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Legge Vigente

Anno
1977
Numero
25
Data
17/08/1977
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Proroga convenzione per gestione Centri Servizi socio - culturali .
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 61 del 22 agosto 1977
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 62), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a rinnovare, limitatamente all'anno finanziario 1977, la convenzione con il C.I.F., il comune di Bari, l'U.N.L.A., l'M.C.C., L'U.M.A.N.I.T.A.R.I.A. e l'E.I.S.S. per la prosecuzione della gestione dei centri dei servizi socio-culturali nella Regione Puglia, servizi trasferiti alle regioni con delibera C.I.P.E. del 12 dicembre 1972, dopo aver constatata la effettiva attività di detti centri e verificato i rendiconti degli anni precedenti così come previsto dalla convenzione stessa] (2).

(2)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 11 aprile 1978, n. 18.

 

Art. 2

[Gli enti di cui all'articolo precedente si impegnano a gestire i centri dei servizi socio-culturali per l'anno 1977 senza apportare alcuna modifica agli organici stabiliti dalla convenzione con la Cassa per il Mezzogiorno e comunque a lasciare inalterato il personale effettivamente presente in servizio alla data del 31 dicembre 1976].

 

Art. 3

[La spesa riveniente dalla presente legge graverà per L. 800.000.000, sul cap. 267 del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, che presenta sufficiente disponibilità] .

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .

 

 

 

 



 
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