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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1977
Numero
27
Data
17/08/1977
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Indennita' di funzione ai Presidenti ed ai componenti aventi voto deliberativo dei Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri .
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 61 del 22 agosto 1977
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 77), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[A decorrere dal 1° gennaio 1977 la misura dell'indennità di funzione da corrispondere ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione aventi voto deliberativo degli enti ospedalieri è determinata, come segue:

A) Ospedali regionali:

per il Presidente, L. 300.000 mensili;

per i consiglieri, L. 120.000 mensili.

B) Ospedali provinciali:

per il Presidente, L. 210.000 mensili;

per i consiglieri, L. 90.000 mensili:

C) Ospedali di zona:

per il Presidente, L. 120.000 mensili;

per i consiglieri, L. 50.000 mensili.

L'indennità da corrispondere ai revisori dei conti degli enti ospedalieri è equiparata a quella dei consiglieri di amministrazione; al Presidente del collegio dei revisori dei conti spetta una maggiorazione su detta indennità del 50% (2).

Le indennità di cui sopra devono intendersi stabilite al lordo delle ritenute di legge] .

(2)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 30 aprile 1980, n. 36. Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della stessa L.R. n. 36/1980.

 

Art. 2

[Ai presidenti ed ai consiglieri nominati successivamente al 1° gennaio 1977 l'indennità di funzione compete dalla data di effettivo insediamento].

Art. 3

[Al commissario incaricato, in sostituzione del Consiglio di amministrazione, della gestione ordinaria dell'ente ospedaliero compete il trattamento economico stabilito per il Presidente] .

 

Art. 4

[Alle spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge provvedono le amministrazioni degli enti ospedalieri, previa adozione di apposito atto deliberativo .]

L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 77), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.