai sensi e per gli
effetti dell’art. 78 della LR 25- 3- 1974, n. 18.
ARTICOLO 16
Pagamenti
I pagamenti in favore dei creditori con il fondo cassa economale
vengono effettuati attraverso ordine a madre e figlia da emettersi con le
modalita' e prescrizioni indicate nei precedenti artt. 13 e 14. Gli ordini di
pagamento devono indicare:
a) il capitolo di bilancio sul
quale viene imputata la spesa con la relativa disponibilita';
b) la persona del Creditore o di
colui che e' autorizzato a riscuotere e a dare quietanza, nel caso di societa',
e, se trattasi di mandato collettivo indivisibile, la persona autorizzata a
riscuotere per tutti ed a quietanzare;
c) la causale del pagamento;
d) l' importo in cifre ed in
lettere;
e) la data di pagamento;
f) la quietanza.
ARTICOLO 17
Scritture
Il Cassiere Centrale e gli Economi – Cassieri devono tenere
apposito giornale, nel quale registrare in rigoroso ordine cronologico, le
anticipazioni, i pagamenti eseguiti ed i rimborsi ottenuti. Tali operazioni
vanno annotate, inoltre, su apposito partitario distintamente per oggetto e
stanziamento.
In base alle suddette registrazioni e previo riscontro delle
giacenze, il Cassiere Centrale redige mensilmente un foglio di cassa, dal quale
deve risultare la concordanza delle rimanenze effettive con quelle contabili.
Prima di essere posti in uso il giornale ed il partitario debbono
essere vidimati dall' Assessore al ramo, foglio per foglio, con l' attestazione
finale, ad opera dello stesso Assessore, del numero dei fogli vidimati.
ARTICOLO 18
Responsabilita' del Cassiere
Centrale e degli Economi - Cassieri
Il Cassiere Centrale e degli Economi – Cassieri sono personalmente
responsabili delle somme ricevute in anticipazione sino a che non ne abbiano
ottenuto legale discarico. Essi devono custodire in casseforti i valori di
qualsiasi natura, evitando, sotto la propria responsabilita', di tenere
giacenti in esse somme diverse da quelle autorizzate, le quali devono comunque
essere assicurate contro il furto e l' incendio.
Il Cassiere Centrale e gli Economi – Cassieri rispondono, inoltre,
delle irregolarita' dei pagamenti, della validita' dei biglietti di banca e
monete introitate, della identificabilita' dei creditori e dei presentatori dei
titoli e dei valori accolti, nonche' della mancata conversione in numerario, di
assegni, vaglia e simili in tempo utile. Fermo restando la responsabilita'
amministrativa e contabile, essi sono soggetti agli obblighi stabiliti dalle
leggi civili a carico dei depositari.
ARTICOLO 19
Verifiche di cassa
Il Coordinatore del Settore Provveditorato - Economato - Contratti
ed Appalti, deve eseguire, oltre che a fine di ciascun trimestre ed ogni
qualvolta sia ordinato dal Presidente o dall' Assessore competente, almeno una
volta nel corso dello stesso trimestre, una verifica improvvisa alla cassa ed
alle scritture del cassiere centrale, nonche' la verifica a chiusura di ogni
esercizio finanziario. La verifica deve essere inoltre effettuata ad ogni
passaggio di cassa dall' uno all' altro funzionario, sia a seguito di
temporanea assenza a qualsiasi causa dovuta, sia a seguito di definitiva
sostituzione, in presenza del subentrante.
Nel caso, per un qualunque motivo, di assenza dall' Ufficio del
suo titolare, e' disposto un verbale di consistenza, alla presenza del
subentrante e del Coordinatore di Settore, nonche' del Cassiere Centrale.
La verifica, oltre che al denaro, deve estendersi a tutti i valori
di altra specie di cui i cassieri siano consegnatari.
Alle verifiche alla Cassa Economale Centrale, intervengono oltre
il Coordinatore del Settore Provveditorato - Economato – Contratti ed Appalti,
il Coordinatore del Settore Ragioneria ed il Coordinatore dell' Ufficio
Economato.
Alle verifiche alla Cassa degli Economi -Cassieri intervengono il Cassiere Centrale che le
esegue, il Coordinatore dell' Ufficio
Economato o un suo delegato.
Di ogni verifica e' redatto processo verbale in tanti esemplari
quanti sono gli intervenuti che ne ricevono copia; altra copia va comunque
trasmessa alla Ragioneria regionale ed alla Segreteria della Presidenza della
Giunta regionale.
ARTICOLO 20
Degli Economi - Cassieri in
particolare
Salvo che non sara' diversamente disciplinato con la legge sui
servizi del Settore Finanze - Demanio, e Patrimonio, gli Economi - Cassieri
sono incaricati anche delle funzioni di consegnatari dei beni in dotazione agli
Uffici Centrali e periferici della Giunta ai quali sono preposti, e per tale
incarico dipenderanno funzionalmente dal Coordinatore dell' Ufficio Demanio e
Patrimonio.
ARTICOLO 21
Mobili fuori uso
Gli oggetti divenuti inutili ed inservibili ed il mobilio degli
Uffici centrali e periferici dell' Amministrazione regionale, non piu'
necessari, sono alienati a cura dell' Ufficio Provveditorato - Economato che
deve redigere esauriente verbale di dichiarazione di fuori uso dei materiali da
alienare.
La Giunta regionale puo' deliberare la cessione gratuita dei
materiali dichiarati fuori uso ad organizzazioni assistenziali.
