TITOLO I
APPLICAZIONE DELLA LEGGE
ARTICOLO 1
(Limiti)
Le norme della presente legge si applicano alle opere pubbliche, o
di pubblico interesse, che si realizzano nel territorio regionale, con o senza
l' intervento finanziario della Regione, con esclusione delle opere di
competenza dello Stato.
TITOLO II
INTERVENTO FINANZIARIO REGIONALE
ARTICOLO 2
(Contributi regionali)
L' intervento finanziario della Regione nel settore delle opere
pubbliche o di pubblico interesse e' regolato dalle norme del presente TITOLO.
ARTICOLO 3
(Soggetti)
I soggetti che possono ottenere finanziamenti regionali, ai sensi
della presente legge, sono in ordine prioritario:
a) i Comuni;
b) le Province;
c) le Comunita' Montane;
d) gli Enti ospedalieri;
e) i Consorzi dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e
b);
f) gli altri Enti che per Statuto svolgono attivita' di
pubblico interesse.
ARTICOLO 4
(Opere)
Le opere ammissibili a contributo regionale sono:
A - IDRAULICA
Sistemazioni idrauliche, idraulico - agrarie, idraulico -
forestali, opere idrauliche per la salvaguardia degli abitati e delle opere
pubbliche, opere lacuali, fluviali;
acquedotti e opere connesse; fognature e opere connesse; opere per
l' irrigazione.
B - TRASPORTI
Strade, porti, opere marittime, aeroporti, ferrovie e opere
connesse.
C - EDILIZIA
Edilizia residenziale pubblica, direzionale e terziaria; edilizia
scolastica, opere e servizi socio - assistenziali e sanitari, ospedali;
impianti per lo sport, il turismo, il tempo libero.
D - DIFESA DELL' AMBIENTE
Opere per il disinquinamento dell' aria, delle acque, del suolo;
impianti di depurazione dei rifiuti liquidi e solidi, comprese le opere per il
loro smaltimento o riutilizzazione, opere igieniche (cimiteri, mattatoi,
stalle, impianti di stabulazione, mercati, bagni pubblici).
E - TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI FONTI ENERGETICHE
Linee elettriche, oleodotti, gasdotti, etc.
F - URBANIZZAZIONE (ALTRE OPERE)
Impianti di pubblica illuminazione, reti urbane di distribuzione
di gas, parchi urbani e giardini, infrastrutture per zone destinate, dagli
strumenti urbanistici, all' industria e all' artigianato, opere assimilabili.
G - OPERE DIVERSE (ALTRE OPERE DI PUBBLICO INTERESSE)
Ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da
calamita' naturali (alluvioni, piene, frane, mareggiate, terremoti, ecc.) opere
di difesa, di consolidamento, di
trasferimento di centri abitati o di singole opere; adeguamento, sistemazione
di edifici di proprieta' privata da utilizzare per pubblici servizi, con vincolo di destinazione non inferiore a
20 anni.
Gli interventi possono riguardare: la costruzione ex novo delle
opere, ovvero l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, il
miglioramento, la sistemazione e
riattamento di opere e immobili esistenti, ovvero l' acquisizione di immobili.
Sono altresì ammissibili a contributo regionale, i lavori per:
a) la salvaguardia statica di
opere di interesse artistico e storico, di cui alla legge statale 1- 6- 1939,
n. 1089, ferme restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle
procedure ed esecuzione di questi ultimi interventi;
b) la manutenzione straordinaria
di opere di edilizia scolastica, compresa scuola materna, asili nido, edilizia ospedaliera,
opere stradali, compresa segnaletica stradale, opere idrauliche e di bonifica.
ARTICOLO 5
(Modalita' di intervento
finanziario)
L' intervento finanziario regionale puo' avvenire con le seguenti
modalita':
a) in conto capitale: in unica
soluzione, o in piu' rate annuali, distribuite per gli anni di validita' del
bilancio poliennale regionale;
b) mediante contributi
pluriennali: in misura costante annua, per durata variabile da un minimo di 20
anni ad un massimo di 35 anni.
