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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1978
Numero
54
Data
17/10/1978
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Formazione Professionale.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

TITOLO I

FINALITA'

ARTICOLO 1

(Obiettivi)

La Regione promuove la formazione professionale al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire lo sviluppo integrale della personalita'.

La Regione intende valorizzare il ruolo delle forze sociali sindacali ed imprenditoriali nella definizione delle attivita' di formazione professionale e quello degli Enti locali anche nella gestione delle stesse.

La formazione professionale, quale strumento della politica del lavoro, deve essere collegata agli obiettivi della programmazione comprensoriale, regionale e nazionale.

L' esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero sempre che rispondente ad utilita' generale e al pubblico interesse.

ARTICOLO 2

(Strumenti)

La Regione, nell' ambito delle proprie competenze, promuove: studi, ricerche, documentazioni sui problemi della formazione e del lavoro,  per la elaborazione di programmi organici di intervento  collegati al piano regionale di sviluppo economico.

La Regione, tenendo conto delle scelte prioritarie del piano annuale e pluriennale di cui agli artt. 7 e 8 e della dinamica del mercato del lavoro nelle attivita' produttive e nei servizi, attua:

a) corsi di qualificazione, rivolti ai giovani sprovvisti di qualifica professionale;

b) corsi di specializzazione, di aggiornamento e perfezionamento, rivolti ai lavoratori occupati e disoccupati che intendano migliorare la propria preparazione, ivi compresi i quadri del settore pubblico;

c) corsi di qualificazione e di riqualificazione rivolti ai lavoratori disoccupati e precariamente occupati, che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale, a qualsiasi livello;

d) progetti speciali di qualificazione e riqualificazione rivolti ai lavoratori disoccupati, precariamente occupati o in Cassa integrazione guadagni, che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale, a qualsiasi livello, e programmi di sperimentazione da realizzare anche con l' intervento del Fondo sociale europeo;

e) corsi di aggiornamento e/ o di riconversione del personale addetto alle attivita' di formazione professionale;

f) corsi per apprendisti;

g) corsi negli istituti di prevenzione e di pena;

h) corsi per informatori socio economici;

i) corsi per operatori del commercio, del turismo e dell' artigianato;

l) formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

m) corsi di perfezionamento e di specializzazione post - scuola secondaria superiore e post - unitaria, idonee a favorire l' inserimento nel mondo del lavoro;

n) corsi di preavviamento al lavoro per giovani disoccupati;

o) ogni altra attivita' che, rientrando nelle finalita' della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e favorendo il diritto al lavoro, sia destinata alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all' orientamento professionale, per qualsiasi finalita', compresa quella relativa agli operatori nel campo della cultura e della educazione permanente e quella conseguente a riconversione di attivita' produttive.

Ai corsi di cui al presente articolo accedono gli invalidi civili e del lavoro, gli handicappati fisici e psichici ed i disadattati per i quali, quando e' il caso, saranno attuate forme di assistenza medico - psico - pedagogica e di sostegno.

Corsi speciali potranno essere istituiti nei casi di comprovata impossibilita' di inserimento.

ARTICOLO 3

(Ordinamento didattico)

Le attivita' formative di cui all' art. 2 tendono al conseguimento di livelli professionali tali da assicurare ai lavoratori inserimento e mobilita' professionali nella Regione, nel territorio nazionale e comunitario.

L' ordinamento didattico dei corsi, fatta salva la competenza dello Stato di cui alle lett. r) ed s) dell' art. 30 del DPR 24/ 7/ 77, n. 616, fornisce:

- i profili professionali e relative capacita' tecnico - professionali da conseguire;

- i requisiti di ammissione ai corsi;

- la durata del corso;

- le attrezzature;

- i criteri per il conferimento delle supplenze;

- gli stages aziendali;

- le prove finali, gli attestati ed i diplomi relativi;

- i titoli e i requisiti richiesti per l' insegnamento teorico e pratico.

Per rispondere meglio alle esigenze di formazione professionale del settore agricolo legato alle vicende culturali aziendali la Giunta regionale, sentita l' apposita Commissione consiliare, e' autorizzata ad emanare norme esplicative per lo svolgimento dell' attivita' di formazione professionale in agricoltura.

L' ordinamento didattico, elaborato nel rispetto della liberta' di insegnamento e delle metodologie, e' approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla PI, sentita la Commissione consiliare competente.

ARTICOLO 4

(Destinatari della formazione professionale)

Possono iscriversi ai corsi di formazione professionale i cittadini italiani e stranieri e gli apolidi in possesso dei requisiti previsti dall' ordinamento didattico.

TITOLO II

(L' ATTIVITA' DI FORMAZIONE)

ARTICOLO 5

(Gli interventi)

La Regione predispone gli interventi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge, in attuazione dei piani poliennali e annuali di programmazione economica regionale, e adotta al riguardo il metodo della programmazione poliennale articolata in piani annuali.

La Regione, nell' ambito di tali interventi, si avvale per la gestione diretta degli Enti delegati di cui al successivo art. 18.

Gli Enti delegati provvedono allo svolgimento delle attivita' relative ai piani annuali e pluriennali.

