(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
41), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Il personale in servizio alla
data del 15 dicembre 1976 presso la Regione Puglia, in posizione
di comando, può optare per l'inquadramento nel ruolo regionale.
È escluso dal diritto all'inquadramento il personale degli enti
mutualistici nonché degli altri enti pubblici operanti nel settore
dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell'art. 19 della legge 17
agosto 1974, n. 386, al cui trasferimento si procederà secondo le norme e
con le modalità fissate da legge dello Stato.
La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine
di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
Presidente della Giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento].
Art. 2
[Al personale inquadrato ai
sensi dell'articolo precedente saranno applicate le norme della legge 25 marzo
1974, n. 18 nonché le disposizioni tranditorie in essa contenute].
Art. 3
[Il numero e le qualifiche del
personale inquadrato ai sensi dell'art. 1 sono compresi nella tabella A e A'
della legge 25 marzo 1974, n. 18] .
Art. 4
[All'onere finanziario
derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte
mediante imputazione sul cap. 14 del bilancio di previsione per l'esercizio 1977
all'oggetto: «Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo
e non di ruolo ecc.»] .
L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'allegato B, n. 41), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.