Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Storica

Anno
1978
Numero
32
Data
21/07/1978
Abrogato
 
Materia
Sport - Tempo libero
Titolo
Istituzione del servizio sociale regionale per le attivita' motorie e sportive.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

ARTICOLO 1

(Premessa)

La Regione Puglia, in attuazione delle finalita' dell' art. 13 dello Statuto, considera lo sport un servizio sociale di primaria importanza, nell' ambito del sano impiego del tempo libero, per la formazione dell' uomo e del cittadino.

 

ARTICOLO 2

(Finalita' della legge)

La Regione, per contribuire a rendere effettivo tale servizio sociale, con le modalita' previste dalla presente legge e nell' ambito delle funzioni ad essa spettanti in relazione all' art.56  del DPR n. 616 del 24- 7- 1977, promuove la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, la istituzione di servizi per la tutela sanitaria delle attivita' sportive e per la formazione e qualificazione degli operatori socio – sanitari in campo sportivo.

La Regione promuove ed agevola altresi' ogni attivita' ed iniziativa tendente ad avviare, incrementare e consolidare la pratica sportiva di massa e l' associazionismo sportivo democratico.

 

ARTICOLO 3

(Comitato regionale - Composizione)

E' istituito il Comitato regionale dello sport, organo di consultazione e di proposta ai competenti organi regionali, per l' attuazione dei compiti previsti dall' art. 2 della presente legge.

Il Comitato e' composto da:

a) il membro della Giunta preposto alla materia che lo presiede;

b) tre Consiglieri regionali eletti dal Consiglio con voto limitato ad un solo nominativo;

c) un rappresentante per ciascuna delle cinque amministrazioni provinciali della Puglia;

d) un rappresentante per ciascuno dei cinque Comuni capoluoghi di provincia della Regione;

e) sei rappresentanti degli altri Comuni della Regione designati dall' ANCI pugliese, garantendo la presenza paritaria dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei Comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti e dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti;

f) il delegato regionale e i cinque Presidenti provinciali del CONI;

g) i coordinatori provinciali dell' educazione fisica e sportiva dei Provveditori agli Studi;

h) dieci rappresentanti di Enti di promozione sportiva o associazioni del tempo libero democratici, riconosciuti a livello nazionale ed esistenti in sede regionale nell' ambito delle designazioni dei rispettivi Enti;

i) tre rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dai rispettivi  organismi regionali;

l) cinque esperti, uno in problemi socio - sanitari, uno in attrezzature ed impianti sportivi, uno in problemi di assetto del territorio, uno in problemi socio - psico - pedagogici, un consulente tecnico - sportivo designato dal CONI, nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e previa consultazione della Commissione Consiliare competente;

m) un rappresentante designato dalla Federazione regionale dei medici sportivi;

n) tre rappresentanti delle Forze Armate, Esercito, Marina, Aeronautica, designati dai rispettivi comandi;

o) quattro rappresentanti delle Federazioni sportive aderenti al CONI, esistenti sul territorio regionale, designati dal Consiglio regionale del CONI;

p) un rappresentante dell' Associazione della Stampa Sportiva.

Il Comitato elegge nel suo seno due Vice Presidenti, con voto limitato ad uno.

Funge da segretario del Comitato un funzionario della Giunta.

Il Comitato si rinnova con l' elezione del Consiglio regionale, si riunisce almeno quattro volte l' anno ed ha sede presso la Giunta regionale.

 

ARTICOLO 4

(Indennita' previste per i componenti il Comitato regionale)

Ai componenti il Comitato regionale dello sport che non siano membri del Consiglio regionale sono corrisposte le indennita' di cui alla LR 24- 3- 1975, n. 27.