Nel caso di inadempienza da parte degli Enti delegati la Regione potra' ad essi sostituirsi nell' effettuazione delle attivita'.

La Regione, per l' attuazione dei corsi del piano annuale, realizza altresì apposite convenzioni  di cui all' art. 13 con Enti ed Associazioni nazionali, regionali e territoriali che siano espressione delle Organizzazioni democratiche  dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, delle istituzioni regionali, territoriali, associativi, di carattere formativo e sociale o con aziende o consorzi di esse, nonche' con enti ed associazioni che perseguano statutariamente, senza scopo di lucro, finalita' di formazione professionale, che si caratterizzino per l' efficienza del servizio e per la qualita' dei corsi.

Per attivita' di formazione prevista nei piani annuali che non possono essere svolti da enti delegati o convenzionati di cui ai punti precedenti, possono essere stipulate convenzioni particolari con enti pubblici e/ o enti specializzati.

Per quanto attiene l' utilizzo dei locali e di attrezzature delle istituzioni scolastiche statali ai fini dell' attuazione dei piani di formazione professionale di fa riferimento all' art. 38 del DPR n. 616 del 24/ 7/ 77.

ARTICOLO 6

(Programmazione e Coordinamento)

Tutte le attivita' di formazione professionale di cui all' art. 2 comunque svolte nell' ambito regionale sono programmate e coordinate dall' Assessorato regionale alla PI che predispone anche i relativi piani finanziari.

Per l' assolvimento di tali funzioni di programmazione ed allo scopo di favorire un efficace collegamento tra politiche occupazionali e politiche di formazione, e' istituito presso l' Assessorato alla PI, nell' ambito del Settore Formazione professionale, l' Ufficio Programmazione dell' attivita' di formazione che, in linea con la programmazione statale del settore e con l' indirizzo programmatico e di sviluppo del territorio, ed in stretta collaborazione con gli Organi tecnici del Comitato regionale per la Programmazione, ricerca ed elabora notizie relative alle esigenze di formazione, alle previsioni occupazionali, alla dinamica tecnologica e dei processi produttivi, alle scelte professionali, al collocamento degli allievi.

Per la ricerca ed elaborazione dati l' Ufficio si avvale dell' ausilio tecnico - scientifico delle strutture di Istituti di ricerca e di elaborazione dati anche a livello universitario esistenti nel territorio regionale, dando priorita' a quelle organicamente collegate con la Regione e si avvale, altresi', della collaborazione degli Enti locali, delle Organizzazioni sindacali, dei Consigli scolastici distrettuali e provinciali, degli Organi periferici del Ministero del Lavoro, del contributo delle consulte di gestione sociale e di tutti gli operatori della formazione professionale.

L' Ufficio predispone altresì i progetti di interventi  finanziabili da parte della Comunita' Europea, o da altri Organi nazionali o sovranazionali.

ARTICOLO 7

(Piano poliennale di formazione)

La Regione, per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, predispone il programma poliennale comprensivo di tutte le iniziative e le attivita' di formazione professionale o comunque da realizzare nell' ambito regionale.

Il programma, basato essenzialmente su reali previsioni occupazionali nei servizi e nei diversi settori economici e sulle esigenze poste dai nuovi insediamenti, contestualmente a quelle poste dalle riqualificazioni e dall' aggiornamento in relazione ai processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, stabilisce:

a) le linee di intervento, in armonia con gli obiettivi ed i piani di sviluppo della Regione e le priorita' dei settori di intervento con riferimento agli ambiti territoriali;

b) per la previsione globale di spesa, ripartendola in esercizi finanziari ed in settori di intervento, secondo le esigenze del territorio e delle mobilita' del lavoro;

c) la previsione di massima del numero delle unita' da qualificare, specializzare, riqualificare aggiornare nei diversi settori di intervento,  sulla base degli obiettivi e dei piani di sviluppo;

d) le iniziative per l' aggiornamento del personale docente e non docente operante nei centri e le relative modalita' di attuazione;

e) tempi, criteri e finanziamenti degli interventi rivolti all' adeguamento ed alla riconversione delle strutture e dei Centri, nonche' alla costruzione  di nuove sedi;

f) i tempi e le modalita' di attuazione di tutti gli interventi, indagini e ricerche, previsti dal precedente art. 2;

g) la previsione di tutti i servizi e gli interventi necessari per garantire la piena attuazione al diritto alla formazione ed un efficace sistema di orientamento professionale di attivita' collaterali ed integrative.

Lo schema del programma poliennale, corredato degli elementi informativi e revisionali che ne costituiscono il fondamento, viene predisposto dall' Assessorato alla PI anche sulla base delle indicazioni dei Consigli scolastici distrettuali e sentita la Commissione di cui al successivo art. 10 nonche' quella di cui all' art. 22 della legge 12/ 8/ 77 n. 675, viene definito dalla Giunta regionale ed e' approvato dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 8

(Piano annuale di formazione)

Il Consiglio regionale, entro il primo semestre di ogni anno approva il piano annuale per la formazione professionale predisposto dalla Giunta regionale, col quale si determina:

1) i settori di intervento e il numero delle unita' da qualificare, specializzare, riqualificare, aggiornare, perfezionare e riconvertire, secondo  le aperture di cui all' art. 2 della presente legge;

2) gli Enti interessati alla attivita' di formazione professionale e le relative sedi di svolgimento,  nonche' le aziende o consorzi di esse per le attivita'  di cui al 2°comma del successivo art. 20;

3) l' organico del personale docente e non docente per ogni sede di attivita';

4) l' eventuale ammodernamento ed ampliamento delle sedi, nonche' delle attrezzature dei Centri;

5) l' impegno di spesa riferito all' esercizio finanziario globale poliennale.

