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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1979
Numero
6
Data
12/02/1979
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977
Note
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

TITOLO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1  

(Scopo della legge)

Sino all’entrata in vigore della legge regionale sulla tutela ed uso del suolo, la Regione Puglia con le presenti disposizioni dà attuazione a quanto stabilito dalla legge 28.1.1977, n. 10.

TITOLO II

PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 2

(Finalita' del programma pluriennale di attuazione)

Il programma pluriennale di attuazione ( PPA) e' finalizzato a coordinare forme, tempi e modalita' di attuazione degli strumenti urbanistici generali in base alle risorse economico - finanziarie e disponibili o prevedibili.

ARTICOLO 3

(Durata del programma pluriennale di attuazione)

Il primo PPA conterrà le previsioni riferite ad un triennio.

ARTICOLO 4

(Obbligo della formazione del programma pluriennale di attuazione)

Tutti i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti ed i Comuni il cui territorio comprenda zone costiere, anche se con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sono obbligati alla formazione del PPA.

ARTICOLO 5

(Contenuti del Programma pluriennale di attuazione)

Il P.P.A. e' formato dal Comune o dai Comuni consorziati in riferimento agli eventi demografici e socio - economici, alla disponibilita' di risorse pubbliche e private presumibili nel periodo considerato, valutati in base alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati alla trasformazione dei territori.

Il P.P.A. contiene:

a) - lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici con la valutazione degli interventi ancora consentiti nel settore residenziale, produttivo e delle urbanizzazioni;

b) - la valutazione dei fabbisogni per ognuno dei suddetti settori da soddisfare in riferimento alle presumibili risorse pubbliche e private;

c) - il dimensionamento per il periodo di validita' del PPA degli interventi per ciascuno dei suddetti settori;

d) - l' individuazione con criteri di globalita':

1) - delle aree non edificate nell' ambito delle zone omogenee di tipo A e B del DM 2- 4- 68 n. 1444 inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi, ovvero delimitate da comparti edificatori;

2) - delle aree nelle zone omogenee di tipo C del DM 2- 4- 68, n. 1444, per espansione residenziale, inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi, ovvero delimitate da comparti edificatori in aggiunta alla quota di fabbisogno soddisfatta dagli interventi di cui al punto precedente;

3) - delle aree e degli immobili, nell' ambito delle zone omogenee di tipo A, B, C del DM 2- 4- 68, n. 1444, da espropriare in quanto compresi o da comprendere in strumenti di intervento per la edilizia residenziale pubblica anche ai sensi dell' art. 51 della legge 22- 10- 71 n. 865;

4) - delle aree destinate agli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, direzionali e turistici, inserite o meno in strumenti attuativi;

5) - delle aree e degli immobili da espropriare in quanto compresi o da comprendere in piani delle aree di sviluppo industriale t/ o in Piani di insediamenti produttivi di cui all' art. 27 della legge 22- 10- 71, n. 865;

6) - delle opere di urbanizzazione da realizzare e di quelle esistenti e da adeguare nonche' l' indicazione delle aree acquisite o da acquisire a tale scopo.

Nella individuazione delle aree vanno rispettati gli standards urbanistici nelle quantita' previste dagli strumenti urbanistici vigenti e comunque almeno nei minimi di cui al DM 2- 4- 68, n. 1444; tale dotazione deve essere assicurata nel PPA ancorche' negli strumenti urbanistici siano complessivamente individuati standards inferiori;

7) - degli interventi da effettuare sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;

e) - l' indicazione delle modalita' di attuazione dello strumento urbanistico generale nelle aree individuate ai sensi del precedente punto d), sia mediante la formazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, sia mediante la formazione di comparti edificatori unitari ai sensi dell' art. 15 della presente legge, sia direttamente mediante concessione;

f) - il bilancio economico - finanziario del PPA, elaborato con riferimento ai costi di attuazione del medesimo con la indicazione delle fonti di finanziamento e con la ripartizione degli oneri conseguenti e prevedibili tra operatori pubblici e privati, nonche' con la valutazione delle spese a carico del Comune in annualita' e con l' individuazione dei capitoli di bilancio in entrata e in uscita.

