ARTICOLO 1
(Istituzione del servizio)
La Regione Puglia promuove, in attuazione della legge 29 luglio
1975, n. 405, l' istituzione di Consultori Familiari al fine di assicurare
servizi di natura socio - psicologica e sanitaria per la famiglia, per la maternita'
e paternita' responsabili e per l' infanzia.
I Consultori Familiari sono un servizio di base, pubblico e
gratuito e faranno parte del complesso dei servizi che costituiscono le unita'
locali dei servizi sociali e sanitari.
I Consultori Familiari sono istituiti e gestiti dai Comuni, loro
Consorzi e comunita' montane nonche' da istituzioni o enti pubblici e privati,
secondo quanto previsto dalle norme della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della
presente legge.
ARTICOLO 2
(Finalità dei consultori familiari)
I Consultori Familiari hanno come scopi:
a) l' assistenza psicologica e sociale per la preparazione
alla maternita' e alla paternita' responsabili e per i problemi della coppia e
della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere
ovvero a prevenire la gravidanza;
c) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire
le finalita' liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla
procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'
integrita' fisica degli utenti;
d) la tutela della salute della donna e del bambino, con
particolare riferimento alle indicazioni per la prevenzione degli stati di
morbosita' perinatale ed infantile;
e) l' assistenza nella scuola e nelle altre istituzioni
sociali e culturali per collaborare all' armonico sviluppo e alla educazione
sessuale dei giovani;
f) la divulgazione delle attivita' istituzionali di cui
alla presente legge mediante l' organizzazione di corsi e conferenze nonche' lo
svolgimento di indagini conoscitive socio - ambientali.
ARTICOLO 3
(Interventi dei Consultori)
Per la realizzazione delle finalita' di cui all' articolo
precedente, i Consultori Familiari assicurano, direttamente o avvalendosi di
altre strutture socio - sanitarie coordinate, una assistenza sanitaria e
sociale in ordine:
1) all' educazione sanitaria,
psichica e sessuale, nonche' ad una adeguata informazione sulla procreazione
responsabile e sul controllo delle nascite;
2) all' uso dei contraccettivi e
all' idoneita' e innocuita' dei mezzi all' uopo liberamente scelti dall' utente
nonche' alla loro prescrizione;
3) alla consulenza di genetica
medica e di endocrinologia per la individuazione e la prevenzione delle
relative malattie nonche' alla effettuazione di visite prematrimoniali;
4) all' assistenza sociale e
psicologica alla donna nei casi di prevenzione, di interruzione della
gravidanza, avvalendosi delle strutture abilitate a tale scopo;
5) alla promozione di corsi per
la preparazione psicoprofilattica al parto;
6) alla tutela della salute della
gestante e del nascituro mediante visite e accertamenti sanitari periodici, con
particolare riguardo alla individuazione e segnalazione delle gravidanze a
rischio;
7) alle indicazioni per la
diagnosi della sterilita', dell' infertilita' e dei disturbi della sfera
sessuale;
8) alle indicazioni per la
diagnosi precoce dei tumori della mammella e dell' apparato genitale femminile;
9) alle indicazioni per
iniziative di medicina preventiva e di difesa della salute della persona e
della coppia nonche' dell' ambiente socio - lavorativo;
10) all' assistenza sanitaria e
sociale alla madre ed al bambino fin dai primi giorni di vita, anche ai fini
della diagnosi precoce della malattia, della rieducazione funzionale e dell'
integrazione sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali;
11) all' educazione sanitaria in
ordine allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino dei primi anni di
vita, all' igiene e alla dietetica della prima infanzia e alla prevenzione
degli incidenti domestici;
12) all' assistenza al singolo,
alla coppia e alla famiglia, in relazione ai principi del diritto di famiglia
di cui alla legge 19 Maggio 1975, n. 151, sia in ordine ai rapporti intersoggettivi
nelle loro implicazioni di carattere sociale e psicologico, sia in ordine all'
educazzione e allo sviluppo armonico della personalita' dei figli;
13) all' assistenza e consulenza
ai fini della adozione e dell' affidamento dei minori;
14) alla promozione di incontri,
dibattiti, indagini, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, alla
scuola, agli agglomerati abitativi intensivi o sprovvisti di servizi sociali
esistenti nel territorio ove opera il consultorio e di ogni altra iniziativa
volta alla conoscenza e alla divulgazione dei problemi connessi alle attivita'
di propria competenza.
ARTICOLO 4
(Programmazione)
La programmazione dei Consultori Familiari e' definita dal
Consiglio regionale, nel quadro della programmazione sociale e sanitaria
regionale, tenuto conto delle condizioni socio - economiche della popolazione
da servire.