Il piano annuale prevedera' tutte le attivita' comprese tra il primo ottobre di ogni anno ed il 30 settembre dell' anno successivo.

Detto piano terra' altresì conto, in attesa dell' attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, delle proposte formulate dagli Istituti  professionali ubicati nel territorio regionale che non  potranno comunque essere in contrasto con la  programmazione poliennale della Regione.

ARTICOLO 9

(Stages aziendali)

La programmazione didattica dei corsi dovra' conformarsi di norma a criteri di brevita' ed essenzialita' dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l' adozione di sistemi di integrazione fra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

La Regione e gli enti delegati possono stipulare convenzioni con aziende e imprese per la effettuazione presso di esse di stages o periodi di tirocinio pratico, allo scopo di completare, con l' inserimento in particolari processi produttivi, le conoscenze professionali degli allievi e dei docenti, garantendo la finalita' formativa di tale attivita'.

La Regione garantisce la completa copertura degli allievi e dei docenti dai rischi di infortunio.

TITOLO III

ORGANI CONSULTIVI

ARTICOLO 10

(Commissione regionale della formazione professionale)

Presso l' Assessorato alla PI e' istituita la Commissione della formazione professionale così composta:

- Assessore alla PI della Regione Puglia o suo delegato;

- Il Coordinatore del settore formazione professionale;

- Sovrintendente Regionale scolastico;

- Direttore dell' Ufficio Regionale del Lavoro e della MO;

- cinque esperti di formazione professionale eletti dal Consiglio regionale;

- sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

- due rappresentanti della Federazione degli Industriali della Puglia;

- un rappresentante della Federazione regionale degli agricoltori;

- un rappresentante dell' Associazione sindacale - Intersind;

- un rappresentante dell' Unione regionale del Commercio e del Turismo della Puglia;

- tre rappresentanti delle Organizzazioni Cooperative legalmente riconosciute su piano nazionale;

- tre rappresentanti degli Enti gestori di formazione professionale convenzionali;

- un rappresentante dell' ENPI;

- tre rappresentanti delle Organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative;

- tre rappresentanti delle Associazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative;

- un rappresentante delle Associazioni degli imprenditori della pesca maggiormente rappresentative;

- due rappresentanti delle Universita';

- un rappresentante per ogni Consiglio scolastico provinciale;

- un rappresentante per ogni amministrazione provinciale;

- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei Dirigenti d' aziende.

La Commissione e' nominata con Decreto del Presidente della Giunta ed e' presieduta dall' Assessore alla PI o da un suo delegato.

La Commissione dura in carica 5 anni ed i membri sostituiti restano in carica sino alla cessazione del mandato della Commissione.

La Commissione decaduta continua a svolgere i compiti istituzionali sino alla costituzione della nuova Commissione.

La Commissione puo' articolarsi in sottocommissioni centrali o provinciali presiedute dall' Assessore o da un  delegato.

La Commissione e le sottocommissioni sono integrate da funzionari di Assessorati, le cui attribuzioni hanno afferenza con la materia della formazione professionale.

Alla Commissione, oltre ai compiti dell' art.2 della legge 1/ 6/ 1977, n. 285, sono attribuiti anche quelli relativi a:

a) consulenza nelle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita' in materia di formazione professionale;

b) esprimere pareri periodici in merito alla elaborazione ed attuazione dei piani di attivita' di formazione e  di riqualificazione dei livelli di professionalita'  degli operatori del settore;

c) proporre studi e ricerche sulla formazione professionale.

Le materie su cui si devono pronunciare le sottocommissioni sono determinate, di volta in volta, dal Presidente della Commissione.

Funge da Segretario della Commissione un funzionario di almeno VI livello del Settore formazione professionale.

Ai componenti della Commissione e' corrisposto un gettone di presenza nel rispetto della normativa regionale.

ARTICOLO 11

(Consulta di gestione sociale)

Presso ogni Centro di formazione professionale, esclusi quelli convenzionati ai sensi del penultimo comma dell' art. 5, e' costituita una Consulta di gestione sociale così composta:

a) un rappresentante dell' Ente gestore;

b) il direttore del Centro;

c) due rappresentanti dei docenti;

d) due rappresentanti degli allievi;

e) un rappresentante dei genitori;

f) un rappresentante del personale non docente;

g) un rappresentante del Distretto scolastico;

h) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative sul piano nazionale designate dalle segreterie provinciali;

i) tre rappresentanti del Comune in cui ha sede il Centro designati dal Consiglio comunale di cui uno espressione delle minoranze;

l) un rappresentante designato dalle Organizzazioni degli imprenditori piu' rappresentative ed interessate  alle attivita' preminenti del Centro;

m) un rappresentante dei lavoratori autonomi interessati alle attivita' preminenti del Centro.

