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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
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Legge Storica

Anno
1978
Numero
37
Data
12/08/1978
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
Norme in materia di lavori pubblici.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

TITOLO I

APPLICAZIONE DELLA LEGGE

ARTICOLO 1

(Limiti)

Le norme della presente legge si applicano alle opere pubbliche, o di pubblico interesse, che si realizzano nel territorio regionale, con o senza l' intervento finanziario della Regione, con esclusione delle opere di competenza dello Stato.

TITOLO II

INTERVENTO FINANZIARIO REGIONALE

ARTICOLO 2

(Contributi regionali)

L' intervento finanziario della Regione nel settore delle opere pubbliche o di pubblico interesse e' regolato dalle norme del presente TITOLO.

ARTICOLO 3

(Soggetti)

I soggetti che possono ottenere finanziamenti regionali, ai sensi della presente legge, sono in ordine prioritario:

a) i Comuni;

b) le Province;

c) le Comunita' Montane;

d) gli Enti ospedalieri;

e) i Consorzi dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b);

f) gli altri Enti che per Statuto svolgono attivita' di pubblico interesse.

ARTICOLO 4

(Opere)

Le opere ammissibili a contributo regionale sono:

A - IDRAULICA

Sistemazioni idrauliche, idraulico - agrarie, idraulico - forestali, opere idrauliche per la salvaguardia degli abitati e delle opere pubbliche, opere lacuali, fluviali; 

acquedotti e opere connesse; fognature e opere connesse; opere per l' irrigazione.

B - TRASPORTI

Strade, porti, opere marittime, aeroporti, ferrovie e opere connesse.

C - EDILIZIA

Edilizia residenziale pubblica, direzionale e terziaria; edilizia scolastica, opere e servizi socio - assistenziali e sanitari, ospedali; impianti per lo sport, il turismo, il tempo libero.

D - DIFESA DELL' AMBIENTE

Opere per il disinquinamento dell' aria, delle acque, del suolo; impianti di depurazione dei rifiuti liquidi e solidi, comprese le opere per il loro smaltimento o riutilizzazione, opere igieniche (cimiteri, mattatoi, stalle, impianti di stabulazione, mercati, bagni pubblici).

E - TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI FONTI ENERGETICHE

Linee elettriche, oleodotti, gasdotti, etc.

F - URBANIZZAZIONE (ALTRE OPERE)

Impianti di pubblica illuminazione, reti urbane di distribuzione di gas, parchi urbani e giardini, infrastrutture per zone destinate, dagli strumenti urbanistici, all' industria e all' artigianato, opere assimilabili.

G - OPERE DIVERSE (ALTRE OPERE DI PUBBLICO INTERESSE)

Ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamita' naturali (alluvioni, piene, frane, mareggiate, terremoti, ecc.) opere di difesa,  di consolidamento, di trasferimento di centri abitati o di singole opere; adeguamento, sistemazione di edifici di proprieta' privata da utilizzare per pubblici servizi,  con vincolo di destinazione non inferiore a 20 anni.

Gli interventi possono riguardare: la costruzione ex novo delle opere, ovvero l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, il miglioramento,  la sistemazione e riattamento di opere e immobili esistenti, ovvero l' acquisizione di immobili.

Sono altresì ammissibili a contributo regionale, i lavori per:

a) la salvaguardia statica di opere di interesse artistico e storico, di cui alla legge statale 1- 6- 1939, n. 1089, ferme restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzione di questi ultimi interventi;

b) la manutenzione straordinaria di opere di edilizia scolastica, compresa scuola materna, asili nido, edilizia ospedaliera, opere stradali, compresa segnaletica stradale, opere idrauliche e di bonifica.

ARTICOLO 5

(Modalita' di intervento finanziario)

L' intervento finanziario regionale puo' avvenire con le seguenti modalita':

a) in conto capitale: in unica soluzione, o in piu' rate annuali, distribuite per gli anni di validita' del bilancio poliennale regionale;

b) mediante contributi pluriennali: in misura costante annua, per durata variabile da un minimo di 20 anni ad un massimo di 35 anni.

L' intervento finanziario in conto capitale puo' coprire, fino ad un massimo del 100%, le spese riconosciute necessarie per la realizzazione dell' opera a termini del successivo art. 6.

I contributi annui costanti vengono concessi fino alla misura massima percentuale necessaria per coprire tutte le spese per l' ammortamento del mutuo, alle condizioni stabilite dalla Cassa DDPP salvo quanto disposto dal successivo comma.