La programmazione regionale prevede l' intero fabbisogno di
Consultori per assicurare il servizio, utilizzando prioritariamente le
strutture ed i servizi sociali e sanitari degli enti locali, con particolare
riguardo alle strutture ed ai servizi consultoriali della disciolta Opera
Nazionale per la Protezione della Maternita' e dell' Infanzia, opportunamente ristrutturati per adeguarli
alle finalita' della presente legge.
Deve comunque essere garantita la presenza di almeno un
consultorio per ciascuna unita' locale per i servizi sociali e sanitari.
Il Piano socio - sanitario regionale indichera' gli ulteriori
consultori eventualmente necessari a garantire la equilibrata diffusione
territoriale del servizio.
Al momento dell' entrata in vigore della presente legge, la
esistenza sul territorio di consultori privati non costituisce pregiudizio per
l' istituzione di consultori pubblici.
ARTICOLO 5
(Altri servizi consultoriali
presenti nel territorio)
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare,
autorizza la istituzione di consultori familiari da parte di istituzioni o Enti
pubblici e privati che abbiano finalita' sociali, sanitarie ed assistenziali,
senza scopo di lucro, sempre che rispondano a tutte le finalita' di cui alla
legge 29 luglio 1975, n. 405 e alla presente legge.
ARTICOLO 6
(Operatori dei consultori)
Nello svolgimento delle proprie attivita' i Consultori familiari
si avvalgono:
1) di una equipe stabile;
2) di consulenti nelle diverse
specializzazioni mediche, psicologiche e sociologiche.
L' equipe stabile per l' intero orario di lavoro e' costituita da
due unita':
un medico e un assistente sociale, oppure uno psicologo o pedagogo
e un assistente sanitario visitatore o infermiere professionale.
Gli operatori del Consultorio devono essere in possesso dell'
abilitazione, ove prescritta, all' esercizio professionale.
Sia per l' equipe stabile che per le consulenze, i Consultori istituiti
dai Comuni e loro Consorzi e dalle Comunita' Montane si avvalgono
essenzialmente del personale e delle strutture della soppressa ONMI, degli
uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e
delle altre strutture di base socio - sanitarie.
Gli esperti debbono partecipare all' attivita' di gruppo della
equipe. Gli operatori del Consultorio sono tenuti alla frequenza dei corsi di
aggiornamento di cui al successivo art. 15.
I Consultori familiari possono inoltre avvalersi di consulenti ed
esperti per specifiche necessita' connesse con la propria attivita' a mezzo di
apposite convenzioni.
Lo svolgimento dei servizi generali del Consultorio e' assicurato
dal personale degli Enti locali.
ARTICOLO 7
(Piano regionale)
Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio regionale
approva, su proposta della Giunta regionale, nell' ambito della programmazione,
il piano della rete dei consultori familiari della Regione, con l' obiettivo di
favorire la presenza di almeno un servizio consultoriale in ogni unita'
sanitaria locale.
Fino alla istituzione delle unita' sanitarie locali, il Consiglio
regionale deve assicurare la presenza di almeno un consultorio familiare ogni
50.000 abitanti e comunque tener conto della realta' territoriale e socio -
ambientale.
Il piano di cui al 1° comma prevede i contributi per il
finanziamento dei consultori interessati.
Il 15% della somma stanziata per il finanziamento dei consultori
e' destinato al finanziamento dei consultori che hanno conseguito l'
autorizzazione di cui al precedente art. 5. In caso di mancata o parziale
utilizzazione di tale percentuale, la somma disponibile sara' destinata al
finanziamento dei consultori istituiti dai Comuni, loro consorzi e comunita'
montane.
In sede di approvazione del programma e del relativo piano di
finanziamento il Consiglio regionale determina, sulla base dei finanziamenti
annualmente assegnati alla Regione ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405
e 23- 12- 1975, n. 698, l' entita' delle assegnazioni da destinare,
rispettivamente, all' attuazione degli scopi previsti dalla presente legge,
nonche' al finanziamento delle altre attivita' trasferite a seguito della
soppressione dell' ONMI.
I consultori istituiti dagli Enti pubblici e privati devono integrarsi
nell' articolazione territoriale del piano annuale fissato dalla Regione.
Nella predisposizione del piano annuale di intervento devono
essere osservati i seguenti criteri:
a) condizione socio - economica;
b) carenze di strutture sociali e
sanitarie;
c) tasso di natalita',
morbosita', mortalita' perinatale e infantile;
d) incidenza degli aborti;
e) condizioni di viabilita' e
trasporti.
ARTICOLO 8
(Richieste di contributi)
I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunita' Montane nonche' gli
enti pubblici e privati di cui al precedente articolo 5 che intendono ottenere
la concessione di contributi per il funzionamento del consultorio familiare,
devono produrre all' Assessorato regionale alla Sanita', entro il 15 gennaio di
ogni anno, la seguente documentazione:
a) domanda diretta ad ottenere il
finanziamento;
b) programma relativo agli
interventi da attuare;
c) piano finanziario delle spese
da sostenere;
d) relazione sulle attivita'
svolte e sui risultati conseguiti nell' anno precedente.
