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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1978
Numero
19
Data
11/04/1978
Abrogato
 
Materia
Problemi generali - Affari istituzionali
Titolo
Celebrazione del XXX Anniversario della Costituzione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 13 aprile 1978, n. 24 La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 14), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dall’art

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 14), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[La Regione Puglia, in ricorrenza del XXX anniversario della Costituzione, nata dall'antifascismo e dalla Resistenza, promuove un programma di iniziative e di manifestazioni dirette ad esaltarne i contenuti democratici e progressisti nella coscienza della comunità regionale, in particolare dei giovani e a sollecitare lo studio, sulla sua elaborazione e attuazione].

 

Art. 2

[Per la definizioni e la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente è costituito un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da suo delegato e composto dai rappresentanti dei partiti politici che si ispirano alla Carta costituzionale e alla Resistenza, delle associazioni combattentistiche e partigiane, delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, dei sindacati, degli enti locali e di altre forze sociali e culturali della Regione.

Il comitato, composto da non più di trentadue membri, è nominato dal Presidente del Consiglio regionale sentito l'ufficio di presidenza e dura in carica fino al 31 marzo 1980.

I membri nominati dal Presidente possono farsi rappresentare da loro delegati.

Il comitato ha sede presso gli uffici della Regione ed è da questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari] (2).

(2)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 21 luglio 1978, n. 31, come modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R. 24 aprile 1979, n. 27, a sua volta modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R. 28 gennaio 1980, n. 13.

 

Art. 3

[Il comitato elegge nel suo seno un esecutivo costituito da sette membri, compresi il Presidente e un segretario.

Per l'attuazione delle iniziative previste nel programma il comitato può costituire delle commissioni, chiamando a farne parte anche membri esterni.

Le commissioni sono sempre presiedute da un membro del comitato.

Il Presidente del comitato riferisce sulla sua attività al Consiglio regionale mediante relazione scritta da depositarsi presso la presidenza del Consiglio entro il 31 gennaio 1980 (3).

Il comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque membri] .

(3)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 24 aprile 1979, n. 27, a sua volta modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 28 gennaio 1980, n. 13.

 

Art. 4

[L'esecutivo cura la gestione del fondo a disposizione del comitato secondo le deliberazioni dello stesso e si avvale per la sua attività degli uffici amministrativo-contabili del Consiglio regionale.

Esso presenta al comitato e al Consiglio regionale il conto consuntivo entro il 31 marzo 1979] .

 

Art. 5

[Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 60.000.000 che il Consiglio regionale metterà a disposizione del comitato] .

 

Art. 6

[Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, parte seconda - spesa, sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

Cap. 6. - Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e privati a favore del Consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche spese per iniziative popolari, legge regionale 4 luglio 1973, n. 14.

Bilancio di competenza

Bilancio di cassa

-

-

L. 60.000.000

L. 60.000.000

 

 

Variazioni in diminuzione:

Cap. 348. - Fondo di riserva per le spese impreviste

Bilancio di competenza

Bilancio di cassa

-

-

L. 60.000.000

L. 60.000.000

    L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 14), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.