Nel caso in cui la Cassa DDPP abbia fatto conoscere la propria indisponibilita', sia pure provvisoria, alla concessione del mutuo, il contributo di cui al precedente punto b), per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del precedente art. 3, potra' essere concesso nella misura necessaria a coprire l' onere di ammortamento del mutuo alle condizioni praticate da diverso istituto mutuante.

Al maggiore onere derivante si fara' fronte con fondi da prelevare da apposito capitolo del Bilancio regionale.

ARTICOLO 6

(Spese ammissibili a contributo)

Le spese ammissibili a contributo sono quelle necessarie per:

1) esecuzione di lavori impianti e forniture;

2) acquisizione di immobili compresi oneri connessi, come da disposizioni di legge vigenti in materia;

3) IVA nella misura come per legge;

4) arredamento fisso a mobile;

5) spese generali in misura proporzionale a quelle effettivamente sostenute, per lavori, impianti, forniture, acquisizione di immobili (valutate al netto dell' eventuale aumento d' asta) tenuto conto dei compensi per revisione prezzi;

6) indennita' ad Enti e privati, connesse alla realizzazione delle opere pubbliche.

Le spese generali comprendono i compensi di progettazione, direzione lavori, contabilita' e collaudo delle opere, nonche' le spese per le indagini necessarie per la realizzazione dell' opera e spese a questa assimilabili.

Le spese generali ammissibili a contributo sono liquidate all' ente interessato, a forfait.

Le stesse non possono superare in ogni caso i seguenti valori limite:

10% per importi fino a L. 100.000.000;

5% per importi oltre L. 2.000.000.000.

Per importi intermedi si applicano percentuali interpolate linearmente fra i suddetti valori limite.

Gli stessi valori limite sono ridotti del 50% quando alla progettazione e direzione lavori provvedono tecnici dipendenti degli Enti interessati.

Il prelievo di somme per spese generali puo' avvenire nella misura massima del 50% subito dopo l' approvazione del progetto.

Nel caso di progetti stralcio i suddetti valori limite si intendono comprensivi anche delle spese per la compilazione del progetto generale di massima ovvero dell' eventuale aggiornamento dello stesso.

Sono altresì ammissibili a contributo per una stessa opera le eventuali maggiori spese, per:

a) gare in aumento, a seguito di licitazioni private o appalti - concorso;

b) revisione prezzi, compresa IVA relativa e riserve non imputabili a fatti od omissioni dell' Ente beneficiario del contributo;

c) lavori di variante e suppletivi riconosciuti necessari per la funzionalita' dell' opera, da parte della Giunta regionale, comunque dovuti a fatti e circostanze non prevedibili al momento della progettazione.

ARTICOLO 7

(Piani e programmi)

L' intervento finanziario regionale in materia di opere pubbliche o di pubblico interesse, avviene mediante << Piani pluriennali >>, articolati per settori, tipologia e aree di intervento ed approvati dal Consiglio regionale.

Nel quadro di tali piani la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, formula ed approva i programmi annuali di finanziamento tenuto anche conto delle disponibilita' annuali di bilancio e dei programmi pluriennali di attuazione( PPA), approvati dagli Enti obbligati, ai sensi dell' art. 13 della legge 28- 1- 1977, n. 10.

I piani pluriennali e i programmi annuali di finanziamento di opere pubbliche sono predisposti da un gruppo di lavoro intersettoriale nominato dalla  Giunta regionale.

La Giunta regionale relazione sullo stato di attuazione delle opere pubbliche gia' finanziate in sede di presentazione al Consiglio regionale del bilancio annuale.

ARTICOLO 8

(Concessione del contributo)

I contributi regionali sono concessi dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

Quando trattasi di contributi pluriennali in misura costante annua, il decreto di concessione e' emesso anche in mancanza di progetto approvato entro 30 giorni dalla data di approvazione del programma annuale di finanziamento in favore della Cassa DDPP alle condizioni da questa praticate al momento della emissione del decreto.

Negli altri casi il decreto e' emesso dopo l' approvazione del relativo progetto.

Ove dovessero ricorrere le circostanze di cui al penultimo comma dell' art. 5 sub a) - sara' emesso successivo decreto di rettifica.