L' intervento finanziario in conto capitale puo' coprire, fino ad
un massimo del 100%, le spese riconosciute necessarie per la realizzazione
dell' opera a termini del successivo art. 6.
I contributi annui costanti vengono concessi fino alla misura
massima percentuale necessaria per coprire tutte le spese per l' ammortamento
del mutuo, alle condizioni stabilite dalla Cassa DDPP salvo quanto disposto dal
successivo comma.
Nel caso in cui la Cassa DDPP abbia fatto conoscere la propria
indisponibilita', sia pure provvisoria, alla concessione del mutuo, il
contributo di cui al precedente punto b), per i soggetti di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e), del precedente art. 3, potra' essere concesso nella
misura necessaria a coprire l' onere di ammortamento del mutuo alle condizioni
praticate da diverso istituto mutuante.
Al maggiore onere derivante si fara' fronte con fondi da prelevare
da apposito capitolo del Bilancio regionale.
ARTICOLO 6
(Spese ammissibili a contributo)
Le spese ammissibili a contributo sono quelle necessarie per:
1) esecuzione di lavori impianti
e forniture;
2) acquisizione di immobili
compresi oneri connessi, come da disposizioni di legge vigenti in materia;
3) IVA nella misura come per
legge;
4) arredamento fisso a mobile;
5) spese generali in misura proporzionale
a quelle effettivamente sostenute, per lavori, impianti, forniture,
acquisizione di immobili (valutate al netto dell' eventuale aumento d' asta)
tenuto conto dei compensi per revisione prezzi;
6) indennita' ad Enti e privati,
connesse alla realizzazione delle opere pubbliche.
Le spese generali comprendono i compensi di progettazione,
direzione lavori, contabilita' e collaudo delle opere, nonche' le spese per le
indagini necessarie per la realizzazione dell' opera e spese a questa
assimilabili.
Le spese generali ammissibili a contributo sono liquidate all'
ente interessato, a forfait.
Le stesse non possono superare in ogni caso i seguenti valori
limite:
10% per importi fino a L.
100.000.000;
5% per importi oltre L.
2.000.000.000.
Per importi intermedi si applicano percentuali interpolate
linearmente fra i suddetti valori limite.
Gli stessi valori limite sono ridotti del 50% quando alla
progettazione e direzione lavori provvedono tecnici dipendenti degli Enti
interessati.
Il prelievo di somme per spese generali puo' avvenire nella misura
massima del 50% subito dopo l' approvazione del progetto.
Nel caso di progetti stralcio i suddetti valori limite si
intendono comprensivi anche delle spese per la compilazione del progetto generale
di massima ovvero dell' eventuale aggiornamento dello stesso.
Sono altresì ammissibili a contributo per una stessa opera le
eventuali maggiori spese, per:
a) gare in aumento, a seguito di
licitazioni private o appalti - concorso;
b) revisione prezzi, compresa IVA
relativa e riserve non imputabili a fatti od omissioni dell' Ente beneficiario
del contributo;
c) lavori di variante e
suppletivi riconosciuti necessari per la funzionalita' dell' opera, da parte
della Giunta regionale, comunque dovuti a fatti e circostanze non prevedibili
al momento della progettazione.
ARTICOLO 7
(Piani e programmi)
L' intervento finanziario regionale in materia di opere pubbliche
o di pubblico interesse, avviene mediante << Piani pluriennali >>,
articolati per settori, tipologia e aree di intervento ed approvati dal
Consiglio regionale.
Nel quadro di tali piani la Giunta regionale, sentita la
competente Commissione Consiliare, formula ed approva i programmi annuali di
finanziamento tenuto anche conto delle disponibilita' annuali di bilancio e dei
programmi pluriennali di attuazione( PPA), approvati dagli Enti obbligati, ai
sensi dell' art. 13 della legge 28- 1- 1977, n. 10.
I piani pluriennali e i programmi annuali di finanziamento di
opere pubbliche sono predisposti da un gruppo di lavoro intersettoriale
nominato dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale relazione sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche gia' finanziate in sede di presentazione al Consiglio regionale
del bilancio annuale.