I rappresentanti di cui alle lettere c - d - e - f – sono eletti dalle rispettive assemblee.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Centro.

La Consulta e' nominata dall' Assessore alla PI entro i primi 15 giorni dall' inizio dell'attivita' formativa.

A tal fine le designazioni, di cui alla lettera a - b - h - i - l - m-, da richiedersi al Centro entro il 10 settembre e gli atti di proclamazione degli eletti di cui alle lettere c - d - e-, devono pervenire all' Assessorato alla PI entro 45 (quarantacinque) giorni dall' inizio dell' attivita' formativa, pena la decadenza dal diritto alla rappresentanza.

La Consulta elegge nel suo seno il Presidente e dura in carica per due anni formativi.

Gli allievi durano in carica sino alla conclusione dei corsi cui appartengono. La durata in carica del rappresentante dei genitori e' correlata alla iscrizione e frequenza del figlio al corso.

Gli allievi ed i genitori sostituiti durano in carica, comunque, sino alla scadenza del mandato della Consulta.

La Consulta propone iniziative ed esprime pareri su:

a) modalita' di svolgimento delle attivita' formative del piano annuale;

b) iniziative per lo sviluppo delle attivita' formative;

c) miglioramento funzionale del Centro;

d) iniziative psico - pedagogiche, didattiche e di orientamento professionale;

e) attivita' di carattere sociale, educativo, collaterali ed integrative;

f) modalita' di attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;

g) bilancio preventivo e consultivo.

La Consulta, in relazione alle attivita' di cui al comma precedente, puo' assumere elementi conoscitivi nell' ambito del territorio dei distretti scolastici in cui gravita il Centro.

La Consulta e' regolarmente costituita in assemblea con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti gia' designati o eletti in prima convocazione e della maggioranza relativa in seconda convocazione.

La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima con lettera raccomandata, a cui deve essere allegato l' ordine del giorno.

Qualora la convocazione sia andata deserta per due volte consecutive, il Direttore del Centro, di intesa con il Presidente, propone le iniziative ed esprime i pareri sulle attivita' che figurano iscritte all' ordine del giorno.

TITOLO IV

FINANZIAMENTI E ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 12

(Finanziamento delle attivita' di formazione professionale)

Per lo svolgimento delle attivita' di formazione professionale i finanziamenti sono erogati dalla Regione agli Enti interessati con riferimento a quanto segue:

1) retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione all' organico del personale docente e non docente fissato secondo i criteri di  cui alla presente legge;

2) spese di organizzazione e per il materiale didattico.

La Regione puo' anche corrispondere contributi nel quadro dei programmi di riconversione, potenziamento e rinnovamento dei Centri, previsti dalla presente legge.

Sono inoltre a carico della Regione tutte le provvidenze per l' attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi dei corsi di formazione professionale di cui all' art. 32.

Infine, in rapporto al volume di attivita' nella Regione, agli Enti gestori di cui all' art. 20 della presente legge saranno altresì concesse provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti regionali o provinciali, in relazione alle spese generali di gestione ivi compreso il personale.

L' Ente gestore non puo' commutare ad enti terzi o a persone non assunte dall' Ente e non comprese nel proprio organigramma di formazione professionale la realizzazione di attivita' corsuali.

L' Ente gestore che incorre nell' inosservanza delle disposizioni del comma precedente decade dal diritto alle relative provvidenze finanziarie e non e' ammesso a svolgere altre attivita' di formazione professionale finanziabili per due anni consecutivi  successivi a quello in cui e' stata commessa la inosservanza alla disposizione di cui al comma precedente.

I rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti gestori sono regolati con convenzioni, secondo le indicazioni del successivo articolo.

ARTICOLO 13

(Modalita' di convenzione)

La Regione provvede alla realizzazione delle attivita' previste dai piani annuali, in via prioritaria, attraverso l' utilizzo delle strutture pubbliche.

Si avvale, inoltre, delle strutture degli Enti terzi di cui all' art. 5 con i quali stipula apposite convenzioni.

Queste sono stipulate sulla base delle priorita' di intervento individuate nei piani annuali e pluriennali e devono contenere l' indicazione:

a) delle parti, con la specificazione del comparto e dei Centri a cui si riferiscono le provvidenze finanziarie;

b) dei tipi, le qualita' e le quantita' dei servizi connessi;

c) della quantita' delle provvidenze finanziarie e della modalita' di erogazione e di intestazione del mandato di credito;

d) della clausola con cui l' Ente si impegna ad osservare le norme della presente legge nonche' di altre disposizioni amministrative a contenuto generale della Regione.

La Regione, titolare del controllo sull' attuazione delle convenzioni, esercita, di concerto con gli Enti locali, tale controllo per quanto attiene all' andamento didattico ed amministrativo.

ARTICOLO 14

(Rendiconti)

Gli Enti gestori devono presentare la rendicontazione finanziaria entro 120 giorni dalla chiusura dell' anno formativo.