ARTICOLO 22
Attribuzioni
L' Ufficio Contratti - Appalti provvede in materia di forniture,
acquisti, alienazione, affitti, locazioni, o lavori riguardanti l'
Amministrazione Centrale e periferica della Regione con l' osservanza delle
norme di cui al RD 18-11-1923, n. 2440 e
successive modifiche ed integrazioni nonche' di quelle di cui al RD 23-5-1924,
n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili o
non derogate o modificate dalle disposizioni che verranno emanate con la legge
sulla contabilita' e sulla Amministrazione del Patrimonio regionale.
Restano salve le disposizioni della presente legge che, negli
indicati limiti di spesa, attribuiscono all' Ufficio Provveditorato – Economato
la competenza in materia di urgenti e minute forniture per gli uffici regionali.
ARTICOLO 23
Albo delle Ditte
L' Ufficio Contratti - Appalti deve compilare e tenere
costantemente aggiornato l' albo delle Ditte ritenute idonee, per capacita' e
serieta', a concorrere alle varie forniture ed ai lavori occorrenti per il
funzionamento degli Uffici nei modi, nei tempi e con le garanzie necessarie.
L' albo e' formato in base alle domande presentate dalle Ditte o
per iniziativa dell' Amministrazione, ed approvato dalla Giunta, previo
accertamento di idoneita' effettuato dall' Assessore competente.
ARTICOLO 24
Capitolato d' oneri
Le forniture ed i lavori effettuati dall' Ufficio Contratti -
Appalti sono eseguiti, di regola, in base ad apposito capitolato d' oneri
contenente i seguenti elementi:
a) oggetto della fornitura o
lavori;
b) caratteristiche tecnico -
merceologiche;
c) ammontare presunto della
spesa;
d) termini e luogo della
consegna;
e) modalita' di controllo e di
collaudo;
f) penalita' applicabili per
ritardo nelle consegne e per qualsiasi altra inadempienza;
g) ogni altro obbligo posto a
carico delle Ditte fornitrici quali ad esempio quelli relativi agli oneri fiscali e contrattuali (imballo, trasporto,
montaggio e simili).
Gli schemi dei capitolati sia generali che speciali sono elaborati
dall' Ufficio Contratti - Appalti, sentito, ove occorra, il parere degli Uffici
Tecnici regionali, ed approvati dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 25
Modalita' di appalto
Spetta alla Giunta regionale deliberare preventivamente sulla
forma di appalto da esperire, nel rispetto della normativa vigente.
Presiede alle gare l' Assessore preposto al Settore Provveditorato
- Economato – Contratti ed Appalti, o un suo delegato, assistito dall'
Ufficiale rogante ed alla presenza di due testimoni.
ARTICOLO 26
Ufficiale rogante
L' incarico di Ufficiale rogante e' affidato, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al ramo, al
Coordinatore dell' Ufficio Contratti - Appalti o ad altro funzionario in
servizio presso l' Ufficio stesso appartenente a livello funzionale non
inferiore al 6°.
L' Ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali da
lui ricevuti, per ogni effetto di legge, e rilascia le copie stesse alle parti
che ne facciano richiesta.
Egli deve custodire i contratti ed i verbali di definitiva
aggiudicazione aventi forza di contratto in fascicoli per ordine cronologico e
tenere il repertorio.
L' Ufficiale rogante deve curare, inoltre, la registrazione dei
verbali di aggiudicazione e dei contratti e ne e' personalmente responsabile; a
lui fanno carico le penalita' di vario ordine previste in caso di mancata o
tardiva registrazione.
ARTICOLO 27
Stipulazione ed esecuzione dei
contratti
Della tempestiva stipulazione dei contratti e della loro
esecuzione e' personalmente responsabile il Coordinatore dell' Ufficio
Contratti - Appalti.
ARTICOLO 28
Approvazione dei verbali e dei
contratti
I verbali di aggiudicazione prima ed i contratti stipulati,
nonche' i verbali di aggiudicazione aventi forza di contratti, mentre sono
immediatamente eseguibili per l' aggiudicatario o altra parte contraente, lo
saranno, invece, per l' Amministrazione regionale dopo la ratifica della Giunta
regionale.
Detta condizione dovra' pertanto essere espressamente indicata
negli avvisi d' asta, lettere d' invito, verbali di aggiudicazione e nei
contratti.
ARTICOLO 29
Spese contrattuali
Spetta all' Ufficio Contratti - Appalti la gestione delle spese
contrattuali a carico di terzi.
I versamenti ed i prelevamenti sul fondo delle spese contrattuali
saranno eseguiti tramite la Tesoreria regionale, nelle forme dovute, ad
esclusiva richiesta dell' Ufficiale rogante.
Questi avra' cura, esaurite le formalita' ed ogni altro
adempimento, di ordinare la chiusura del conto, inviando al depositante la
distinta delle spese sostenute.
All' Ufficiale rogante, per la sua funzione, non e' dovuto alcun
diritto contrattuale o indennita' ne' a carico del Bilancio regionale ne' a
carico di terzi.
ARTICOLO 30
Limite di applicazione
La presente legge non si applica al Consiglio Regionale e agli
Uffici da esso dipendente, che godono dell' autonomia contabile a norma dell'
art. 38 dello Statuto e nell' ambito dei principi stabiliti dalla legge statale
6 dicembre 1973, n. 853.
Data a Bari addì 25 gennaio 1977