ARTICOLO
1
(Premessa)
La Regione Puglia, in
attuazione delle finalita' dell' art. 13 dello Statuto, considera lo sport un
servizio sociale di primaria importanza, nell' ambito del sano impiego del tempo
libero, per la formazione dell' uomo e del cittadino.
ARTICOLO
2
(Finalita' della
legge)
La Regione, per contribuire a
rendere effettivo tale servizio sociale, con le modalita' previste dalla
presente legge e nell' ambito delle funzioni ad essa spettanti in relazione all'
art.56 del DPR n. 616 del 24- 7-
1977, promuove la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, la
istituzione di servizi per la tutela sanitaria delle attivita' sportive e per la
formazione e qualificazione degli operatori socio – sanitari in campo
sportivo.
La Regione promuove ed agevola
altresi' ogni attivita' ed iniziativa tendente ad avviare, incrementare e
consolidare la pratica sportiva di massa e l' associazionismo sportivo
democratico.
ARTICOLO
3
(Comitato regionale -
Composizione)
E' istituito il Comitato
regionale dello sport, organo di consultazione e di proposta ai competenti
organi regionali, per l' attuazione dei compiti previsti dall' art. 2 della
presente legge.
Il Comitato e' composto
da:
a) il membro della Giunta
preposto alla materia che lo presiede;
b) tre Consiglieri regionali
eletti dal Consiglio con voto limitato ad un solo
nominativo;
c) un rappresentante per
ciascuna delle cinque amministrazioni provinciali della
Puglia;
d) un rappresentante per
ciascuno dei cinque Comuni capoluoghi di provincia della
Regione;
e) sei rappresentanti degli
altri Comuni della Regione designati dall' ANCI pugliese, garantendo la presenza
paritaria dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei Comuni tra i 10.000 e i
30.000 abitanti e dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti;
f) il delegato regionale e i
cinque Presidenti provinciali del CONI;
g) i coordinatori provinciali
dell' educazione fisica e sportiva dei Provveditori agli
Studi;
h) dieci rappresentanti di Enti
di promozione sportiva o associazioni del tempo libero democratici, riconosciuti
a livello nazionale ed esistenti in sede regionale nell' ambito delle
designazioni dei rispettivi Enti;
i) tre rappresentanti delle
Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dai
rispettivi organismi
regionali;
l) cinque esperti, uno in
problemi socio - sanitari, uno in attrezzature ed impianti sportivi, uno in
problemi di assetto del territorio, uno in problemi socio - psico - pedagogici,
un consulente tecnico - sportivo designato dal CONI, nominati dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta e previa consultazione della Commissione
Consiliare competente;
m) un rappresentante designato
dalla Federazione regionale dei medici sportivi;
n) tre rappresentanti delle
Forze Armate, Esercito, Marina, Aeronautica, designati dai rispettivi
comandi;
o) quattro rappresentanti delle
Federazioni sportive aderenti al CONI, esistenti sul territorio regionale,
designati dal Consiglio regionale del CONI;
p) un rappresentante dell'
Associazione della Stampa Sportiva.
Il Comitato elegge nel suo seno
due Vice Presidenti, con voto limitato ad uno.
Funge da segretario del
Comitato un funzionario della Giunta.
Il Comitato si rinnova con l'
elezione del Consiglio regionale, si riunisce almeno quattro volte l' anno ed ha
sede presso la Giunta regionale.
ARTICOLO
4
(Indennita' previste per i
componenti il Comitato regionale)
Ai componenti il Comitato
regionale dello sport che non siano membri del Consiglio regionale sono
corrisposte le indennita' di cui alla LR 24- 3- 1975, n.
27.
ARTICOLO
5
(Compiti del Comitato
regionale)
I compiti del Comitato
regionale, in attuazione dei programmi previsti dal successivo art. 8, sono:
a) proporre programmi
pluriennali per la diffusione delle attivita' motorie e dello sport, esprimere
pareri sui piani annuali per la costruzione degli impianti sportivi e per la
promozione dei corsi di istruzione e dei Centri di formazione dei quadri
direttivi e tecnici delle associazioni sportive;
b) esprimere il proprio parere
sui piani annuali di sostegno finanziario e tecnico dei programmi degli Enti di
promozione sportiva e del tempo libero e delle Federazioni sportive, le cui
attivita' siano rivolte ad incrementare lo sport come servizio
sociale;
c) predisporre, di intesa con i
Comuni e le Province interessati, nonche' con gli organi distrettuali della
scuola, le iniziative per lo sviluppo delle attivita' motorie e dello sport
promosse nelle scuole e nei posti di lavoro;
d) partecipare alla eventuale
elaborazione di piani di attivita' interregionale.