Per l' autorizzazione alla spesa di fondi del bilancio destinati alla esecuzione di opere di urbanizzazione e' vincolante la loro previsione nel PPA;

g) - l' indicazione dei termini entro cui i proprietari e gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono presentare istanza di concessione, salvo per i casi previsti dal successivo art. 9;

h) - l' indicazione dei termini entro cui i proprietari e/ o gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono presentare al Comune i progetti di strumenti urbanistici attuativi ai sensi del precedente punto e), nonche' dei termini entro cui il comune intende sia adottare gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, stabiliti ai sensi del precedente punto e), sia procedere direttamente alla esecuzione delle opere di propria competenza.

3. In ciascun PPA il Comune deve osservare la proporzione stabilita dall' art. 2 della legge 28- 1- 77 n. 10 tra aree destinate alla edilizia residenziale pubblica ed aree destinate all' edilizia privata.

4. Le quantita' previste nelle zone omogenee di tipo C devono essere distribuite con criteri di omogeneita' nell' ambito di ciascun nucleo.

5. Tale proporzione deve essere obbligatoria anche per quei comuni non dotati di piani per l' edilizia economica e popolare, ancorche' non siano tenuti alla loro formazione ai sensi dell' art. 1 della legge 18- 4- 62, n. 167 e successive modificazioni.

6. Tutti i Comuni obbligati alla formazione del PPA sono tenuti all' adozione di piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18- 4- 1962, n. 167 e successive modificazioni, entro il periodo di validita' della presente legge.

ARTICOLO 6

(Interventi sui tessuti edificati)

Gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici relativi ai tessuti edificati posti nelle zone omogenee di tipo A - B - C - D- e miste del DM 2- 4- 68, N. 1444, inseriti nel PPA, sono regolati dalle seguenti norme:

- nella zona omogenea di tipo A, il rilascio della concessione a titolo oneroso e' subordinato all' inclusione degli interventi in strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi i piani particolareggiati di zona per l' edilizia residenziale pubblica;

- nelle zone omogenee di tipo B - C - D e miste, il rilascio della concessione a titolo oneroso e' subordinato alla determinazione da parte del Comune, nel PPA, della cubatura massima edificabile nelle singole zone per il periodo di validita' dello stesso PPA.

Si intendono tessuti edificati le maglie (aree delimitate dalle indicazioni dello strumento urbanistico) nelle quali la volumetria esistente risulti almeno pari ai due terzi della volumetria realizzabile, riveniente dalle previsioni dello strumento urbanistico generale.

Per gli interventi di cui al presente articolo, qualora entro i termini stabiliti dal PPA non vengono presentate istanze di concessione, il Comune, con deliberazione consiliare, puo' decidere di procedere all' esproprio delle singole aree ovvero di inserire le stesse nel nuovo PPA.

ARTICOLO 7

(Criterio per il dimensionamento del programma pluriennale di attuazione)

Il dimensionamento del PPA deve tenere conto dei seguenti elementi:

a) - situazione di fatto dei vari tipi di insediamenti e della dinamica demografica e socio - economica, riferita al momento di formazione del PPA;

b) - capacita' residuali insediative ancora consentite dagli strumenti urbanistici, nel settore residenziale e produttivo, ivi comprendendo anche quelle risultanti da operazioni di rinnovo del patrimonio urbano esistente;

c) - condizioni delle infrastrutture e servizi esistenti in relazione alla loro congruita' rispetto ai carichi di utenza attuali ed indotti da nuovi insediamenti;

d) - individuazione, attraverso un processo di definizione della domanda sociale presente e futura, del deficit per ogni settore di intervento;

e) - definizione dei fabbisogni da soddisfare attraverso la individuazione delle destinazioni d' uso e delle quantita' aggiuntive necessarie per sanare in parte o del tutto il deficit nel periodo di validita' del PPA;

f) - risorse pubbliche e private da destinare alla attuazione delle quantita' previste dal precedente punto e) con l' indicazione delle priorita' di intervento.

ARTICOLO 8

(Elaborati del programma pluriennale di attuazione)

Il PPA, con riferimento ai precedenti artt. 5, 6 e 7, si compone dei seguenti elaborati:

1) - relazione illustrativa in ordine ai contenuti di cui ai punti a, b, c, dell' art. 5 ed agli artt. 6 e 7;

2) - relazione contenente le indicazioni e le proposte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al primo comma dell' art. 5;

3) - elaborati scritto - grafici, nelle stesse scale degli strumenti urbanistici, contenenti l' inquadramento del PPA negli strumenti urbanistici vigenti e le espresse indicazioni di cui al punto d) dell' art. 5, nonche' la delimitazione delle aree e degli immobili nelle quali gli interventi si realizzano a mezzo di strumenti attuativi, ivi compreso il comparto, o di concessione singola;

4) - mappe catastali delle aree e degli immobili compresi nel PPA;

5) - relazione programmatica in ordine ai contenuti di cui ai punti f, g, h, dell' art. 5.