Oltre tale termine sulle eventuali differenze finanziarie da restituire alla Regione decorre a carico dell' Ente l' interesse commerciale al tasso vigente al tempo di inizio della morosita'.

Lo schema di rendicontazione e' definito dall' Assessorato alla PI, a cui e' trasmesso.

Al rendiconto deve essere allegata copia di tutta la documentazione relativa alle spese, mentre la documentazione originale e' trattenuta dall' ente gestore e resta a disposizione dell' Assessorato che, attraverso l' Ufficio riscontro e rendicontazione, appositamente istituito nell' ambito del settore di formazione professionale, provvedera' al controllo di competenza.

La mancata rendicontazione costituisce motivi di esclusione da ulteriori contributi.

ARTICOLO 15

(Le commissioni di esame)

La Commissione di esame e' così composta:

a) un funzionario regionale di livello retributivo e funzionale non inferiore al Vo un Preside o un  docente di ruolo degli Istituti Professionali e  Tecnici con funzione di Presidente;

b) un docente teorico del Corso, o comunque del Centro di discipline umanistiche;

c) un docente teorico del corso, o comunque del Centro di discipline scientifiche;

d) un docente tecnico - pratico del corso o comunque del Centro, per le esercitazioni pratiche;

e) un funzionario degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro;

f) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali;

g) un rappresentante delle Organizzazioni Imprenditoriali.

La Commissione e' nominata con atto dell'Assessorato  alla PI, su designazione del Direttore del Centro per i  Commissari di cui alle lettere b, c, d del presente articolo.

Ai componenti della Commissione e' corrisposto il compenso previsto dalle norme regionali vigenti.

ARTICOLO 16

(Organizzazione centrale dell' Assessorato)

A parziale modifica dell' art. 25 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 i settori << Istruzione Artigiana >> e << Istruzione Professionale >> vengono unificati assumendo la denominazione di << Settore formazione professionale >>.

ARTICOLO 17

(Assistenza tecnica, vigilanza e controllo)

Nell' ambito del Settore formazione professionale e' costituito l' Ufficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo della formazione professionale.

L' Ufficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo, esercita di concerto con gli Enti locali, le seguenti funzioni:

a) accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei Centri e delle sedi di svolgimento;

b) assistenza tecnica dei Centri per il migliore conseguimento dei fini formativi;

c) vigilanza e controllo tecnico - didattico - amministrativo - contabile sullo svolgimento delle attivita' di formazione professionale delegate e convenzionate e autorizzate dalla Regione, o che comunque si svolgano nel territorio della Regione.

Tale vigilanza e controllo si estende, altresì, alle attivita' autonomamente finanziate dagli Enti gestori e autorizzate dalla Regione ai fini del riconoscimento dell' attestato di qualifica e di quanto previsto dall' art. 41 del DPR 616 del 24- 7- 1977.

Le irregolarita' eventualmente riscontrate devono essere comunque contestate a chiusura dell' ispezione, mediante consegna di una copia del relativo verbale.

Avverso tale verbale l' Ente gestore puo' far pervenire, entro cinque giorni dalla contestazione delle irregolarita', le controdeduzioni all'assessore alla  Pubblica Istruzione, al quale spettano le conseguenti  determinazioni previste dalla presente legge.

Copie dei verbali delle visite ispettive e delle  controdeduzioni saranno trasmesse contestualmente direttamente alla Commissione consiliare alla PI.

TITOLO V

ATTIVITA' DELEGATA

ARTICOLO 18

(Finalita' - Patrimonio)

Allo scopo di esaltare la funzione programmatoria della Regione ed in attesa che si definiscano le aree territoriali comprensoriali, la gestione delle attivita' di formazione professionale sinora svolte direttamente dalla Regione e' delegata alle Province e/ o a Consorzio di Enti locali.

Le dimensioni territoriali sovracomunali vanno  definite in relazione ai bacini di utenza di uno o  piu' distretti scolastici, salvaguardandone l' integrita'.

Con provvedimento della Giunta regionale verranno altresì definite le modalita' di uso  degli immobili e delle attrezzature di proprieta'  della Regione attualmente utilizzati nella gestione diretta.

Entro la data di scadenza della normativa che regola attualmente i rapporti tra la Regione Puglia e il CNOS - Polivalente ed il CIAPI saranno  disciplinate le modalita' di trasferimento agli Enti delegati del personale, beni e funzioni amministrative di cui alla delibera CIPE del 12- 12- 1972.

ARTICOLO 19

(Personale)

Il personale di ruolo in servizio presso i Centri regionali di formazione professionale alla data di pubblicazione della presente legge e' comandato presso le Province o i Consorzi di Enti locali per il prosieguo dell' attivita' didattica e amministrativa ai sensi della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18.