ARTICOLO
6
(Comitati provinciali e
comunali)
Analogamente all' istituzione
del Comitato regionale, le Province ed i Comuni, nell' ambito della loro piena
autonomia, possono istituire Comitati provinciali e comunali cui saranno
chiamati a partecipare Enti, Associazioni di promozione ed attivita' sportiva e
del tempo libero e societa' sportive esistenti sul posto.
ARTICOLO
7
(Soggetti
destinatari)
Destinatari dei benefici e
delle provvidenze previsti dalla presente legge, ciascuno nell' ambito delle
indicazioni per le singole iniziative, sono:
a) Comuni, Province, loro
Consorzi, comprensori e Comunita' montane;
b) CONI, Enti di promozione
sportiva, associazioni del tempo libero riconosciute a carattere nazionale
e presenti a livello regionale,
Federazioni sportive, Societa' e associazioni sportive regolarmente
costituite.
Sono escluse societa' ed
associazioni che abbiano fini di lucro e speculazione e la cui attivita' non
sia rivolta ad incrementare lo
sport come servizio sociale e come fatto culturale di massa.
I benefici previsti dalla
precedente lettera b) potranno
essere ottenuti dai suddetti Enti ed Associazioni sulla base di effettivi programmi di attivita'
presentati e purche' rendano regolare conto del contributo
previsto.
c) Istituti di livello
universitario o altri analoghi, qualificati e specializzati per condurre studi,
ricerche, indagini conoscitive, sperimentazione e
documentazione.
ARTICOLO
8
(Programma di interventi ed
attivita')
Il programma di attivita'
previsto dalla presente legge e' organizzato sulla base della concessione di
contributi, secondo le modalita' di cui agli articoli successivi,
per:
a) la costruzione, l'
ampliamento, il miglioramento e l' attrezzatura di impianti sportivi di uso
sociale e per attivita'
dilettantistiche;
b) la promozione di attivita'
ed iniziative tendenti a sollecitare, promuovere e incrementare la pratica
sportiva come igiene preventiva e rieducativa di massa, corsi di formazione
sportiva, corsi per operatori sportivi, dotazioni di attrezzature tecniche, sportive e
motorie;
c) la promozione di iniziative
tendenti a sviluppare lo sport come servizio sociale e fatto culturale di massa: incontri, convegni, studi,
ricerche, sperimentazione, documentazione, indagini conoscitive e pubblicazione
di atti relativi alle stesse.
I servizi di tutela sanitaria
delle attivita' sportive e per la formazione, la qualificazione e l'
aggiornamento degli operatori socio - sanitari, saranno disciplinati con
provvedimenti legislativi di delega agli Enti locali nell' ambito della
attuazione della riforma sanitaria.
Nelle more dell' emanazione di
tali provvedimenti rimangono in vigore i principi stabiliti dalla Legge
Regionale 25- 6- 1973, n. 12.
ARTICOLO
9
(Impianti
sportivi)
Le provvidenze di cui all' art.
8, lettera a), della presente legge sono previste a favore di Comuni, Province,
loro Consorzi e Comunita' Montane con contributi in conto capitale nella misura
massima dell' 85% della spesa globale ammissibile.
Agli effetti del comma
precedente e' riconosciuta ammissibile una spesa per impianto sportivo nella
misura massima di 200 milioni di lire.
Le provvidenze di cui al
presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o
da altri Enti purche' la somma globale dei contributi non superi la misura dell'
85% previsto dal 1# comma del presente articolo.
ARTICOLO
10
(Contributi per impianti
sportivi ad Enti ed Associazioni)
Possono essere concessi
contributi in conto capitale, per impianti destinati ad uso pubblico, ad Enti ed
Associazioni di cui all' art. 7 lettera b)
della presente legge, nella misura massima del 30% della spesa ammissibile la quale non
puo' superare i 200 milioni.
Per gli impianti sportivi di
cui al presente articolo gli stanziamenti non possono superare il 20% della
somma globale disponibile, di cui al successivo art. 18, lettera c) - ultimo
comma.