Gli elaborati costituiscono parte integrante dell' atto deliberativo consiliare di approvazione del PPA.

ARTICOLO 9

(Interventi consentiti al di fuori del programma pluriennale di attuazione)

La concessione e' data al di fuori delle aree incluse nel PPA, in conformita' delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per le opere e gli interventi previsti dall' art. 9 della legge 28- 1- 1977, n. 10.

La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato, di cui alla lettera a) dell' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o di coltivatore diretto e bracciante agricolo e' riconosciuta su richiesta dell’interessato dal Comitato Consultivo di cui all’art. 11 della l.r. 3.3.78 n. 15 e successive modifiche.

Le caratteristiche della residenza in funzione delle esigenze dell' imprenditore agricolo, o associato, di cui alla lettera a) dell' art. 9 della legge 28- 1- 77, n. 10, o del coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare( TU approvato con RD 28- 4- 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni).

Gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo od alla produttivita' agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative, conformi ai piani zonali, o, in assenza, a seguito della certificazione del Comitato Consultivo di cui all’art. 11 della l.r. 3.3.78, n. 15 e successive modificazioni attestante la loro idoneità tecnica e produttiva.

* Comma così modificato dall’art. 2 della l.r. 66/79

La vendita degli immobili realizzati con concessione gratuita a soggetti privi dei requisiti di cui all' art. 12 della legge 9- 5- 75, n. 153, ovvero effettuata - indipendentemente dalla vendita del fondo - nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori, costituisce nuova destinazione d' uso.

Gli interventi nelle aree cimiteriali nonche' di demolizione e consolidamento statico prescritti dal Comune per tutelare la pubblica incolumita' e le opere di pronto intervento in occasione di pubblica calamita' non sono subordinati al PPA.

ARTICOLO 10

(Procedimenti di formazione ed approvazione)

Il Consiglio comunale, entro  60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, delibera su un Documento programmatico preliminare formulato sulla base dei contenuti di cui ai punti a), b), c) ed f) dell’art. 5  ed all’art. 7 della presente legge.

Il Documento programmatico preliminare è depositato per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione, presso la segreteria comunale; dell’avvenuto deposito è dato avviso pubblico a mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme.

Durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche generali per la formazione del PPA; gli enti pubblici interessati all’uso del territorio sono tenuti a comunicare al Comune i loro programmi su base pluriennale.

Nel medesimo periodo il Comune promuove specifiche consultazioni della cittadinanza e di associazioni ed altresì trasmette il documento della Giunta regionale, alla Provincia ed alla eventuale Comunità Montana.

Neri 30 giorni successivi alla data della comunicazione del Documento programmatico preliminare i soggetti di cui al comma precedente esprimono i propri intenti in merito, che potranno essere presi in considerazione da parte del Comune in sede di formazione del PPA:

Trascorso inutilmente tale termine il Documento si intende accettato.

Il predetto termine non potrà essere interrotto o sospeso da alcuna causa.

Entro i 90 giorni successivi al termine di cuii al precedente 5° comma il Comune formula il PPA e lo approva.

La delibera di approvazione del PPA è soggetta al controllo di cui all’art. 130 della Costituzione.

Nei 30 giorni successivi all’approvazione, il PPA viene comunicato, per quanto di competenza, alla Giunta regionale ed altri Enti interessati, ed è altresì depositato presso la Segreteria comunale per l’intero periodo di validità, a disposizione di chiunque.

ARTICOLO 11

(Rapporto tra programma pluriennale e strumento urbanistico comunale)

I Comuni sprovvisti dello strumento urbanistico generale non possono formare il PPA.

Qualora un Comune abbia uno strumento urbanistico generale adottato, ma non approvato al momento della formazione del P.P.A., l' approvazione di quest' ultimo e' differita di 20 giorni da quella dello strumento urbanistico generale.

