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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1978
Numero
45
Data
04/09/1978
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Campagna promozione straordinaria per il rilancio sul mercato nazionale ed internazionale dell' immagine turistica della Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 settembre 1978, n. 59. La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 89), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dall’art

La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 89), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

 

Art. 1

[Allo scopo di rilanciare sul mercato nazionale ed internazionale l'immagine turistica della Puglia, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'attuazione nel corso del 1978 di una campagna promozionale straordinaria] .

 

Art. 2

[In relazione alle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sentita la competente commissione consiliare permanente, approverà entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge un piano di iniziative promopubblicitarie, rivolte ai serbatoi della domanda turistica nazionale ed internazionale, con preferenza per quelli del turismo sociale.

In questo quadro, detratti i costi di produzione del materiale editoriale per un importo non inferiore a lire 20 milioni, il rimanente fondo dovrà essere destinato per almeno il 30% al mercato nazionale, con dosati impieghi per la pubblicità inserzionistica, redazionale e documentaristica, per l'attivazione di una équipe di promotori che visitino gli intermediari turistici ed i nuclei sociali localizzati nei maggiori insediamenti urbani ed industriali del nostro Paese. Si dovranno dare ampio rilievo e particolari incentivi alle iniziative soprattutto di carattere sociale che prevedono viaggi in Puglia e soggiorni di gruppi di almeno cinquanta persone in esercizi alberghieri ed extralberghieri nei periodi di bassa stagione, con preferenza per le mete del Salento.

Il residuo fondo sarà destinato per potenziare le iniziative che la Regione ha già assunto nei Paesi europei maggiori tributari del flusso turistico verso al Puglia.

Particolari attenzioni dovranno essere rivolte ai tour operators internazionali e ai giornalisti delle maggiori testate europee che si interessano di turismo.

A scopo promozionale per gli operatori ed i giornalisti di cui al comma precedente si devono organizzare viaggi gratuiti a carico della Regione per meglio pubblicizzare il Salento e dimostrare che la tempestività del recupero della «Cavtat» non ha minimamente intaccato la validità dell'offerta turistica] .

 
 

Art. 3

[Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento valgono le norme di carattere generale e particolare di cui all'art. 3 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28] .

 
 

Art. 4

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la imputazione al cap. 349 del fondo globale.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

Cap. 257-bis (c.n.i.) - Campagna promozionale straordinaria per il rilancio sul mercato, ecc.;

Stanziamento competenza

Stanziamento cassa

-

-

L. 200.000.000

L. 200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 349 - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione:

 

Stanziamento competenza

Stanziamento cassa

-

-

L. 200.000.000

L. 200.000.000] .