I contributi finanziari decadono se entro 12 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, l' Ente interessato non presenta all' Assessorato ai LLPP il provvedimento di approvazione del progetto, completo degli elaborati tecnici.

I fondi che si renderanno disponibili per effetto delle decadenze avvenute ai sensi del precedente comma verranno utilizzati nell' ambito dei programmi di intervento degli esercizi finanziari successivi con apposito provvedimento della Giunta regionale.

La Giunta regionale puo' autorizzare, a richiesta degli Enti interessati, la devoluzione del contributo accordato, in favore di opere diverse da quelle finanziate purche' nell' interesse dello stesso Ente, e a condizione che cio' non comporti maggiorazione dell' impegno gia' assunto e sempre che tali opere non siano in contrasto con il Piano pluriennale di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 9

(Erogazione del contributo)

a) Contributi in conto capitale.

I contributi in conto capitale, quando si tratti dei soggetti di cui ai punti a), b), c), del precedente art. 3, sono accreditati per l' intero loro ammontare, salvo diverse disposizioni legislative speciali a favore degli enti interessati e depositati su appositi conti correnti, intestati agli enti stessi, presso la Tesoreria della Regione Puglia.

Quando l' intervento finanziario in conto capitale e' rateizzato, la sua erogazione avviene secondo rate annuali, salvo quanto disposto dall' ultimo comma del presente articolo sub a).

In questi casi l' opera potra' essere realizzata in unica soluzione, tenuto conto dell' importo complessivo ammesso a contributo.

Gli Enti beneficiari assumono ogni responsabilita' in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

L' Istituto di credito presso il quale e' effettuato il deposito provvede al pagamento delle spese, su ordini emessi dall’Ente competente,  corredati dalla documentazione giustificativa, approvata dallo stesso Ente.

Sulla documentazione non e' richiesto alcun parere, controllo, o visto da parte degli organi regionali.

Il pagamento delle somme regolarmente autorizzate avviene direttamente in favore dei destinatari interessati.

Nel caso di finanziamento pluriennale, potra' farsi luogo, a richiesta dell' Ente interessato, all' accreditamento anticipato delle rate annuali quando cio' sia giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori e sia compatibile con le disponibilita' di cassa della Regione.

b) Contributi costanti annuali.

I contributi in annualita' sono erogati direttamente agli Enti interessati, a decorrere dall'impegno di spesa  della prima annualita', quando gli Enti stessi facciano  fronte alla spesa con mezzi propri, ovvero agli Istituti  mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio  dell' ammortamento dei mutui.

TITOLO III

PROCEDURE

ARTICOLO 10

(Modalita' di realizzazione delle opere)

Alla realizzazione delle opere gli Enti provvedono in uno dei modi seguenti:

a) direttamente, mediante appalto, con affidamento della progettazione e direzioni lavori ai propri uffici tecnici ovvero a liberi professionisti;

b) in concessione, con affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere, comprese procedure di esproprio, a Enti, imprese e consorzi di imprese, cooperative e loro consorzi, sulla base di apposite convenzioni.

L' affidamento in concessione avviene mediante pubblico bando, su schema tipo, da approvare dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alle opere di acquedotto, sia interne che esterne, ai centri abitati, provvede l' Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, in base ad apposite convenzioni, sempre che si tratti di centri alimentati da detto EAAP.

Allo stesso EAAP possono essere affidate in esecuzione mediante convenzione, opere di fognatura nera, impianti epurativi, opere di fognatura pluviale.

ARTICOLO 11

(Approvazione dei progetti)

I progetti di opere pubbliche di competenza dei soggetti di cui ai punti a), b), c) ed e) del precedente art. 3 sono approvati dai rispettivi organi competenti, salvo i pareri previsti dalla vigente legislazione in materia.

Sui progetti va comunque acquisito il preventivo parere del dirigente dell' Ufficio Tecnico dell' Ente interessato, e nel caso di opere igienico - sanitarie anche quello dell' Ufficiale sanitario.

In mancanza di un proprio Ufficio Tecnico, o nel caso in cui il progetto non rientri nella competenza professionale del dirigente dell' Ufficio Tecnico dell' Ente, il parere sul progetto e' espresso, entro 30 giorni dalla data della richiesta, dal competente Ufficio del Genio Civile.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma il parere si considera favorevole.

I progetti di importo superiore a L. 500 milioni devono acquisire il preventivo parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, sempre che si tratti di progetti generali completi.