 

ARTICOLO 5

(Compiti del Comitato regionale)

I compiti del Comitato regionale, in attuazione dei programmi previsti dal successivo art. 8, sono:

a) proporre programmi pluriennali per la diffusione delle attivita' motorie e dello sport, esprimere pareri sui piani annuali per la costruzione degli impianti sportivi e per la promozione dei corsi di istruzione e dei Centri di formazione dei quadri direttivi e tecnici delle associazioni sportive;

b) esprimere il proprio parere sui piani annuali di sostegno finanziario e tecnico dei programmi degli Enti di promozione sportiva e del tempo libero e delle Federazioni sportive, le cui attivita' siano rivolte ad incrementare lo sport come servizio sociale;

c) predisporre, di intesa con i Comuni e le Province interessati, nonche' con gli organi distrettuali della scuola, le iniziative per lo sviluppo delle attivita' motorie e dello sport promosse nelle scuole e nei posti di lavoro;

d) partecipare alla eventuale elaborazione di piani di attivita' interregionale.

 

ARTICOLO 6

(Comitati provinciali e comunali)

Analogamente all' istituzione del Comitato regionale, le Province ed i Comuni, nell' ambito della loro piena autonomia, possono istituire Comitati provinciali e comunali cui saranno chiamati a partecipare Enti, Associazioni di promozione ed attivita' sportiva e del tempo libero e societa' sportive esistenti sul posto.

 

ARTICOLO 7

(Soggetti destinatari)

Destinatari dei benefici e delle provvidenze previsti dalla presente legge, ciascuno nell' ambito delle indicazioni per le singole iniziative, sono:

a) Comuni, Province, loro Consorzi, comprensori e Comunita' montane;

b) CONI, Enti di promozione sportiva, associazioni del tempo libero riconosciute a carattere nazionale e  presenti a livello regionale, Federazioni sportive, Societa' e associazioni sportive regolarmente costituite.

Sono escluse societa' ed associazioni che abbiano fini di lucro e speculazione e la cui attivita' non sia  rivolta ad incrementare lo sport come servizio sociale e come fatto culturale di massa.

I benefici previsti dalla precedente lettera b) potranno  essere ottenuti dai suddetti Enti ed Associazioni sulla  base di effettivi programmi di attivita' presentati e purche' rendano regolare conto del contributo previsto.

c) Istituti di livello universitario o altri analoghi, qualificati e specializzati per condurre studi, ricerche, indagini conoscitive, sperimentazione e documentazione.

 

ARTICOLO 8

(Programma di interventi ed attivita')

Il programma di attivita' previsto dalla presente legge e' organizzato sulla base della concessione di contributi, secondo le modalita' di cui agli articoli successivi, per:

a) la costruzione, l' ampliamento, il miglioramento e l' attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per  attivita' dilettantistiche;

b) la promozione di attivita' ed iniziative tendenti a sollecitare, promuovere e incrementare la pratica sportiva come igiene preventiva e rieducativa di massa, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori sportivi, dotazioni di  attrezzature tecniche, sportive e motorie;

c) la promozione di iniziative tendenti a sviluppare lo sport come servizio sociale e fatto culturale di  massa: incontri, convegni, studi, ricerche, sperimentazione, documentazione, indagini conoscitive e pubblicazione di atti relativi alle stesse.

I servizi di tutela sanitaria delle attivita' sportive e per la formazione, la qualificazione e l' aggiornamento degli operatori socio - sanitari, saranno disciplinati con provvedimenti legislativi di delega agli Enti locali nell' ambito della attuazione della riforma sanitaria.

Nelle more dell' emanazione di tali provvedimenti rimangono in vigore i principi stabiliti dalla Legge Regionale 25- 6- 1973, n. 12.

 

ARTICOLO 9

(Impianti sportivi)

Le provvidenze di cui all' art. 8, lettera a), della presente legge sono previste a favore di Comuni, Province, loro Consorzi e Comunita' Montane con contributi in conto capitale nella misura massima dell' 85% della spesa globale ammissibile.

Agli effetti del comma precedente e' riconosciuta ammissibile una spesa per impianto sportivo nella misura massima di 200 milioni di lire.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti purche' la somma globale dei contributi non superi la misura dell' 85% previsto dal 1# comma del presente articolo.

 

ARTICOLO 10

(Contributi per impianti sportivi ad Enti ed Associazioni)

Possono essere concessi contributi in conto capitale, per impianti destinati ad uso pubblico, ad Enti ed Associazioni di cui all' art. 7 lettera b)  della presente legge, nella misura massima del 30%  della spesa ammissibile la quale non puo' superare i 200 milioni.