ARTICOLO 8
(Concessione del contributo)
I contributi regionali sono concessi dal Presidente della Giunta
regionale con proprio decreto.
Quando trattasi di contributi pluriennali in misura costante
annua, il decreto di concessione e' emesso anche in mancanza di progetto approvato
entro 30 giorni dalla data di approvazione del programma annuale di
finanziamento in favore della Cassa DDPP alle condizioni da questa praticate al
momento della emissione del decreto.
Negli altri casi il decreto e' emesso dopo l' approvazione del
relativo progetto.
Ove dovessero ricorrere le circostanze di cui al penultimo comma
dell' art. 5 sub a) - sara' emesso successivo decreto di rettifica.
I contributi finanziari decadono se entro 12 mesi dalla
comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, l' Ente
interessato non presenta all' Assessorato ai LLPP il provvedimento di
approvazione del progetto, completo degli elaborati tecnici.
I fondi che si renderanno disponibili per effetto delle decadenze
avvenute ai sensi del precedente comma verranno utilizzati nell' ambito dei
programmi di intervento degli esercizi finanziari successivi con apposito
provvedimento della Giunta regionale.
La Giunta regionale puo' autorizzare, a richiesta degli Enti
interessati, la devoluzione del contributo accordato, in favore di opere
diverse da quelle finanziate purche' nell' interesse dello stesso Ente, e a
condizione che cio' non comporti maggiorazione dell' impegno gia' assunto e
sempre che tali opere non siano in contrasto con il Piano pluriennale di cui
all'articolo 7.
ARTICOLO 9
(Erogazione del contributo)
a) Contributi in conto capitale.
I contributi in conto capitale, quando si tratti dei soggetti di
cui ai punti a), b), c), del precedente art. 3, sono accreditati per l' intero
loro ammontare, salvo diverse disposizioni legislative speciali a favore degli
enti interessati e depositati su appositi conti correnti, intestati agli enti
stessi, presso la Tesoreria della Regione Puglia.
Quando l' intervento finanziario in conto capitale e' rateizzato,
la sua erogazione avviene secondo rate annuali, salvo quanto disposto dall'
ultimo comma del presente articolo sub a).
In questi casi l' opera potra' essere realizzata in unica
soluzione, tenuto conto dell' importo complessivo ammesso a contributo.
Gli Enti beneficiari assumono ogni responsabilita' in ordine al
vincolo di destinazione dei fondi stessi.
L' Istituto di credito presso il quale e' effettuato il deposito
provvede al pagamento delle spese, su ordini emessi dall’Ente competente, corredati dalla documentazione
giustificativa, approvata dallo stesso Ente.
Sulla documentazione non e' richiesto alcun parere, controllo, o
visto da parte degli organi regionali.
Il pagamento delle somme regolarmente autorizzate avviene
direttamente in favore dei destinatari interessati.
Nel caso di finanziamento pluriennale, potra' farsi luogo, a
richiesta dell' Ente interessato, all' accreditamento anticipato delle rate
annuali quando cio' sia giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori e
sia compatibile con le disponibilita' di cassa della Regione.
b) Contributi costanti annuali.
I contributi in annualita' sono erogati direttamente agli Enti
interessati, a decorrere dall'impegno di spesa
della prima annualita', quando gli Enti stessi facciano fronte alla spesa con mezzi propri, ovvero
agli Istituti mutuanti, con decorrenza
dalla data di inizio dell' ammortamento
dei mutui.
TITOLO III
PROCEDURE
ARTICOLO 10
(Modalita' di realizzazione delle
opere)
Alla realizzazione delle opere gli Enti provvedono in uno dei modi
seguenti:
a) direttamente, mediante appalto, con affidamento della
progettazione e direzioni lavori ai propri uffici tecnici ovvero a liberi
professionisti;
b) in concessione, con affidamento della progettazione ed
esecuzione delle opere, comprese procedure di esproprio, a Enti, imprese e
consorzi di imprese, cooperative e loro consorzi, sulla base di apposite
convenzioni.