TITOLO VI

GLI ENTI GESTORI

ARTICOLO 20

(Requisiti degli Enti)

Gli enti e le associazioni di cui all' art. 5, pena la decadenza automatica del finanziamento, dovranno possedere i seguenti requisiti attestanti la pubblica finalita' dell' attivita' svolta:

a) non perseguire fine di lucro;

b) avere come fine la formazione professionale;

c) essere in possesso di strutture, macchinari, attrezzature e sussidi didattici idonei ai tipi di corsi assegnati;

d) sottoporsi alle ispezioni ed al controllo della Regione di concerto con gli Enti locali;

e) accertare il controllo sociale e la mobilita' del personale;

f) rispettare i livelli di qualificazione richiesti dal programma regionale.

La Regione, con convenzione, puo' anche finanziare aziende e loro consorzi che realizzino, di intesa con le  rappresentanze sindacali, corsi formativi brevi di  aggiornamento e di riconversione per il proprio personale,  ai fini dell' acquisizione di tecniche particolari.

La Regione puo' inoltre riconoscere corsi svolti a cura di organizzazioni diverse autonomamente finanziate purche' sussistano adeguate garanzie di idoneita' organizzative e di congruita' di mezzi, rispetto ai programmi perseguiti.

Il riconoscimento e' accordato su istanza corredata da una relazione che specifichi il luogo in cui i corsi saranno tenuti e precisi i locali e le attrezzature da impiegare, il piano finanziario, il numero e la qualifica degli insegnanti, il numero degli allievi previsto ed il programma da svolgere.

La Giunta regionale o, se delegato, l' assessore alla PI nell' esercizio delle funzioni gia' svolte dai disciolti Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica, procede all' autorizzazione ed al riconoscimento di corsi liberi di formazione professionale autonomamente finanziati compresi gli attestati rilasciati al termine delle prove finali.

ARTICOLO 21

(Dimensioni territoriali degli Enti)

Agli effetti della presente legge e' considerato nazionale l' Ente che ha strutture operative in almeno due Regioni; regionale l' Ente che ha  strutture operative in almeno due province; provinciale  l' Ente che ha strutture operative in almeno due comuni della stessa provincia; comunale l' Ente che ha strutture operative in un solo Comune o in piu' frazioni dello stesso Comune.

ARTICOLO 22

(Comparti degli Enti gestori)

Gli Enti gestori nazionali, per essere ammessi alle provvidenze di cui al 4°comma dell' art. 12,  devono articolarsi in comparti regionali dotati di  autonomia amministrativa e contabile.

Anche gli Enti gestori a base regionale e provinciale possono articolarsi in comparti rispettivamente provinciali e comunali dotati di autonomia amministrativa e contabile.

Per tutti comunque l' ulteriore articolazione in comparti minori e' irrilevante ai fini della attribuzione delle provvidenze di cui al primo comma.

Le erogazioni delle provvidenze sono intestate all' Ente gestore, che ha l' obbligo di impegnarle esclusivamente per le attivita' svolte nella Regione Puglia ed in relazione al piano annuale di formazione professionale.

ARTICOLO 23

(Organico del personale degli Enti gestori)

Ai soli fini delle provvidenze finanziarie, l' Assessore alla PI con riferimento al piano annuale di formazione professionale e sentita la Commissione della formazione professionale determina l' organico:

a) del personale docente;

b) del personale non docente delle sedi di svolgimento dei corsi;

c) del personale non docente dei comparti degli Enti gestori.

Gli Enti gestori, 30 giorni prima dell' inizio dell' attivita', devono trasmettere all' Assessorato alla PI i relativi organigrammi, con l' indicazione delle persone interessate alla realizzazione delle attivita' afferenti alle provvidenze finanziarie.

Sono altresì tenuti a comunicare l' aggiornamento entro cinque giorni dalle relative variazioni.

ARTICOLO 24

(Assunzione)

Gli Enti gestori sono tenuti ad assumere il personale docente iscritto all' albo di cui all' art. 26 nel rispetto e con le facolta' previste dalle leggi dello Stato.

Resta salva la facolta' degli Enti gestori di assumere, nel rispetto e con i limiti delle leggi dello Stato, personale docente anche al di fuori dell' Albo qualora lo stesso risulti esaurito o personale non docente, previa comunicazione e nulla osta da parte dell' Assessorato regionale alla PI.

Tuttavia l' assunzione non si fa luogo se puo' provvedersi mediante la mobilita' del personale docente e non docente degli Enti gestori.

Limitatamente alle convenzioni particolari di cui al penultimo comma dell' art. 5 puo' essere utilizzato personale al di fuori dell' elenco.

TITOLO VII

GLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE

ARTICOLO 25

(Ruolo dell' operatore)

La Regione e' impegnata a favorire l' elevazione degli operatori della formazione professionale ad un ruolo di protagonisti attivi e responsabili.

A tale scopo programmera' attivita' di aggiornamento permanente e riconversione finalizzate all' arricchimento professionale e culturale, secondo le richieste emergenti di formazione.

La partecipazione a tali attivita' e' obbligatoria.

Esse tenderanno altresì ad emancipare negli stessi lo spirito di iniziativa, la capacita' di ricerca, la concretezza negli obiettivi, rendendoli validi collaboratori anche nel processo di ricognizione e programmazione della attivita'  di formazione professionale.