In sede di prima richiesta di finanziamento dovranno essere
prodotti, oltre alla documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma
precedente, l' atto istitutivo del consultorio familiare e la pianta
planimetrica dei locali adibiti a sede del consultorio, fornita del parere
dell' Ufficiale Sanitario territorialmente competente.
Il Presidente della Giunta regionale eroga, con proprio decreto, i
contributi deliberati dal Consiglio nell' approvazione del programma e del
relativo piano di finanziamento.
ARTICOLO 9
(Rapporti dei Consultori con le
altre strutture socio-sanitarie)
I Consultori, per gli esami di laboratorio di analisi e di
radiologia e per ogni altra ricerca strumentale e clinica, devono avvalersi
degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria,
che sono tenuti a prestare la loro collaborazione.
Per le prestazioni altamente specializzate e normalmente non
fruibili presso gli ospedali ed i presidi sanitari suddetti, i Consultori si
avvalgono altresì di strutture specializzate che normalmente operano nella
Regione Puglia o in altra Regione.
Il personale medico e' tenuto a prescrivere i mezzi
antifecondativi consigliati dall' Organizzazione Mondiale della Sanita'.
I Consultori devono tenere schede nominative per ogni soggetto che
si avvale del servizio, in cui sia riportata tutta la attivita' svolta.
Tali schede sono coperte da segreto professionale e ne possono
essere rilasciate copie solo su richiesta dell' assistito, previo accertamento
della sua identita'.
I componenti del Consiglio di gestione e tutti gli operatori dei
Consultori sono tenuti al segreto per i dati, i fatti e le informazioni
raccolti nell' esercizio delle loro funzioni relative al Consultorio.
ARTICOLO 10
(Scheda socio-sanitaria)
La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente,
fornisce modelli unici di scheda socio - sanitaria ad uso di ogni Consultorio
inserito nel piano regionale.
ARTICOLO 11
(Gratuità del servizio e oneri
delle prestazioni)
Le prestazioni effettuate nell' ambito del servizio di cui alla
presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e stranieri
residenti o che soggiornino anche temporaneamente sul territorio della Regione.
Gli oneri delle prescrizioni di prodotti farmaceutici nonche'
degli esami di laboratorio e di radiologia e di ogni altra ricerca strumentale
e clinica sono posti a carico dell' ente o del servizio cui compete l'
assistenza sanitaria o della Regione nel caso di cittadini non abbienti
sprovvisti di ogni altra forma di assistenza.
La prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli
antifecondativi, puo' essere effettuata direttamente dai medici dei Consultori
a mezzo di un unico tipo di ricettario fornito dalla Regione.
ARTICOLO 12
(Gestione sociale dei Consultori)
I Comuni, i loro Consorzi e le Comunita' Montane assicurano ai
propri Consultori una gestione che preveda la partecipazione di:
1) tre rappresentanti degli
organi di decentramento democratico o in mancanza del Consiglio comunale o
dell' Assemblea del Consorzio dei Comuni o delle Comunita' Montane;
2) tre cittadini utenti nominati
dal Consiglio comunale o dalla Assemblea del Consorzio dei Comuni e della
Comunita' Montana, con voto limitato a due nomi;
3) tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative e nominati dal Consiglio
comunale o dall' Assemblea del Consorzio comunale o della Comunita' montana;
4) due donne designate dalle
organizzazioni femminili a dimensione regionale piu' rappresentative operanti
nel territorio e nominate dal Consiglio comunale o dell' Assemblea del
Consorzio comunale o della Comunita' Montana;
5) tre rappresentanti degli
organi collegiali delle scuole operanti nel territorio designati dagli stessi e
nominati dal Consiglio comunale o dell' Assemblea del Consorzio comunale e
della Comunita' Montana;
6) un rappresentante degli
operatori del servizio consultoriale nominato dal Consiglio comunale o dall'
Assemblea del Consorzio dei Comuni o della Comunita' Montana su designazione
dell' Assemblea degli operatori medesimi.
Il regolamento del servizio consultoriale detta norme per una
gestione funzionale, snella ed efficiente dei Consultori e prevede che gli
stessi agiscano sulla base del lavoro di gruppo avvalendosi anche di esperti
esterni o delle strutture esistenti nel territorio. Deve inoltre prevedere che
un membro dell' equipe svolga le funzioni di coordinatore tecnico del servizio.
Il Consiglio di gestione del Consultorio ha il compito di
stabilire le linee generali della attivita' del Consultorio stesso nell' ambito
della normativa statale e regionale in materia e di facilitare il rapporto tra
il Consultorio e gli organismi pubblici e privati comunque interessati al
servizio di assistenza alla famiglia.