L' affidamento in concessione avviene mediante pubblico bando, su
schema tipo, da approvare dalla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Alle opere di acquedotto, sia interne che esterne, ai centri
abitati, provvede l' Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, in base ad apposite
convenzioni, sempre che si tratti di centri alimentati da detto EAAP.
Allo stesso EAAP possono essere affidate in esecuzione mediante
convenzione, opere di fognatura nera, impianti epurativi, opere di fognatura
pluviale.
ARTICOLO 11
(Approvazione dei progetti)
I progetti di opere pubbliche di competenza dei soggetti di cui ai
punti a), b), c) ed e) del precedente art. 3 sono approvati dai rispettivi
organi competenti, salvo i pareri previsti dalla vigente legislazione in
materia.
Sui progetti va comunque acquisito il preventivo parere del
dirigente dell' Ufficio Tecnico dell' Ente interessato, e nel caso di opere
igienico - sanitarie anche quello dell' Ufficiale sanitario.
In mancanza di un proprio Ufficio Tecnico, o nel caso in cui il
progetto non rientri nella competenza professionale del dirigente dell' Ufficio
Tecnico dell' Ente, il parere sul progetto e' espresso, entro 30 giorni dalla
data della richiesta, dal competente Ufficio del Genio Civile.
Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma il parere
si considera favorevole.
I progetti di importo superiore a L. 500 milioni devono acquisire
il preventivo parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, sempre che
si tratti di progetti generali completi.
Non sono soggetti al parere del CRTA, anche se di importo
superiore a L. 500 milioni, i progetti stralcio, quando questi si riferiscono a
progetti generali gia' esaminati favorevolmente da parte del CRTA e non ne
modificano la natura e le caratteristiche essenziali.
I pareri favorevoli senza osservazioni del CRTA sono comunicati
immediatamente agli Enti interessati.
I progetti concernenti lavori soggetti a particolare normativa in
materia di edilizia asismica e di consolidamento e trasferimento degli abitati devono
acquisire in ogni caso il preventivo visto di autorizzazione da parte del
competente Ufficio del Genio Civile da
richiamare espressamente nella delibera
di approvazione del progetto.
Le deliberazioni di approvazione dei progetti di opere pubbliche
emesse da Comuni, Province, Comunita' Montane e loro consorzi sono esecutive ai
sensi dell' art. 130 della Costituzione.
I progetti di opere pubbliche o di pubblico interesse di
competenza dei soggetti diversi da Comuni, Province, Comunita' montane e loro
consorzi, sono approvati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
parere del coordinatore dell' Ufficio del Genio Civile competente, ovvero del
CRTA, nel caso di progetti generali e completi
di importo superiore a L. 500.000.000.
Per i progetti stralcio, che non modificano la natura e le
caratteristiche essenziali del progetto generale approvato, il parere e'
espresso dal coordinatore dell' Ufficio del Genio Civile competente.
ARTICOLO 12
(Affidamento dei lavori)
Alla esecuzione di opere pubbliche realizzate direttamente dagli
Enti interessati si provvede mediante imprese iscritte all' Albo nazionale dei
costruttori, ovvero a mezzo di ditte artigiane, iscritte alla Camera di
Commercio, quando l' importo dei lavori
non superi i 100.000.000.=
All' appalto dei lavori si procede mediante licitazione privata,
appalto concorso, gara ufficiosa con offerta prezzi, nel rispetto della
legislazione vigente.
Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'
art. 1, lett. a), della legge 2- 2- 1973, n. 14, i lavori possono essere
aggiudicati sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed in
aumento, salvo approvazione del Presidente della Giunta regionale, previo
parere del Genio Civile competente per territorio, nel caso di offerta in
aumento e di opera ammessa a finanziamento regionale.
L' offerta risultata piu' vantaggiosa in sede di gara puo' essere
migliorata prima della stipula del contratto.
Sulle maggiori spese conseguenti la gara in aumento, regolarmente
approvata, la Giunta regionale puo' concedere il contributo integrativo della
Regione.
