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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1977
Numero
7
Data
17/03/1977
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Costituzione del Comitato consultivo regionale per il turismo.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

Al fine di promuovere le condizioni per lo sviluppo e il miglioramento turistico nella Regione Puglia e' costituito, presso l' Assessorato al Turismo, il << Comitato regionale per il Turismo>>, organo consultivo dell' Amministrazione regionale.

ARTICOLO 2

Sono compiti del << Comitato Consultivo regionale per il Turismo >>:

a) esprimere pareri sul programma annuale o pluriennale tecnico finanziario turistico della Regione Puglia all' estero, in Italia e all' interno della stessa;

b) esprimere pareri sulle iniziative e sui programmi regionali finalizzati al potenziamento ed al miglioramento della ricettivita' alberghiera ed extralberghiera, delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi complementari alla attivita' turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, nonche' delle aziende della ristorazione e delle agenzie di viaggio e turismo;

c) proporre all' assessorato al Turismo provvedimenti ed iniziative tendenti a potenziare le attivita' turistiche nella Regione Puglia, nonche' ricerche e studi, iniziative ed opere di interesse turistico sulla base di elementi che l' assessorato dovra' fornire.

ARTICOLO 3

Il Comitato Consultivo regionale per il Turismo e' composto:

1) dall' Assessore regionale al ramo, che lo presiede;

2) da tre Consiglieri regionali eletti dal Consiglio con voto limitato ad uno;

3) da tre rappresentanti di ciascuna delle Amministrazioni provinciali della Regione, di cui uno della minoranza;

4) da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni democratiche del tempo libero esistenti nella Regione riconosciute a livello nazionale (ARCI; ENARS-ACLI; ENPAS; AICS; CTG);

5) da tre rappresentanti della Federazione regionale unitaria CGIL, CISL, UIL;

6) da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni regionali dei campeggiatori;

7) da un rappresentante degli agenti di viaggio e turismo designato dall' Associazione regionale delle agenzie di viaggio;

8) da un rappresentante regionale della Conf-Commercio;

9) da un rappresentante regionale della Conf-Esercenti;

10) da un rappresentante regionale dell' Unione regionale albergatori;

11) da un rappresentante dell' Assoturismo regionale;

12) da un rappresentante delle organizzazioni regionali dei gestori di campeggi.

ARTICOLO 4

Il Presidente ed i componenti del Comitato consultivo sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

I componenti del Comitato consultivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell' Assessorato al ramo, designato dall' Assessore.

ARTICOLO 5

Il Comitato e' convocato dal Presidente e dovra' riunirsi almeno tre volte l' anno: entro gennaio, giugno e novembre.

Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione, con l' intervallo di almeno un' ora dalla prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente.

Il Comitato, su proposta dell' assessore regionale al ramo o di altri suoi membri, puo' richiedere giudizi o pareri a studiosi e tecnici di riconosciuta competenza su questioni specifiche.

Potranno essere sentiti anche esponenti di Associazioni a fine turistico non rappresentati in seno al Comitato, oltre che componenti della Giunta per i rispettivi settori di competenza.

Sulle questioni di interesse locale, saranno sentiti il Sindaco del Comune interessato e i rappresentanti delle forze politiche presenti in  Consiglio comunale.

L' Assessore e' tenuto a riferire nella Commissione consiliare permanente sulle proposte e pareri formulati dal Comitato consultivo sulle questioni di cui all' art. 2 della presente legge, nonche' su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio regionale o dalla Giunta.

ARTICOLO 6

Ai componenti il Comitato, ad eccezione dei Consiglieri regionali, competono le indennita' e rimborsi spese previsti dalla legge regionale 24- 3- 1975, n. 27.

Data a Bari, addì 17 marzo 1977