(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
62), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Il Presidente della Giunta
regionale è autorizzato a rinnovare, limitatamente all'anno finanziario 1977, la
convenzione con il C.I.F., il comune di Bari, l'U.N.L.A., l'M.C.C.,
L'U.M.A.N.I.T.A.R.I.A. e l'E.I.S.S. per la prosecuzione della gestione dei
centri dei servizi socio-culturali nella Regione Puglia, servizi trasferiti alle
regioni con delibera C.I.P.E. del 12 dicembre 1972, dopo aver constatata la
effettiva attività di detti centri e verificato i rendiconti degli anni
precedenti così come previsto dalla convenzione stessa] (2).
(2) Articolo così sostituito dal primo comma dell'articolo
unico, L.R.
11 aprile 1978, n. 18.
Art. 2
[Gli enti di cui all'articolo
precedente si impegnano a gestire i centri dei servizi socio-culturali per
l'anno 1977 senza apportare alcuna modifica agli organici stabiliti dalla
convenzione con la Cassa per il Mezzogiorno e comunque a lasciare inalterato il
personale effettivamente presente in servizio alla data del 31 dicembre
1976].
Art. 3
[La spesa riveniente dalla
presente legge graverà per L. 800.000.000, sul cap. 267 del bilancio per
l'esercizio finanziario 1977, che presenta sufficiente disponibilità] .
[La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione] .