Ai soggetti di cui al precedente art. 3, esclusi quelli di cui
alla lettera f) e' consentito l' affidamento dei lavori a trattativa privata
nei casi di somma urgenza in dipendenza di speciali ed eccezionali circostanze,
ovvero quando si tratti di lotti di lavoro da realizzare in prosecuzione di
altri lotti gia' ultimati od ancora in corso.
Nel caso di lavori ultimati e' necessario che si verifichino le
seguenti condizioni:
a) i nuovi lavori siano affidati
al titolare del precedente appalto;
b) i nuovi lavori siano simili e
complementari per natura a quelli oggetto del precedente appalto;
c) non sia trascorso un triennio
dalla conclusione del contratto di appalto precedente;
d) l' importo dei nuovi lavori
non sia superiore al doppio di quello dell' appalto precedente;
e) l' impresa sia in possesso dei
requisiti di idoneita' generale e tecnica prescritti dall' Albo nazionale dei
costruttori;
f) nel bando del precedente
appalto sia stata indicata la possibilita' di ricorrere alla trattativa privata
per i lotti successivi. Nel caso di lavori in corso devono ricorrere le
circostanze di cui ai precedenti punti a), b), d), e).
L' affidamento dei lavori a trattativa privata puo' avvenire solo
sulla base di progetti aggiornati nei prezzi, con offerta in ribasso.
Sull' affidamento dei lavori a trattativa privata decide l' Ente
interessato, senza alcun preventivo parere regionale, con apposita delibera da
approvare dal competente organo di controllo.
Sulla congruita' dell' offerta posta a base della trattativa
privata, si esprimono, a richiesta dell' organo di controllo, i competenti
uffici dell' Assessorato regionale ai LLPP ovvero, nel caso di appalti di
importo superiore a L.500.000.000, il CRTA.
In caso di appalto - concorso o di gara con offerta prezzi, l'
offerta piu' vantaggiosa e' prescelta da apposita Commissione presieduta dal
rappresentante dell' Ente che ha bandito il concorso.
La composizione della Commissione e' stabilita di volta in volta
dall' Ente interessato.
Nel caso di lavori affidati in delega o in concessione ad altro
Ente, la Commissione di cui ai precedenti commi
deve comprendere, tra i componenti, il rappresentante dell' Ente
concedente o delegante.
ARTICOLO 13
(Lavori di variante e suppletivi)
Le perizie di variante e suppletive, pure comprensive di nuovi
prezzi, e tutti gli atti inerenti la gestione tecnico - amministrativa delle
opere, esclusa la revisione definitiva dei prezzi, sono approvati dagli Enti interessati
con le stesse procedure previste nella presente legge per l' approvazione dei
progetti.
Le perizie di variante e suppletive possono utilizzare, senza
preventive autorizzazioni, le economie realizzate nel corso dei lavori, ferma
restando la funzionalita' dell' opera.
Per le perizie di variante e suppletive di importo superiore a L.
500.000.000 il parere del CRTA e' sostituito da quello del Coordinatore dell'
Ufficio del Genio Civile competente, quando non vengano alterate la natura e la
funzionalita' dell' opera rispetto alle previsioni del progetto originario
approvato.
Sulla ammissibilità a contributo regionale delle eventuali
maggiori spese connesse a perizie di variante e suppletive decide la Giunta
regionale.
ARTICOLO 14
(Rendiconto finale)
Gli Enti beneficiari dei contributi regionali comunicano al
Presidente della Giunta, semestralmente, con scadenza al 30 giugno e al 30
dicembre lo stato di attuazione delle opere ammesse a contributo e trasmettono,
a conclusione dei lavori, la contabilita' finale degli stessi entro i termini
fissati dai contratti di appalto.
Unitamente alla contabilita' finale dei lavori appaltati gli Enti
trasmettono al Presidente della Giunta, per ogni operazione eseguita, il
rendiconto delle spese sostenute con la dimostrazione della utilizzazione delle
somme accreditate o dei finanziamenti concessi.
Le opere ammesse a contributo regionale sono soggette a collaudo a
termini del successivo art. 25.