Non sono soggetti al parere del CRTA, anche se di importo superiore a L. 500 milioni, i progetti stralcio, quando questi si riferiscono a progetti generali gia' esaminati favorevolmente da parte del CRTA e non ne modificano la natura e le caratteristiche essenziali.

I pareri favorevoli senza osservazioni del CRTA sono comunicati immediatamente agli Enti interessati.

I progetti concernenti lavori soggetti a particolare normativa in materia di edilizia asismica e di consolidamento e trasferimento degli abitati devono acquisire in ogni caso il preventivo visto di autorizzazione da parte del competente Ufficio  del Genio Civile da richiamare espressamente nella  delibera di approvazione del progetto.

Le deliberazioni di approvazione dei progetti di opere pubbliche emesse da Comuni, Province, Comunita' Montane e loro consorzi sono esecutive ai sensi dell' art. 130 della Costituzione.

I progetti di opere pubbliche o di pubblico interesse di competenza dei soggetti diversi da Comuni, Province, Comunita' montane e loro consorzi, sono approvati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere del coordinatore dell' Ufficio del Genio Civile competente, ovvero del CRTA, nel caso di progetti generali e completi  di importo superiore a L. 500.000.000.

Per i progetti stralcio, che non modificano la natura e le caratteristiche essenziali del progetto generale approvato, il parere e' espresso dal coordinatore dell' Ufficio del Genio Civile competente.

ARTICOLO 12

(Affidamento dei lavori)

Alla esecuzione di opere pubbliche realizzate direttamente dagli Enti interessati si provvede mediante imprese iscritte all' Albo nazionale dei costruttori, ovvero a mezzo di ditte artigiane, iscritte alla Camera di Commercio, quando l' importo  dei lavori non superi i 100.000.000.=

All' appalto dei lavori si procede mediante licitazione privata, appalto concorso, gara ufficiosa con offerta prezzi, nel rispetto della legislazione vigente.

Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all' art. 1, lett. a), della legge 2- 2- 1973, n. 14, i lavori possono essere aggiudicati sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed in aumento, salvo approvazione del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Genio Civile competente per territorio, nel caso di offerta in aumento e di opera ammessa a finanziamento regionale.

L' offerta risultata piu' vantaggiosa in sede di gara puo' essere migliorata prima della stipula del contratto.

Sulle maggiori spese conseguenti la gara in aumento, regolarmente approvata, la Giunta regionale puo' concedere il contributo integrativo della Regione.

Ai soggetti di cui al precedente art. 3, esclusi quelli di cui alla lettera f) e' consentito l' affidamento dei lavori a trattativa privata nei casi di somma urgenza in dipendenza di speciali ed eccezionali circostanze, ovvero quando si tratti di lotti di lavoro da realizzare in prosecuzione di altri lotti gia' ultimati od ancora in corso.

Nel caso di lavori ultimati e' necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

a) i nuovi lavori siano affidati al titolare del precedente appalto;

b) i nuovi lavori siano simili e complementari per natura a quelli oggetto del precedente appalto;

c) non sia trascorso un triennio dalla conclusione del contratto di appalto precedente;

d) l' importo dei nuovi lavori non sia superiore al doppio di quello dell' appalto precedente;

e) l' impresa sia in possesso dei requisiti di idoneita' generale e tecnica prescritti dall' Albo nazionale dei costruttori;

f) nel bando del precedente appalto sia stata indicata la possibilita' di ricorrere alla trattativa privata per i lotti successivi. Nel caso di lavori in corso devono ricorrere le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), d), e).

L' affidamento dei lavori a trattativa privata puo' avvenire solo sulla base di progetti aggiornati nei prezzi, con offerta in ribasso.

Sull' affidamento dei lavori a trattativa privata decide l' Ente interessato, senza alcun preventivo parere regionale, con apposita delibera da approvare dal competente organo di controllo.

Sulla congruita' dell' offerta posta a base della trattativa privata, si esprimono, a richiesta dell' organo di controllo, i competenti uffici dell' Assessorato regionale ai LLPP ovvero, nel caso di appalti di importo superiore a L.500.000.000, il CRTA.

In caso di appalto - concorso o di gara con offerta prezzi, l' offerta piu' vantaggiosa e' prescelta da apposita Commissione presieduta dal rappresentante dell' Ente che ha bandito il concorso.