ARTICOLO 26

(Albo regionale degli operatori della formazione professionale)

Presso l' Assessorato alla Pubblica Istruzione, che lo costituisce e lo aggiorna annualmente sono istituiti l' Albo regionale dei docenti della formazione professionale dei lavoratori il quale si compone di tre parti e l' elenco del personale non docente.

Agli effetti della presente legge per docente si intende sia l' insegnante teorico che l' insegnante pratico.

Nell' ambito di ciascuna parte, le iscrizioni nell' Albo dei docenti avvengono in ordine alfabetico per provincia e per gruppo di insegnamenti.

Nella prima parte vi sono iscritti, di ufficio, i docenti dipendenti dall' Ente Regione e comandati ai sensi dell' art. 19.

Nella seconda parte vi sono iscritti, a domanda, i docenti assunti dagli Enti gestori alla data del 30/ 9/ 1977 secondo i criteri fissati dalla Commissione consultiva regionale di cui alla legge Regionale 21- 3- 1977, n. 9.

Nella terza parte sono iscritti i docenti che aspirano a partecipare a concorsi per l' assunzione banditi dagli Enti delegati o convenzionati, ovvero i docenti che desiderino essere utilizzati come supplenti presso i vari Centri.

Ogni Centro, per il conferimento delle supplenze, si avvarra' di una graduatoria degli aspiranti distribuiti per fasce di qualifica e con criteri che  saranno indicati nell' ordinamento didattico di cui all' art. 3.

L' iscrizione alla terza parte dell' Albo degli aspiranti e' subordinata all' esito positivo di prove di idoneita'.

Tali prove sono indette di norma, annualmente, dall' Assessorato alla Pubblica Istruzione.

La Giunta regionale stabilira' il regolamento di attuazione delle prove e nominera' di volta in volta le Commissioni esaminatrici.

I candidati devono essere in possesso:

a) per le discipline teoriche, dei titoli di studio previsti, in via analogica, dal DM 2- 3- 1972 e  successive integrazioni e modificazioni, DM 9- 12- 1972  e DM 18- 6-1974 del Ministero della Pubblica Istruzione;

b) per le esercitazioni pratiche, di diploma di scuola media secondaria di 2° grado affine alla disciplina da insegnare e di certificazione comprovante il possesso di tre anni di esperienza nella  specifica attivita' lavorativa.

Le eventuali controversie, a seconda delle aree di competenza, saranno affidate a due Commissioni costituite a cura della Giunta e composte rispettivamente da tre rappresentanti degli Enti delegati e tre dei sindacati, e da tre  rappresentanti degli Enti convenzionati e tre dei sindacati  presieduta ciascuna da un funzionario regionale.

Per il personale non docente degli Enti gestori convenzionati e' istituito un elenco al quale accedono coloro i quali trovansi in servizio alla data del 30 settembre 1977 secondo i criteri fissati dalla Commissione di cui alla legge regionale 21- 3- 1977, n. 9.

L' assessorato alla PI fissa il termine entro cui deve essere avanzata la domanda di iscrizione all' Albo.

ARTICOLO 27

(Mobilita' del personale)

Il personale docente e non docente di cui all' art. 26 e' soggetto alla mobilita' occupazionale nell' ambito dei Centri degli Enti gestori o dei Centri convenzionati, secondo i criteri fissati dall' Assessorato alla PI nel piano annuale e sentita la Commissione della formazione professionale di cui all' art. 10.

Tali criteri dovranno comunque privilegiare le condizioni piu' favorevoli in relazione alla residenza dell' interessato.

Tuttavia il personale religioso degli Enti di tale ispirazione, e' sostituito in ogni caso con personale religioso.

Sono salvi, naturalmente, lo stato giuridico ed il trattamento economico degli interessati agli effetti del rapporto di lavoro.

La mobilita' del personale degli Enti gestori e' considerata come passaggio immediato e diretto da una azienda all' altra ai sensi dell' art. 11 della legge 29/ 4/ 1949 n. 264.

La mobilita' e' disposta e revocata dall' Assessorato alla PI in relazione alle relative richieste degli Enti  delegati e degli Enti gestori.

Si da' luogo comunque, d' ufficio, al trasferimento nel caso di soppressione del corso o del Centro nell' ambito  delle rispettive e specifiche competenze professionali e  nel rispetto della complessiva anzianita' di servizio.

Tuttavia resta salva la facolta' dell' Ente gestore a carattere nazionale di trasferire o distaccare, per esigenze di servizio o motivi familiari, il proprio personale negli o dagli uffici e centri della  Regione in sostituzione di quel personale trasferito  fuori della Regione.

Eventuali e circostanziati ricorsi da parte dei lavoratori relativi all' applicazione dei criteri di attuazione della mobilita' saranno affidati alle Commissioni di cui all' art. 26.

ARTICOLO 28

(Orario di lavoro)

Per tutto il personale docente e non docente della formazione professionale, sia degli Enti delegati che degli Enti gestori privati, l' orario pieno di lavoro e' di 36 ore settimanali.