Il Presidente della Giunta con apposito provvedimento approva i
certificati di collaudo e, sulla base di quelle risultanze e dei rendiconti di
cui al secondo comma del presente articolo, accerta la spesa definitiva da
ammettere a contributo regionale.
Non saranno ammesse a contributo le spese eccedenti l' importo
totale impegnato per la realizzazione dell' opera ne' comunque i maggiori costi
derivanti da ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori o da
inadempienze dell'Ente o del Direttore
dei lavori.
TITOLO IV
LAVORI DI COMPETENZA REGIONALE
ARTICOLO 15
(Opere)
Sono di competenza regionale le opere pubbliche che riguardano:
1) il patrimonio e il demanio
della Regione;
2) le opere gia' di competenza
dello Stato, attribuite alla Regione;
3) le opere definite di interesse
regionale dalla Giunta regionale o da legislazione speciale.
Sono altresì di competenza regionale i lavori interessanti immobili di proprieta' non
regionale, ma in uso o gestione alla Regione.
Alla esecuzione delle suddette opere provvede l' Assessorato
competente:
- direttamente a mezzo degli uffici
del Genio Civile;
- in concessione con affidamento
della progettazione ed esecuzione dei lavori da Enti, imprese, consorzi di
imprese, cooperative e loro consorzi, sulla base di apposite convenzioni
approvate dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente
Commissione Consiliare.
Gli uffici del Genio Civile possono provvedere alla esecuzione di
opere pubbliche di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 3 per
incarico della Giunta regionale, purche' si tratti di opere ammesse a contributo,
in conto capitale, nella misura del 100%.
Le spese ammissibili a finanziamento sono tutte quelle comprese
nel precedente art. 6 a meno delle spese generali, quando l' opera e'
progettata, diretta e collaudata da uffici della Regione.
ARTICOLO 16
(Compilazione e approvazione dei
progetti)
I progetti delle opere affidate in esecuzione agli uffici del
Genio Civile sono compilati, senza compensi, da tecnici regionali degli stessi uffici,
secondo le rispettive competenze professionali ovvero per opere di particolare
rilevanza tecnica, previa deliberazione motivata dalla Giunta regionale, e per
mandato della stessa, da liberi professionisti dietro pagamento dell' onorario
professionale così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in
materia.
I progetti sono approvati dal Presidente della Giunta regionale,
su parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, quando si tratti di
opere di importo superiore a L. 300.000.000.
ARTICOLO 17
(Procedure)
Quando i lavori sono eseguiti direttamente, alla loro
realizzazione si provvede mediante appalto o in economia con contratti di
cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa da esperire in uno dei modi previsti
dalle leggi vigenti.
L' importo dei lavori da eseguire in economia non puo' superare L.
500.000.000.
Se la gara si tiene con il metodo di cui all'art. 1, lett. a),
della legge 2- 2- 1973, n. 14, i lavori possono essere aggiudicati sin dal
primo esperimento, al migliore offerente, anche se trattasi di unica offerta in
aumento, salvo l' approvazione del Presidente della Giunta regionale, previo
parere del Genio Civile competente per territorio, nel caso di offerta in
aumento.
Sulla eventuale maggiore spesa decide la Giunta regionale.
E' consentito l' affidamento dei lavori a trattativa privata
quando ricorrano le circostanze previste dall' art. 12.
La valutazione di tali circostanze, unitamente alla congruita'
dell' offerta, e' demandata:
a) al Presidente della Giunta
regionale, quando trattasi di appalti di importo superiore a L. 300.000.000;
b) al Coordinatore dell' Ufficio,
che provvede alla esecuzione dell' opera, negli altri casi.
Le perizie di varianti e suppletive, comprensive di eventuali
nuovi prezzi, sono approvate con apposito provvedimento dal Coordinatore dell'
Ufficio che esegue l' opera quando sia assicurata, senza maggiore spesa, la
realizzazione del programma costruttivo del progetto approvato, anche se con
utilizzazione delle somme rivenienti da eventuali ribassi d' asta, imprevisti,
economie di lavori e forniture.
