Legge riportata alla l
Art. 1
... (1) .
(1) Sostituisce
l'art. 3, L.R.
17 aprile 1978, n. 20.
Art. 2
[Il termine del 30 giugno 1978 relativo alla
scadenza contrattuale di cui al primo comma dell'art. 4 della legge
regionale 17 aprile 1978, n. 20, è prorogato fino alla data in cui il
Consiglio regionale avrà definito, con legge organica, la materia da delegare
agli enti locali, nel rispetto dei termini di cui all'articolo precedente.
Il beneficio di cui all'art. 4, primo comma,
della legge
regionale 17 aprile 1978, n. 20, è esteso, altresì, al personale in
servizio alla data del 31 dicembre 1976 assunto dal comune di Bari con
deliberazioni esecutive ai sensi di legge, per lo svolgimento del servizio
presso il centro di servizi culturali Picone-Poggiofranco, gestito dal comune di
Bari, convenzionato con la Regione] .
Art. 3
[La spesa riveniente dalla presente legge farà
carico al capitolo 292 del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 che
presenta sufficiente disponibilità].
[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e
60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione] .