Le provvidenze di cui al
presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o
da altri Enti, purche' la somma globale dei contributi non superi la misura del
30% previsto dal 1# comma del presente articolo.
ARTICOLO
11
(Criteri di assegnazione dei
contributi per gli impianti sportivi)
I contributi previsti dai
precedenti articoli 9 e 10 saranno
concessi secondo i seguenti criteri di priorita':
a) costruzione di impianti
polivalenti di base a larga utilizzazione per la pratica dell' attivita' motoria
e sportiva di massa e a basso costo di esercizio;
b) costruzione di impianti
comprensoriali da destinare ad uso consortile di vari
Comuni;
c) costruzione di impianti in
quartieri metropolitani a forte espansione demografica e con rilevante sviluppo
industriale.
ARTICOLO
12
(Iniziative per lo sport a
carattere sociale)
In applicazione dell' art. 8,
lettera b), della presente legge, la Regione concede contributi in misura non
superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Comuni,
Province, loro Consorzi, Comunita' Montane, nonche' a favore di Enti ed
Associazioni di cui alla lettera b) dell' art. 7 della presente
legge.
Gli interventi previsti dalla
lettera c) dell'art. 8 della presente legge vengono attuati attraverso
contributi, che non superino il 40% della spesa globale riconosciuta
ammissibile, a Istituti di livello universitario.
La Regione puo' assumere
direttamente, attraverso i suoi organi, iniziative analoghe a quelle del
comma precedente, su deliberazione
della Giunta e previo parere della Commissione Consiliare
competente.
ARTICOLO
13
(Presentazione delle
domande)
Per ottenere i contributi
previsti dagli artt.9 e 10 della presente legge, Comuni, Province, loro
Consorzi, Comunita' Montane, Enti ed Associazioni devono inoltrare domanda al
Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni
anno.
Le domande devono indicare i
tempi tecnici previsti per la realizzazione degli impianti e devono essere
corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione illustrativa sulla
tipologia della zona interessata con specifica indicazione degli impianti
esistenti, del loro uso e delle effettive necessita' ed utilita' delle opere da
realizzare in relazione alle finalita' della presente legge ed alla
compatibilita' con gli strumenti urbanistici della zona;
b) progetto di massima e
relazione tecnico – illustrativa delle caratteristiche degli impianti da
costruire e della loro ubicazione;
c) preventivo di spesa e piano
di finanziamento;
d) proposta di normativa per la
regolamentazione dell' uso e della gestione degli impianti.
Per gli impianti e le
attrezzature da essa promossi, la
Regione si avvale della consulenza tecnica del CONI.
Per ottenere i contributi di
cui all' art. 12 gli Enti e le Organizzazioni aventi diritto devono inoltrare
domanda entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Giunta
regionale.
Alla domanda devono essere
allegati il programma dell' iniziativa, il preventivo di spesa ed una relazione
illustrativa sui fini sociali che l' iniziativa stessa si
propone.
ARTICOLO
14
(Piano di riparto dei
contributi)
Entro 40 giorni dalla data di
scadenza della presentazione delle domande di cui all' art. 13, la Giunta
regionale predispone un piano per la distribuzione dei contributi per la
costruzione di impianti ed un piano di riparto dei contributi relativo alle
attivita', ed iniziative per la promozione sportiva a scopo
sociale.
Il piano per il riparto dei
contributi per la costruzione degli impianti, munito delle indicazioni di cui
alle lettere a), b), c), d) dell' articolo precedente, previo parere del
Comitato dello sport di cui all' art. 3 della presente legge, e' sottoposto,
entro il 31 luglio di ogni anno all' approvazione del Consiglio regionale dopo
l' esame da parte della Commissione consiliare competente.
Nella compilazione del piano,
al fine della ripartizione dei fondi, la Giunta regionale terra' conto dei
seguenti criteri di priorita':
1) entita' della popolazione
residente in ciascuna provincia;
2) indice di incremento
demografico;
3) particolare carenza di
impianti in comuni ad elevato tasso di urbanizzazione.
Il piano di riparto dei
contributi per le iniziative e le attivita' per la promozione dello sport come
servizio sociale, e' predisposto ed approvato dalla Giunta previo esame e parere
della Commissione consiliare competente, sentito il Comitato di cui all' art.
3.
