(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato
A, 40), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[È costituita la commissione
consultiva regionale per la formazione professionale così composta:
assessore all'istruzione della Regione Puglia, Presidente;
sovrintendente regionale scolastico;
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione;
cinque esperti di formazione professionale designati dalla
Giunta regionale;
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
un rappresentante della Federazione degli industriali della
Puglia;
un rappresentante della Federazione regionale degli
agricoltori;
un rappresentante dell'Associazione sindacale-Intersind;
un rappresentante dell'Unione regionale del commercio e del
turismo della Puglia;
tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative legalmente
riconosciute sul piano nazionale;
un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali
dei lavoratori autonomi del settore artigiano e agricolo;
tre rappresentanti degli enti gestori di formazione
professionale designati dalla Federazione regionale degli stessi;
un rappresentante dell'E.N.P.I.].
Art. 2
[La commissione consultiva per
la formazione professionale ha i seguenti compiti:
a) consulenza delle funzioni di indirizzo e coordinamento quale
attività in materia di formazione professionale;
b) esprimere pareri in merito ai piani di attività di
formazione professionale e di riqualificazione dei livelli di professionalità
degli operatori di detto settore;
c) proporre studi e ricerche sulla formazione
professionale] .
Art. 3
[La commissione consultiva per
la formazione professionale è costituita con decreto del Presidente della Giunta
e resta in carica per la durata della legislatura] .
Art. 4
[I pareri espressi dalla
commissione saranno sottoposti all'esame della Giunta, della competente
commissione consiliare e del Consiglio] .
Art. 5
[Funge da segretario della
commissione uno dei coordinatori di settore dell'istruzione artigiana e
professionale, designato dall'assessore al ramo.
Compiti precipui del segretario sono: l'invio della
convocazione della commissione, la stesura dei verbali delle riunioni, la
trasmissione degli atti agli organi statutari regionali e l'archivio].
Art. 6
[La commissione consultiva
regionale per la formazione professionale ha sede presso l'assessorato al ramo e
viene convocata di volta in volta dall'assessore all'istruzione] .
Art. 7
[Ai componenti la commissione
consultiva regionale per la formazione professionale spetta in gettone di
presenza per ogni seduta secondo le norme e nei limiti previsti dalla legge
regionale 24 marzo 1975, n. 27].
Art. 8
Norma transitoria.
[Fino a quando non sarà
approvata apposita legge regionale per la compilazione dell'albo dei formatori
della formazione professionale, la commissione di cui all'art. 1 della presente
legge esprime parere sui criteri per la compilazione dell'albo dei formatori.
L'assessorato, sentita la commissione consiliare competente,
provvede quindi alla compilazione dell'albo regionale dei formatori] .
[La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione].
L'intero testo della presente legge è
stato abrogato dall'allegato A, n. 40), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.