Il regolamento deve prevedere l' obbligatorieta' della
verbalizzazione delle sedute del Consiglio di gestione.
I componenti del Consiglio di gestione sono personalmente
responsabili del regolare funzionamento del Consultorio e delle omissioni o
anomalie che impediscano la compiuta realizzazione delle finalita' di cui alla
presente legge.
La gestione dei consultori familiari pubblici passera' agli organi
dei consorzi socio – sanitari delle unita' locali dei servizi sanitari quando
questi saranno istituiti.
ARTICOLO 13
(Strutture del Consultorio)
All' apprestamento delle strutture necessarie allo svolgimento
delle attivita' del Consultorio provvede l' ente istitutivo il quale, nel caso
si tratti di Comuni o loro consorzi o di Comunita' Montane, e' tenuto a
convertire i servizi gia' di competenza dell' ONMI e trasferiti ai Comuni, per
la realizzazione dei fini contemplati dalla presente legge.
ARTICOLO 14
(Vigilanza e coordinamento)
La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza su tutti
i Consultori Familiari previsti dalla presente legge.
Gli enti istitutivi riferiscono annualmente al Consiglio regionale
sull' attivita' svolta dai Consultori. La Giunta regionale, a partire dall'
anno successivo all' entrata in vigore della presente legge, trasmette
annualmente al Consiglio regionale, sentita la competente Commissione
Consiliare, una relazione sullo stato di attuazione della stessa.
ARTICOLO 15
(Corsi di qualificazione e
specializzazione degli operatori dei Consultori)
La Regione, nell' ambito dei piani annuali e triennali di
formazione professionale di propria competenza, di intesa con i Consultori
familiari e, fino alla loro istituzione, con i Comuni, i loro Consorzi e le
Comunita' Montane, programma e promuove corsi di qualificazione e aggiornamento
professionale del personale addetto ai Consultori familiari.
Per l' organizzazione dei corsi suddetti la Regione si avvale
dell' Universita' e degli Enti ospedalieri regionali.
I predetti corsi devono essere interdisciplinari, sia in ordine
alla qualifica dei partecipanti, sia in relazione ai contenuti degli
insegnamenti e devono tendere a chiarire le varie competenze e le possibili
interdipendenze socio - sanitarie dei problemi, nel rispetto dello spazio
professionale dei singoli operatori. I corsi si concludono con il rilascio di
un attestato di merito.
Al fine di assicurare il tempestivo funzionamento dei Consultori
familiari, i corsi in materia, effettuati da istituti universitari o enti
ospedalieri dall' entrata in vigore della presente legge e fino all'
approvazione del primo piano regionale, verificata dalla Giunta regionale,
sentito il parere della competente Commissione Consiliare, la rispondenza dei
contenuti alle indicazioni di cui al precedente comma, hanno la stessa
validita' dei corsi previsti dal presente articolo.
Le modalita' di svolgimento dei corsi, i programmi e i contenuti
formativi sono stabiliti con apposito regolamento proposto dalla Giunta e
approvato dal Consiglio regionale.
ARTICOLO 16
(Disposizione finanziaria)
Il servizio di cui alla presente legge e' finanziato attraverso:
a) la quota annuale attribuita
alla Regione Puglia dal fondo comune previsto dall' art. 5 della legge 23- 7-
1975, n. 405, concernente << Istituzione dei Consultori Familiari >>;
b) la quota annuale attribuita
alla Regione Puglia del fondo speciale previsto dall' art. 10 della legge 29-
12- 1975, n. 698, concernente << Scioglimento e trasferimento delle
funzioni dell' Opera Nazionale per la Protezione della Maternita' e Infanzia
>> per quanto riguarda le strutture ed i servizi consultoriali del predetto
ente, opportunamente ristrutturati per adeguarli alle finalita' della presente
legge;
c) eventuali stanziamenti
integrativi a carico della Regione da determinarsi con legge di approvazione
del bilancio di previsione o di sue variazioni;
d) eventuali stanziamenti
integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.
Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge per l'
esercizio 1977 si fara' fronte con lo stanziamento previsto al cap. 289 dello
Stato di previsione della spesa del bilancio 1977, denominato <<
Istituzione di Consultori Familiari (Legge 405/ 1975) >>.
Per gli esercizi successivi si provvedera' con gli stanziamenti
previsti ai corrispondenti capitoli di bilancio.
Ai sensi dell' art. 8 della LR 3 giugno 1977, n. 20 la Giunta
regionale introdurra' con proprie deliberazioni nel bilancio della Regione per
l' esercizio 1977 le variazioni occorrenti per iscrivere alla Entrata e alla
Spesa le somme assegnate alla Regione Puglia in attuazione di quanto previsto
nelle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 23- 12- 1975, n. 698.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 5 settembre 1977