Nei casi diversi le perizie di variante e suppletive sono
approvate dal Presidente della Giunta regionale, previo parere tecnico,
espresso dal Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, per i progetti di
importo superiore a L.300.000.000.=
Sulla eventuale maggiore spesa decide la Giunta regionale.
Le sospensioni dei lavori e le eventuali proroghe della data di
ultimazione degli stessi sono definite dal competente Coordinatore dell'Ufficio
che esegue l' opera, entro limiti e forme tali da non provocare, a nessun
titolo, maggiori oneri finanziari per la Regione.
Nei casi diversi la competenza e' del Presidente della Giunta
regionale.
Quando i lavori sono eseguiti in economia, i relativi fondi sono
accreditati al Coordinatore dell' Ufficio del Genio Civile competente presso la
Tesoreria Provinciale della Regione.
A conclusione dei lavori il Coordinatore dell'Ufficio che ha
eseguito l' opera rassegna al Presidente della Giunta la contabilita' finale
dei lavori, per i provvedimenti di collaudo ai sensi del successivo art. 25.
TITOLO V
NORME GENERALI
ARTICOLO 18
(Dichiarazione di pubblica
utilita' e di urgenza ed indifferibilita')
Il Provvedimento di approvazione dei progetti di opere pubbliche o
di pubblico interesse, emesso nei modi e termini previsti nei precedenti
articoli, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di
urgenza e indifferibilita' dei lavori, ove tali effetti non siano stati
previsti nelle leggi di finanziamento
delle opere stesse.
Gli effetti di pubblica utilita' e di urgenza e indifferibilita'
cessano se le opere non hanno avuto inizio nel biennio successivo alla data di
approvazione del progetto.
Il provvedimento di approvazione del progetto deve fissare i termini
di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nel caso di
acquisizione di immobili.
ARTICOLO 19
(Acquisizione delle aree)
Le aree necessarie alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico
interesse, anche se non ammesse a finanziamento regionale, vanno acquisite
mediante esproprio, nel rispetto delle norme e procedure vigenti in materia.
Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni comunque
attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza e indifferibilita'
dei lavori, qualunque siano le opere ed i soggetti interessati.
Il Presidente della Giunta regionale esercita altresì le funzioni
amministrative in ordine ai procedimenti espropriativi, ivi comprese le
occupazioni temporanee di urgenza, le determinazioni delle indennita' e delle
retrocessioni, e relativi atti preparatori, per tutte le opere di competenza
regionale e per quelle non ricadenti nella delega di cui al successivo art.20.
ARTICOLO 20
(Deleghe)
In aggiunta alle funzioni attribuite ai Comuni dall' art. 106 del
DPR 24- 7- 1977, n. 616 e dall' art. 3
della legge 3- 1- 1978, n. 1, sono delegate ai Comuni le funzioni
amministrative concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza e di relativi
atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilita' da
eseguire nel territorio comunale da parte di qualunque soggetto.
Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative
concernenti la determinazione della misura delle indennita' di esproprio, la
pronuncia degli espropri ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere
pubbliche da realizzare nel territorio comunale, da chiunque eseguite, comprese
quelle da realizzare nell' ambito dei piani di zona per l' edilizia economica e
popolare e dei piani per gli insediamenti produttivi.
Sulle eventuali opposizioni od osservazioni prodotte dagli
interessati, ai sensi e nei modi dell' art. 10 della legge 22- 10- 1971, n.
865, si pronuncia, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale.
Le pronunce sono vincolanti per gli Enti delegati.
Qualora l' opera interessi il territorio di piu' Comuni, le
funzioni delegate, con il presente articolo, sono esercitate dalla Provincia.
Nel caso di opere interessanti il territorio di piu' province, si
applicano le norme di cui al precedente art. 19.
ARTICOLO 21
(Disciplina degli appalti)
Gli appalti delle opere pubbliche comunque ammesse a finanziamento
regionale sono disciplinate dalle norme del Capitolato Generale di appalto
relative alle opere di conto dello Stato approvato con DPR 16- 7- 1962, n.