La composizione della Commissione e' stabilita di volta in volta dall' Ente interessato.

Nel caso di lavori affidati in delega o in concessione ad altro Ente, la Commissione di cui ai precedenti commi  deve comprendere, tra i componenti, il rappresentante dell' Ente concedente o delegante.

ARTICOLO 13

(Lavori di variante e suppletivi)

Le perizie di variante e suppletive, pure comprensive di nuovi prezzi, e tutti gli atti inerenti la gestione tecnico - amministrativa delle opere, esclusa la revisione definitiva dei prezzi, sono approvati dagli Enti interessati con le stesse procedure previste nella presente legge per l' approvazione dei progetti.

Le perizie di variante e suppletive possono utilizzare, senza preventive autorizzazioni, le economie realizzate nel corso dei lavori, ferma restando la funzionalita' dell' opera.

Per le perizie di variante e suppletive di importo superiore a L. 500.000.000 il parere del CRTA e' sostituito da quello del Coordinatore dell' Ufficio del Genio Civile competente, quando non vengano alterate la natura e la funzionalita' dell' opera rispetto alle previsioni del progetto originario approvato.

Sulla ammissibilità a contributo regionale delle eventuali maggiori spese connesse a perizie di variante e suppletive decide la Giunta regionale.

ARTICOLO 14

(Rendiconto finale)

Gli Enti beneficiari dei contributi regionali comunicano al Presidente della Giunta, semestralmente, con scadenza al 30 giugno e al 30 dicembre lo stato di attuazione delle opere ammesse a contributo e trasmettono, a conclusione dei lavori, la contabilita' finale degli stessi entro i termini fissati dai contratti di appalto.

Unitamente alla contabilita' finale dei lavori appaltati gli Enti trasmettono al Presidente della Giunta, per ogni operazione eseguita, il rendiconto delle spese sostenute con la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate o dei finanziamenti concessi.

Le opere ammesse a contributo regionale sono soggette a collaudo a termini del successivo art. 25.

Il Presidente della Giunta con apposito provvedimento approva i certificati di collaudo e, sulla base di quelle risultanze e dei rendiconti di cui al secondo comma del presente articolo, accerta la spesa definitiva da ammettere a contributo regionale.

Non saranno ammesse a contributo le spese eccedenti l' importo totale impegnato per la realizzazione dell' opera ne' comunque i maggiori costi derivanti da ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori o da inadempienze dell'Ente o  del Direttore dei lavori.

TITOLO IV

LAVORI DI COMPETENZA REGIONALE

ARTICOLO 15

(Opere)

Sono di competenza regionale le opere pubbliche che riguardano:

1) il patrimonio e il demanio della Regione;

2) le opere gia' di competenza dello Stato, attribuite alla Regione;

3) le opere definite di interesse regionale dalla Giunta regionale o da legislazione speciale.

Sono altresì di competenza regionale i lavori  interessanti immobili di proprieta' non regionale, ma in uso o gestione alla Regione.

Alla esecuzione delle suddette opere provvede l' Assessorato competente:

- direttamente a mezzo degli uffici del Genio Civile;

- in concessione con affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori da Enti, imprese, consorzi di imprese, cooperative e loro consorzi, sulla base di apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione Consiliare.

Gli uffici del Genio Civile possono provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 3 per incarico della Giunta regionale, purche' si tratti di opere ammesse a contributo, in conto capitale, nella misura del 100%.

Le spese ammissibili a finanziamento sono tutte quelle comprese nel precedente art. 6 a meno delle spese generali, quando l' opera e' progettata, diretta e collaudata da uffici della Regione.

ARTICOLO 16

(Compilazione e approvazione dei progetti)

I progetti delle opere affidate in esecuzione agli uffici del Genio Civile sono compilati, senza compensi, da tecnici regionali degli stessi uffici, secondo le rispettive competenze professionali ovvero per opere di particolare rilevanza tecnica, previa deliberazione motivata dalla Giunta regionale, e per mandato della stessa, da liberi professionisti dietro pagamento dell' onorario professionale così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

I progetti sono approvati dal Presidente della Giunta regionale, su parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, quando si tratti di opere di importo superiore a L. 300.000.000.

ARTICOLO 17

(Procedure)

Quando i lavori sono eseguiti direttamente, alla loro realizzazione si provvede mediante appalto o in economia con contratti di cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa da esperire in uno dei modi previsti dalle leggi vigenti.

