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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1978
Numero
29
Data
07/07/1978
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Divieto di provvedimenti straordinari ad Enti ed Istituzioni trasferiti o in corso di trasferimento alla Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 luglio 1978, n. 45 La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 43, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dall’art

La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 43, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

Art. 1

[Le deliberazioni concernenti assunzioni di personale o impegni comunque eccedenti l'ordinaria amministrazione di enti o istituzioni che, per un provvedimento dello Stato, siano stati soppressi, siano in corso di scioglimento, compresi quelli previsti dalla tab. B) allegata al D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 non saranno riconosciuti dalla Regione se adottati dopo la pubblicazione del provvedimento di soppressione o di scioglimento. La norma si applica anche agli enti ed alle istituzioni che saranno soppressi con provvedimenti dello Stato ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento che li sopprime o che ne ipotizza la soppressione.

Eventuali deroghe per accertare esigenze dell'Ente devono essere autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare] .