ARTICOLO 1
Allo scopo di sviluppare il movimento turistico nel territorio
pugliese e di favorire l' affermazione di una unitaria immagine della Puglia
sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la destagionalizzazione
del flusso turistico, la Regione realizza idonee iniziative ed azioni
promozionali con le modalita' e nei limiti previsti dalla presente legge.
ARTICOLO 2
Per le finalita' di cui al precedente articolo, la Giunta
regionale e' autorizzata a:
a) svolgere iniziative, manifestazioni e campagne
pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico, anche
attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all'
estero, aventi particolari riflessi nel campo turistico;
b) effettuare la propaganda per la migliore conoscenza e la
valorizzazione del patrimonio artistico, storico e paesaggistico della Regione,
con pubblicazioni, documentari cinematografici, servizi radiotelevisivi,
campagne inserzionistiche sulla stampa e con altri mezzi di informazione;
c) realizzare ogni altra iniziativa ed attivita' idonea a
favorire l' incremento del movimento turistico verso la Regione e la migliore
commercializzazione ed organizzazione dell' offerta turistica pugliese;
d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul
mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi
ed indicazioni utili per la impostazione dell' attivita' promozionale.
ARTICOLO 3
Per la propaganda all' estero delle iniziative ed attivita'
turistico - alberghiere del proprio territorio, realizzata previe intese con il
Governo, giusto art. 4 secondo comma del DPR 24- 7- 77 n. 616, la Regione
utilizza le strutture dell' Ente Nazionale Italiano per il Turismo, ai sensi
dell' art. 3, quarto comma del DPR 14- 1- 72, n. 6 e dell' art. 57 del citato
DPR n. 616 del 24- 7- 1977.
ARTICOLO 4
L' Assessorato al Turismo predispone il programma tecnico -
finanziario delle iniziative e delle attivita' di cui all' art. 2 della
presente legge, con l' indicazione dei preventivi di massima e degli elementi
attivi ad illustrare l' opportunita' delle medesime iniziative.
Il 7% dello stanziamento disponibile potra' essere destinato a
<< fondo riserva >> per l' attuazione di iniziative non prevedibili
e non qualificabili al momento della presentazione del programma e verra'
utilizzato sentita la Commissione consiliare competente.
Il programma dovra' altresì indicare quali sono le iniziative che si intendono ripetere
per piu' di un anno, nell' ambito del bilancio poliennale, per assicurare
continuita' ed efficacia all' azione promozionale programmata.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
approva il programma di cui ai
precedenti commi del presente articolo entro il 30 novembre dell' anno
precedente a quello cui si riferisce l' attivita' programmata.
Per l' esercizio 1978, il programma va approvato entro 30 giorni
dall' entrata in vigore della presente legge.
I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al Turismo.
ARTICOLO 5
Per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge e'
autorizzato, per l' esercizio 1978, uno stanziamento di lire 1.200.000.000 sul
Cap. 282 << Spese per la promozione della domanda turistica e per la
propaganda >>, mediante prelievo della corrispondente somma dal <<
Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in
corso di adozione >> recante una
dotazione di lire 38.830.000.000= (Cap. 349).
Per gli esercizi successivi, lo stanziamento relativo sara'
stabilito in sede di approvazione del bilancio regionale.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 7 luglio 1978