ARTICOLO
15
(Programma di attivita'
realizzate direttamente dalla Regione)
Le attivita' e iniziative
promosse direttamente dalla Regione, ai sensi dell' art. 12 della presente
legge, sono approvate dalla Giunta previo esame e parere della Commissione
consiliare competente, sentito il Comitato di cui all' art.
3.
ARTICOLO
16
(Gestione degli
impianti)
Tutti gli impianti costruiti,
ampliati, attrezzati con i contributi regionali previsti dalla presente legge
sono aperti a tutti.
Gli enti locali e le
Associazioni destinatari dei contributi regoleranno con apposite norme la
utilizzazione e la gestione degli impianti previo parere del Comitato di cui
all' art. 6.
La gestione deve comunque avere
carattere sociale garantendovi la partecipazione di tutte le associazioni
democratiche del tempo libero riconosciute a livello nazionale ed esistenti a
livello provinciale.
ARTICOLO
17
(Direttive per la gestione
degli impianti)
La Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, impartisce le direttive per coordinare la
gestione degli impianti sportivi degli Enti locali sul territorio
regionale.
ARTICOLO
18
(Norme
finanziarie)
Per l' attuazione della
presente legge e' autorizzata per l' anno 1978 la spesa di L. 6 miliardi cui si
fa fronte come
segue:
Parte II -
SPESA
Cap. 140 " Costruzione,
ampliamento miglioramento e attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e
per attivita' dilettantistiche" L. 2.700.000.000
Cap. 313 "Promozione di
attività e iniziative dotazione di attrezzature e corsi di formazione 3° comma
lett. a)" L. 240.000.000
Cap. 314 "Studi, ricerche,
sperimentazioni e interventi diretti della Regione" L.
60.000.000
del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 1978, i cui stanziamenti sono incrementati di altri 3
miliardi, rispettivamente Cap. 140 per L. 2.700.000.000, Cap. 313 per L.
240.000.000 e Cap. 314 per L. 60.000.000.finanziati per una quota di pari
importo del Cap. 308 del bilancio 1977 "Fondo globale per il finanziamento di
leggi regionali in corso di adozione (605).
La competenza dello
stanziamento di L. 3.000.000.000 di cui al Cap. 308 del bilancio 1977 resta
assegnata all’esercizio 1977; la
corrispondente quota di l. 3.000.000.000, di cui ai Cap. 140 per 2.700.000.000,
Cap. 313 per L. 240.000.000 e Cap. 314 per L. 60.000.000,
resta assegnata alla competenza del
bilancio per l’esercizio 1978, ai sensi dell’ art. 39 della legge regionale n.
17 del 30 maggio 1977 "Norme sulla contabilità regionale"
Per gli oneri relativi agli
esercizi successivi si provvedera' con leggi di approvazione dei rispettivi
bilanci, ai sensi dell' art. 19 della suddetta Legge Regionale n. 17 del 30- 5-
1977.
Gli investimenti previsti per
finanziare la presente legge per gli anni 1979 e successivi vengono così
ripartiti in rapporto ai vari tipi
di investimento considerati:
a) una somma pari all' 8% dell'
investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L.
300.000.000.= per i contributi di cui al precedente art. 12, I comma;
b) una somma pari al 2% dell'
investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 60.000.000.=
per i contributi di cui al II comma e per l' attivita' di cui al III comma del
precedente art. 12;
c) tutta la somma rimanente per
i contributi di cui agli artt. 9 e 10 della presente legge.
ARTICOLO
19
(Abrogazione delle leggi
superate)
Con l' entrata in vigore della
presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
L. R. 30- 8- 1973, n.
24
L. R. 8- 1- 1975, n.
3
L. R. 20- 1- 1975, n.
9
L. R. 25- 1- 1975, n.
11
L. R. 7- 6- 1975, n.
54
ARTICOLO
20
(Norma
transitoria)
Per la prima applicazione le
richieste di contributo vanno presentate entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
I fondi disponibili sul
bilancio 1978 possono essere erogati dalla Giunta, con atti deliberativi da
assumere entro il 30 ottobre 1978 possono essere erogati dalla Giunta, con atti
deliberativi da assumere entro il 30 ottobre 1978, previo parere della
competente Commissione consiliare e, per quanto riguarda il piano di
finanziamento di costruzione degli impianti sportivi, con l' approvazione del
Consiglio regionale.
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Data a Bari, addì 21 Luglio
1978