(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato
B, 42), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[In attesa
dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali,
al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo
stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di
L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio
1977.
A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a
L. 25.000 mensili.
Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L.
10.000 per la 13ª mensilità del 1976 e di L. 25.000 per la 13ª mensilità del
1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato. Gli importi
di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole
ritenute er"Times New Roman"i].
Art. 2
[All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato per il 1977 in L. 950.000.000, si
farà fonte con parte delle maggiori entrate rivenienti alla regione Puglia dalla
ripartizione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281 e all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione
del bilancio 1977, la giunta regionale è autorizzata, ai sensi della legge 29
dicembre 1976, n. 30, a disporre i pagamenti in attuazione della presente legge
nei limiti di L. 350.000.000 per gli oneri relativi al 1976 e di L. 200.000.000
per quelli relativi ai 4/12 del 1977, utilizzando rispettivamente le
disponibilità esistenti al cap. 201 e al cap. 14 del bilancio 1976, esercitati
provvisoriamente ai sensi della predetta legge regionale] .
La presente legge è stata abrogata
dall'allegato B, 42),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.