L' importo dei lavori da eseguire in economia non puo' superare L. 500.000.000.

Se la gara si tiene con il metodo di cui all'art. 1, lett. a), della legge 2- 2- 1973, n. 14, i lavori possono essere aggiudicati sin dal primo esperimento, al migliore offerente, anche se trattasi di unica offerta in aumento, salvo l' approvazione del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Genio Civile competente per territorio, nel caso di offerta in aumento.

Sulla eventuale maggiore spesa decide la Giunta regionale.

E' consentito l' affidamento dei lavori a trattativa privata quando ricorrano le circostanze previste dall' art. 12.

La valutazione di tali circostanze, unitamente alla congruita' dell' offerta, e' demandata:

a) al Presidente della Giunta regionale, quando trattasi di appalti di importo superiore a L. 300.000.000;

b) al Coordinatore dell' Ufficio, che provvede alla esecuzione dell' opera, negli altri casi.

Le perizie di varianti e suppletive, comprensive di eventuali nuovi prezzi, sono approvate con apposito provvedimento dal Coordinatore dell' Ufficio che esegue l' opera quando sia assicurata, senza maggiore spesa, la realizzazione del programma costruttivo del progetto approvato, anche se con utilizzazione delle somme rivenienti da eventuali ribassi d' asta, imprevisti, economie di lavori e forniture.

Nei casi diversi le perizie di variante e suppletive sono approvate dal Presidente della Giunta regionale, previo parere tecnico, espresso dal Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, per i progetti di importo superiore a L.300.000.000.=

Sulla eventuale maggiore spesa decide la Giunta regionale.

Le sospensioni dei lavori e le eventuali proroghe della data di ultimazione degli stessi sono definite dal competente Coordinatore dell'Ufficio che esegue l' opera, entro limiti e forme tali da non provocare, a nessun titolo, maggiori oneri finanziari per la Regione.

Nei casi diversi la competenza e' del Presidente della Giunta regionale.

Quando i lavori sono eseguiti in economia, i relativi fondi sono accreditati al Coordinatore dell' Ufficio del Genio Civile competente presso la Tesoreria Provinciale della Regione.

A conclusione dei lavori il Coordinatore dell'Ufficio che ha eseguito l' opera rassegna al Presidente della Giunta la contabilita' finale dei lavori, per i provvedimenti di collaudo ai sensi del successivo art. 25.

TITOLO V

NORME GENERALI

ARTICOLO 18

(Dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita')

Il Provvedimento di approvazione dei progetti di opere pubbliche o di pubblico interesse, emesso nei modi e termini previsti nei precedenti articoli, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori, ove tali effetti non siano stati previsti  nelle leggi di finanziamento delle opere stesse.

Gli effetti di pubblica utilita' e di urgenza e indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel biennio successivo alla data di approvazione del progetto.

Il provvedimento di approvazione del progetto deve fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nel caso di acquisizione  di immobili.

ARTICOLO 19

(Acquisizione delle aree)

Le aree necessarie alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, anche se non ammesse a finanziamento regionale, vanno acquisite mediante esproprio, nel rispetto delle norme e procedure vigenti in materia.

Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni comunque attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilita'  delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori, qualunque siano le opere ed i soggetti interessati.

Il Presidente della Giunta regionale esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti espropriativi, ivi comprese le occupazioni temporanee di urgenza, le determinazioni delle indennita' e delle retrocessioni, e relativi atti preparatori, per tutte le opere di competenza regionale e per quelle non ricadenti nella delega di cui al successivo art.20.

ARTICOLO 20

(Deleghe)

In aggiunta alle funzioni attribuite ai Comuni dall' art. 106 del DPR 24- 7- 1977, n. 616  e dall' art. 3 della legge 3- 1- 1978, n. 1, sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza e di relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilita' da eseguire nel territorio comunale da parte di qualunque soggetto.

Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la determinazione della misura delle indennita' di esproprio, la pronuncia degli espropri ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche da realizzare nel territorio comunale, da chiunque eseguite, comprese quelle da realizzare nell' ambito dei piani di zona per l' edilizia economica e popolare e dei piani per gli insediamenti produttivi.

Sulle eventuali opposizioni od osservazioni prodotte dagli interessati, ai sensi e nei modi dell' art. 10 della legge 22- 10- 1971, n. 865, si pronuncia, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale.

