(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
14), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[La Regione Puglia, in
ricorrenza del XXX anniversario della Costituzione, nata dall'antifascismo e
dalla Resistenza, promuove un programma di iniziative e di manifestazioni
dirette ad esaltarne i contenuti democratici e progressisti nella coscienza
della comunità regionale, in particolare dei giovani e a sollecitare lo studio,
sulla sua elaborazione e attuazione].
Art. 2
[Per la definizioni e la
realizzazione del programma di cui all'articolo precedente è costituito un
comitato presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da suo delegato e
composto dai rappresentanti dei partiti politici che si ispirano alla Carta
costituzionale e alla Resistenza, delle associazioni combattentistiche e
partigiane, delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, dei sindacati,
degli enti locali e di altre forze sociali e culturali della Regione.
Il comitato, composto da non più di trentadue membri, è
nominato dal Presidente del Consiglio regionale sentito l'ufficio di presidenza
e dura in carica fino al 31 marzo 1980.
I membri nominati dal Presidente possono farsi rappresentare da
loro delegati.
Il comitato ha sede presso gli uffici della Regione ed è da
questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari
necessari] (2).
(2) Articolo così sostituito dal primo comma dell'articolo
unico, L.R.
21 luglio 1978, n. 31, come modificato
dal primo comma dell'art. 2, L.R.
24 aprile 1979, n. 27, a sua volta
modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R.
28 gennaio 1980, n. 13.
Art. 3
[Il comitato elegge nel suo
seno un esecutivo costituito da sette membri, compresi il Presidente e un
segretario.
Per l'attuazione delle iniziative previste nel programma il
comitato può costituire delle commissioni, chiamando a farne parte anche membri
esterni.
Le commissioni sono sempre presiedute da un membro del
comitato.
Il Presidente del comitato riferisce sulla sua attività al
Consiglio regionale mediante relazione scritta da depositarsi presso la
presidenza del Consiglio entro il 31 gennaio 1980 (3).
Il comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su
richiesta di almeno cinque membri] .
(3) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
24 aprile 1979, n. 27, a sua volta
modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R.
28 gennaio 1980, n. 13.
Art. 4
[L'esecutivo cura la gestione
del fondo a disposizione del comitato secondo le deliberazioni dello stesso e si
avvale per la sua attività degli uffici amministrativo-contabili del Consiglio
regionale.
Esso presenta al comitato e al Consiglio regionale il conto
consuntivo entro il 31 marzo 1979] .
Art. 5
[Per la realizzazione delle
finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L.
60.000.000 che il Consiglio regionale metterà a disposizione del comitato] .
Art. 6
[Al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1978, parte seconda - spesa, sono introdotte le seguenti
variazioni:
Variazioni in aumento:
Cap. 6. - Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate
da enti e privati a favore del Consiglio regionale, convegni, indagini
conoscitive, studi e ricerche spese per iniziative popolari, legge regionale
4 luglio 1973, n. 14.
Cap. 348. - Fondo di riserva per le spese impreviste