Per gli impianti sportivi di cui al presente articolo gli stanziamenti non possono superare il 20% della somma globale disponibile, di cui al successivo art. 18, lettera c) - ultimo comma. 

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti, purche' la somma globale dei contributi non superi la misura del 30% previsto dal 1# comma del presente articolo.

 

ARTICOLO 11

(Criteri di assegnazione dei contributi per gli impianti sportivi)

I contributi previsti dai precedenti articoli 9 e 10  saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorita':

a) costruzione di impianti polivalenti di base a larga utilizzazione per la pratica dell' attivita' motoria e sportiva di massa e a basso costo di esercizio;

b) costruzione di impianti comprensoriali da destinare ad uso consortile di vari Comuni;

c) costruzione di impianti in quartieri metropolitani a forte espansione demografica e con rilevante sviluppo industriale.

 

ARTICOLO 12

(Iniziative per lo sport a carattere sociale)

In applicazione dell' art. 8, lettera b), della presente legge, la Regione concede contributi in misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Comuni, Province, loro Consorzi, Comunita' Montane, nonche' a favore di Enti ed Associazioni di cui alla lettera b) dell' art. 7 della presente legge.

Gli interventi previsti dalla lettera c) dell'art. 8 della presente legge vengono attuati attraverso contributi, che non superino il 40% della spesa globale riconosciuta ammissibile, a Istituti di livello universitario.

La Regione puo' assumere direttamente, attraverso i suoi organi, iniziative analoghe a quelle del comma  precedente, su deliberazione della Giunta e previo parere della Commissione Consiliare competente.

 

ARTICOLO 13

(Presentazione delle domande)

Per ottenere i contributi previsti dagli artt.9 e 10 della presente legge, Comuni, Province, loro Consorzi, Comunita' Montane, Enti ed Associazioni devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Le domande devono indicare i tempi tecnici previsti per la realizzazione degli impianti e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa sulla tipologia della zona interessata con specifica indicazione degli impianti esistenti, del loro uso e delle effettive necessita' ed utilita' delle opere da realizzare in relazione alle finalita' della presente legge ed alla compatibilita' con gli strumenti urbanistici della zona;

b) progetto di massima e relazione tecnico – illustrativa delle caratteristiche degli impianti da costruire e della loro ubicazione;

c) preventivo di spesa e piano di finanziamento;

d) proposta di normativa per la regolamentazione dell' uso e della gestione degli impianti.

Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi,  la Regione si avvale della consulenza tecnica del CONI.

Per ottenere i contributi di cui all' art. 12 gli Enti e le Organizzazioni aventi diritto devono inoltrare domanda entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale.

Alla domanda devono essere allegati il programma dell' iniziativa, il preventivo di spesa ed una relazione illustrativa sui fini sociali che l' iniziativa stessa si propone.

 

ARTICOLO 14

(Piano di riparto dei contributi)

Entro 40 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di cui all' art. 13, la Giunta regionale predispone un piano per la distribuzione dei contributi per la costruzione di impianti ed un piano di riparto dei contributi relativo alle attivita', ed iniziative per la promozione sportiva a scopo sociale.

Il piano per il riparto dei contributi per la costruzione degli impianti, munito delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell' articolo precedente, previo parere del Comitato dello sport di cui all' art. 3 della presente legge, e' sottoposto, entro il 31 luglio di ogni anno all' approvazione del Consiglio regionale dopo l' esame da parte della Commissione consiliare competente.

Nella compilazione del piano, al fine della ripartizione dei fondi, la Giunta regionale terra' conto dei seguenti criteri di priorita':

1) entita' della popolazione residente in ciascuna provincia;

2) indice di incremento demografico;

3) particolare carenza di impianti in comuni ad elevato tasso di urbanizzazione.

Il piano di riparto dei contributi per le iniziative e le attivita' per la promozione dello sport come servizio sociale, e' predisposto ed approvato dalla Giunta previo esame e parere della Commissione consiliare competente, sentito il Comitato di cui all' art. 3.