Le pronunce sono vincolanti per gli Enti delegati.

Qualora l' opera interessi il territorio di piu' Comuni, le funzioni delegate, con il presente articolo, sono esercitate dalla Provincia.

Nel caso di opere interessanti il territorio di piu' province, si applicano le norme di cui al precedente art. 19.

ARTICOLO 21

(Disciplina degli appalti)

Gli appalti delle opere pubbliche comunque ammesse a finanziamento regionale sono disciplinate dalle norme del Capitolato Generale di appalto relative alle opere di conto dello Stato approvato con DPR 16- 7- 1962, n. 1063, e dalle norme statali vigenti in materia, purche' non in contrasto con quelle regionali.

ARTICOLO 22

(Revisione prezzi)

La revisione dei prezzi contrattuali delle opere previste dalla presente legge e' disciplinata dalle norme  della legge regionale 5 settembre 1977, n. 29.

ARTICOLO 23

(Anticipazione alle imprese)

E' consentita in favore dell' impresa aggiudicataria dei lavori la concessione di una anticipazione sul prezzo netto delle opere appaltate nella misura massima del 20% dello stesso prezzo.

La concessione dell' anticipazione e' deliberata dalla Giunta regionale nel rispetto delle modalita' e procedure previste dalle leggi dello Stato.

Il recupero della somma anticipata puo' essere effettuato dopo la esecuzione della meta' dell' importo netto dei lavori appaltati.

ARTICOLO 24

(Nuovi prezzi)

Gli eventuali nuovi prezzi da definire nel corso dei lavori vanno riferiti alla data dell' accordo che deve risultare da apposito verbale fiscalmente registrato.

ARTICOLO 25

(Collaudo delle opere)

Per il collaudo delle opere pubbliche o di pubblico interesse, comunque finanziate dalla Regione, e' istituito l' Albo regionale dei Collaudatori.

All' Albo possono essere iscritti, a richiesta, e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposita delibera, i seguenti liberi professionisti o pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza:

- ingegneri, architetti, geologi, dottori in chimica, dottori in agraria, geometri, periti industriali.

L' Albo e' approvato e aggiornato con delibera della Giunta.

Il collaudo di un' opera puo' essere affidato a conclusione dei lavori o in corso d' opera.

Per opere di particolare importanza puo' essere nominata una Commissione di collaudo comprendente funzionari amministrativi in servizio presso l' Amministrazione regionale.

Per i lavori di importo non superiore a Lire 50 milioni, il certificato di collaudo puo' essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.

Il collaudo di un' opera pubblica costituisce prestazione professionale anche per i dipendenti della Regione e va retribuita direttamente agli interessati in base alla tariffa professionale dell' Ordine cui il collaudatore ha titolo per appartenere.

Alla nomina del collaudatore e della Commissione di collaudo provvede il Presidente della Giunta regionale. Lo stesso Presidente approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione, ed accerta, in base ai rendiconti, la spesa definitiva facente carico alla Regione o ammissibile a contributo regionale.

ARTICOLO 26

(Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici)

Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

L' autorizzazione, provvisoria o definitiva, e' concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito del parere del competente Ufficio del Genio Civile e dei nulla - osta, o consensi di massima, degli Enti previsti dal TU 11- 12- 1933, n. 1775.

Le domande di autorizzazione che comportino espropriazione o asservimenti devono essere anche notificate, a cura dell' Ente interessato, con le modalita' e nei termini previsti dall'art. n. 111  del richiamato TU n. 1775, ai proprietari degli  immobili interessati dai procedimenti coattivi.

In questi casi si puo' prescindere dagli adempimenti prescritti dall' art. 10 della legge 22- 10- 1971, n. 865.

ARTICOLO 27

(Norme transitorie)

I soggetti di cui alla lettera f) del precedente art. 3, possono beneficiare delle condizioni previste dal penultimo comma dell' articolo 5 della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, per utilizzare i contributi pluriennali gia' concessi, negli esercizi finanziari precedenti alla entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 28

(Delega all' Assessore)

L' Assessore ai LLPP, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

ARTICOLO 29

(Abrogazioni)

Sono abrogati:

la legge regionale 21- 1- 1974 n. 2; la legge regionale 6- 1976 n. 16; gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del  regolamento regionale 23- 7- 74 n. 3 e ogni altra legge  o disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

Data a Bari, addì 12 agosto 1978