Per il personale docente l' orario di lavoro si ripartisce:

- in 24 ore settimanali di effettivo insegnamento sia teorico che pratico;

- in 12 ore settimanali da utilizzare per la predisposizione dei programmi, delle lezioni e delle esercitazioni, la partecipazione con gli Organi collegiali, gli incontri con le famiglie, le attivita' di recupero didattico individualizzato ai fini di una piu' completa formazione professionale ed eventuali supplenze, auto - aggiornamento, auto - riqualificazione, utilizzo monte – ore studio e ricerca ed ogni altra attivita' prevista dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

Tali attivita' saranno svolte con criteri di flessibilita' stabiliti dalla direzione didattica d' intesa con le rappresentanze sindacali.

Le ore di supplenza saranno assegnate prioritariamente al personale docente a tempo indeterminato impegnato a tempo parziale.

ARTICOLO 29

(Trattamento economico e normativo del personale)

Il trattamento economico e normativo fara' riferimento:

a) per il personale comandato, alla legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e successive modificazioni;

b) per il personale degli Enti convenzionati, con esclusione di quelli di cui al penultimo comma  dell' art. 5, al contratto nazionale di lavoro di categoria.

ARTICOLO 30

(Divieto del doppio impiego)

Chiunque e' occupato con un rapporto di lavoro pubblico o privato o e' lavoratore autonomo o libero professionista non puo' essere assunto per la realizzazione delle attivita' delegate o di quelle convenzionate, fatta eccezione per il personale di cui all' ultimo comma dell' art. 24.

In caso di inosservanza delle disposizioni precedenti tale lavoratore viene immediatamente radiato dall' albo e decade dall' incarico.

Fanno eccezione alle disposizioni di cui al presente articolo docenti universitari, dirigenti di azienda ed esperti di formazione, i quali possono essere utilizzati per interventi specializzati od occasionali e per prestazioni di consulenza.

TITOLO VIII

GLI UTENTI DELLA FORMAZIONE

ARTICOLO 31

(Orientamento professionale)

L' attivita' di formazione professionale deve essere preceduta ed affiancata in tutto il suo processo da idonei interventi di orientamento professionale e di assistenza psico - medico - pedagogica, in riferimento alle dinamiche del mercato di lavoro  e di programmi di sviluppo regionale e nazionale e  agli interessi ed attitudini personali degli allievi.

Il servizio di orientamento professionale e' delegato alle Province o Consorzi di Enti locali di cui all' art. 18, che utilizzeranno, in attuazione del piano annuale, le strutture ed il personale rivenienti dai disciolti Consorzi per l' istruzione tecnica.

La Regione definira' le modalita' per la qualificazione ed il potenziamento del servizio e per la sua articolazione su unita' distrettuali o pluridistrettuali, garantendo che in ogni distretto sia assicurata l' attivita' di orientamento professionale.

Nella elaborazione di tali interventi si dovranno tener presenti le linee di programma indicate dai  Consigli scolastici distrettuali e le indicazioni delle  Consulte di centro per operare precisi raccordi con  l' istruzione secondaria superiore.

ARTICOLO 32

(Diritto alla formazione)

Il diritto alla formazione e' reso effettivo mediante tutti gli interventi che la Regione riterra' validi ed opportuni.

La Regione realizzera' a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisce il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di carattere economico e sociale che condizionano le possibilita' di frequentare i corsi.

La Regione, in collegamento con le unita' sanitarie locali, assicurera' altresì apposite forme di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria agli allievi handicappati fisici e psichici, ai fini del loro completo inserimento nell'attivita'  formativa e favorirne la integrazione sociale.

ARTICOLO 33

(Attivita' collaterali ed integrative)

I Centri di formazione professionale, per iniziativa della Consulta di gestione sociale, potranno elaborare programmi ed attuare iniziative tendenti allo sviluppo culturale della personalita' degli allievi, avvalendosi delle apposite strutture esistenti sul territorio o messe a disposizione della scuola, nello ambito della programmazione culturale che la Regione elaborera' con apposita legge organica.

TITOLO IX

ARTICOLO 34

(Abrogazione delle leggi superate)

Con l' entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con essa.

ARTICOLO 35

(Norme finanziarie)

Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all' art. 33, si provvede mediante gli stanziamenti previsti, al riguardo, nei bilanci annuali e pluriennali della Regione, con gli appositi capitoli relativi alla formazione professionale.

Per l' esercizio finanziario 1978 relativo all' anno formativo 1978/ 79, periodo 1- 10- 1978 - 31- 12- 1978, si fa fronte con le disponibilita' residue all' atto dell' entrata in vigore della presente legge ai capitoli 53 e 214 ed a quelli della rubrica II << Formazione professionale >> dal Cap. 294 al Cap. 310 del bilancio regionale 1978, nonche' mediante prelievo dal Fondo globale per il finanziamento di legge in corso di adozione, cap. 349.

Al bilancio di previsione per l' esercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO:

- Cap. 294 << Formazione professionale dei lavoratori >> L. 188.000.000

- Cap. 297 << Gestione indiretta - mezzi propri >> L. 2.000.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- Cap. 349 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionalein corso di adozione >> L. 2.188.000.000 sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

TITOLO IX

ARTICOLO 36

(Esecuzione)

L' esecuzione della presente legge e' affidata all' Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 17 Ottobre 1978