 

ARTICOLO 15

(Programma di attivita' realizzate direttamente dalla Regione)

Le attivita' e iniziative promosse direttamente dalla Regione, ai sensi dell' art. 12 della presente legge, sono approvate dalla Giunta previo esame e parere della Commissione consiliare competente, sentito il Comitato di cui all' art. 3.

 

ARTICOLO 16

(Gestione degli impianti)

Tutti gli impianti costruiti, ampliati, attrezzati con i contributi regionali previsti dalla presente legge sono aperti a tutti.

Gli enti locali e le Associazioni destinatari dei contributi regoleranno con apposite norme la utilizzazione e la gestione degli impianti previo parere del Comitato di cui all' art. 6.

La gestione deve comunque avere carattere sociale garantendovi la partecipazione di tutte le associazioni democratiche del tempo libero riconosciute a livello nazionale ed esistenti a livello provinciale.

 

ARTICOLO 17

(Direttive per la gestione degli impianti)

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, impartisce le direttive per coordinare la gestione degli impianti sportivi degli Enti locali sul territorio regionale.

 

ARTICOLO 18

(Norme finanziarie)

Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata per l' anno 1978 la spesa di L. 6 miliardi cui si fa fronte  come segue:

Parte II - SPESA

Cap. 140 " Costruzione, ampliamento miglioramento e attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per attivita' dilettantistiche" L. 2.700.000.000

Cap. 313 "Promozione di attività e iniziative dotazione di attrezzature e corsi di formazione 3° comma lett. a)" L. 240.000.000

Cap. 314 "Studi, ricerche, sperimentazioni e interventi diretti della Regione" L. 60.000.000

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1978, i cui stanziamenti sono incrementati di altri 3 miliardi, rispettivamente Cap. 140 per L. 2.700.000.000, Cap. 313 per L. 240.000.000 e Cap. 314 per L. 60.000.000.finanziati per una quota di pari importo del Cap. 308 del bilancio 1977 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione (605).

La competenza dello stanziamento di L. 3.000.000.000 di cui al Cap. 308 del bilancio 1977 resta assegnata  all’esercizio 1977; la corrispondente quota di l. 3.000.000.000, di cui ai Cap. 140 per 2.700.000.000, Cap. 313 per L. 240.000.000 e Cap. 314 per L. 60.000.000, resta assegnata  alla competenza del bilancio per l’esercizio 1978, ai sensi dell’ art. 39 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 "Norme sulla contabilità regionale"

Per gli oneri relativi agli esercizi successivi si provvedera' con leggi di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell' art. 19 della suddetta Legge Regionale n. 17 del 30- 5- 1977.

Gli investimenti previsti per finanziare la presente legge per gli anni 1979 e successivi vengono così ripartiti in rapporto ai vari tipi  di investimento considerati:

a) una somma pari all' 8% dell' investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 300.000.000.= per i contributi di cui al precedente art. 12, I comma;

b) una somma pari al 2% dell' investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 60.000.000.= per i contributi di cui al II comma e per l' attivita' di cui al III comma del precedente art. 12;

c) tutta la somma rimanente per i contributi di cui agli artt. 9 e 10 della presente legge.

 

ARTICOLO 19

(Abrogazione delle leggi superate)

Con l' entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

L. R. 30- 8- 1973, n. 24

L. R. 8- 1- 1975, n. 3

L. R. 20- 1- 1975, n. 9

L. R. 25- 1- 1975, n. 11

L. R. 7- 6- 1975, n. 54

 

ARTICOLO 20

(Norma transitoria)

Per la prima applicazione le richieste di contributo vanno presentate entro venti giorni dall'entrata in  vigore della presente legge.

I fondi disponibili sul bilancio 1978 possono essere erogati dalla Giunta, con atti deliberativi da assumere entro il 30 ottobre 1978 possono essere erogati dalla Giunta, con atti deliberativi da assumere entro il 30 ottobre 1978, previo parere della competente Commissione consiliare e, per quanto riguarda il piano di finanziamento di costruzione degli impianti sportivi, con l' approvazione del Consiglio regionale.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 21 Luglio 1978