ARTICOLO 1
L' ultimo comma dell' art. 32 della legge regionale n. 18 del 25-
3- 1974 e' sostituito dal seguente:
“Il Presidente della Giunta e quello del Consiglio possono
nominare rispettivamente un addetto stampa con contratto a termine, secondo le
norme del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, scelto tra gli
iscritti all' ordine dei giornalisti di cui alla legge 3- 2- 1963, n. 69, come
professionista o pubblicista”.
Data a Bari, addì 12
agosto 1977