1063, e dalle norme statali vigenti in materia, purche' non in contrasto con
quelle regionali.
ARTICOLO 22
(Revisione prezzi)
La revisione dei prezzi contrattuali delle opere previste dalla
presente legge e' disciplinata dalle norme
della legge regionale 5 settembre 1977, n. 29.
ARTICOLO 23
(Anticipazione alle imprese)
E' consentita in favore dell' impresa aggiudicataria dei lavori la
concessione di una anticipazione sul prezzo netto delle opere appaltate nella
misura massima del 20% dello stesso prezzo.
La concessione dell' anticipazione e' deliberata dalla Giunta
regionale nel rispetto delle modalita' e procedure previste dalle leggi dello
Stato.
Il recupero della somma anticipata puo' essere effettuato dopo la
esecuzione della meta' dell' importo netto dei lavori appaltati.
ARTICOLO 24
(Nuovi prezzi)
Gli eventuali nuovi prezzi da definire nel corso dei lavori vanno
riferiti alla data dell' accordo che deve risultare da apposito verbale
fiscalmente registrato.
ARTICOLO 25
(Collaudo delle opere)
Per il collaudo delle opere pubbliche o di pubblico interesse,
comunque finanziate dalla Regione, e' istituito l' Albo regionale dei
Collaudatori.
All' Albo possono essere iscritti, a richiesta, e nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposita delibera, i seguenti
liberi professionisti o pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza:
- ingegneri, architetti, geologi,
dottori in chimica, dottori in agraria, geometri, periti industriali.
L' Albo e' approvato e aggiornato con delibera della Giunta.
Il collaudo di un' opera puo' essere affidato a conclusione dei
lavori o in corso d' opera.
Per opere di particolare importanza puo' essere nominata una
Commissione di collaudo comprendente funzionari amministrativi in servizio
presso l' Amministrazione regionale.
Per i lavori di importo non superiore a Lire 50 milioni, il
certificato di collaudo puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.
Il collaudo di un' opera pubblica costituisce prestazione
professionale anche per i dipendenti della Regione e va retribuita direttamente
agli interessati in base alla tariffa professionale dell' Ordine cui il
collaudatore ha titolo per appartenere.
Alla nomina del collaudatore e della Commissione di collaudo
provvede il Presidente della Giunta regionale. Lo stesso Presidente approva i
certificati di collaudo o di regolare esecuzione, ed accerta, in base ai
rendiconti, la spesa definitiva facente carico alla Regione o ammissibile a
contributo regionale.
ARTICOLO 26
(Autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di impianti elettrici)
Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative
attribuite alla Regione in materia di autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di impianti elettrici.
L' autorizzazione, provvisoria o definitiva, e' concessa con
decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito del parere del competente
Ufficio del Genio Civile e dei nulla - osta, o consensi di massima, degli Enti
previsti dal TU 11- 12- 1933, n. 1775.
Le domande di autorizzazione che comportino espropriazione o
asservimenti devono essere anche notificate, a cura dell' Ente interessato, con
le modalita' e nei termini previsti dall'art. n. 111 del richiamato TU n. 1775, ai proprietari
degli immobili interessati dai
procedimenti coattivi.
In questi casi si puo' prescindere dagli adempimenti prescritti
dall' art. 10 della legge 22- 10- 1971, n. 865.
ARTICOLO 27
(Norme transitorie)
I soggetti di cui alla lettera f) del precedente art. 3, possono
beneficiare delle condizioni previste dal penultimo comma dell' articolo 5
della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare,
per utilizzare i contributi pluriennali gia' concessi, negli esercizi
finanziari precedenti alla entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 28
(Delega all' Assessore)
L' Assessore ai LLPP, se delegato dal Presidente della Giunta
regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.
ARTICOLO 29
(Abrogazioni)
Sono abrogati:
la legge regionale 21-
1- 1974 n. 2; la legge regionale 6- 1976 n. 16; gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 del regolamento regionale 23- 7- 74 n. 3 e ogni altra
legge o disposizione in contrasto con le
norme della presente legge.
Data a Bari, addì 12 agosto 1978