L'approvazione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti comunali di varianti agli strumenti urbanistici generali, in adeguamento al PPA, che non comportino modifiche della zonizzazione, e' espressa entro 120 giorni dalla data di ricevimento degli atti; l' approvazione da parte della Giunta Regionale dei Piani Particolareggiati del PPA e' espressa entro un anno dalla data di ricevimento degli atti.

ARTICOLO 12

(Varianti al programma pluriennale di attuazione)

1. Sono ammesse varianti al PPA nei seguenti casi:

a) - per varianti agli strumenti urbanistici;

b) - per documentato incremento del fabbisogno di aree o di impianti nel settore delle attivita' produttive;

c) - per sopravvenute necessita' connesse alla realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture;

d) - per consentire la realizzazione di interventi per il risanamento e la ristrutturazione dei centri storici, ove vi siano particolari finanziamenti;

e) - per necessita' di variare il tipo di strumento urbanistico attuativo;

f) - per opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';

g) - per sopravvenute necessita' di variare la percentuale gia' prevista ai sensi dell' art. 2 della legge 28- 1- 77 n. 10 tra aree destinate all' edilizia residenziale pubblica ed aree destinate all' edilizia privata.

2. Non sono ammesse varianti nell' ultimo anno di validita' del PPA, ad esclusione di quanto previsto nei precedenti punti c), d), f), e g).

3. La variante al PPA conterra' la documentazione sullo stato di attuazione del PPA stesso di cui al secondo comma e successivi del precedente art. 10.

ARTICOLO 13

(Operativita' del programma pluriennale di attuazione)

Dopo l' approvazione del PPA, il Sindaco notifica ai soli proprietari, singoli o consorziati, la inclusione delle aree e/o degli immobili nel PPA, ed indica i termini ai sensi delle lettere g) ed h) del precedente art. 5 per la presentazione dell’istanza di concessione o dei progetti di iniziativa provata degli strumenti urbanistici attuativi.

Decorso inutilmente il termine per la presentazione dell' istanza di concessione, si procede alla espropriazione ai sensi del 6° comma dell' art. 13 della legge 28- 1- 77, n. 10.

 Qualora i proprietari, singoli o consorziati, non procedano alla formazione dei piani attuativi di iniziativa privata nei tempi stabiliti dal PPA, il Sindaco da' corso alle procedure previste dal successivo art. 15.

Trascorso inutilmente il termine fissato per l' inizio dei lavori, ed ove non venga presentata nuova istanza di concessione entro i termini del PPA, ai sensi del VI comma dell'art. 13 della legge 28- 1- 1977, n. 10 si procede all' espropriazione.

Gli immobili e/ o le aree espropriate vengono acquisite al patrimonio del Comune, conservano la destinazione d' uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono utilizzati nei seguenti modi:

1) per gli interventi di cui alla lettera d/ 6 del precedente art. 5, anche con le procedure previste per le varianti ai PPA;

2) per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/ o produttiva di cui alle leggi 18- 4- 1962, n. 167 e 21- 10- 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata di cui gli artt. 7, 8 e 9/ b della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante attribuzione con diritto di superficie;

3) per l' uso da parte di terzi, proprietari di altre aree espropriate o da espropriare destinate ad usi pubblici dagli strumenti urbanistici vigenti comprese nel PPA, semprechè i proprietari offrano in permuta le aree da espropriare.

I titolari di concessione per la costruzione di case unifamiliari aventi le caratteristiche dell' edilizia economica e popolare destinate alla loro abitazione, in quanto in possesso dei requisiti per l' assegnazione di alloggi popolari, ove sopravvenga l' esproprio, ai sensi del presente articolo, conservano il diritto di prelazione nell' assegnazione del diritto di superficie sulle aree entrate a far parte del patrimonio comunale.

Qualora i lavori siano stati solo parzialmente eseguiti entro i termini di validita' della concessione, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere nuova concessione per la parte non ultimata.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle aree assoggettate a lottizzazioni.

Non si puo' procedere all' esproprio qualora lo strumento urbanistico attuativo, presentato nei termini indicati al punto h) del precedente art. 5, non venga approvato dagli organi competenti 12 mesi prima dello scadere del PPA.

L' approvazione da parte del Consiglio comunale del progetto generale di massima delle opere urbanizzative di cui al punto d/ 6 del precedente art. 5 comporta gli effetti di cui all' art. 1 primo comma della legge 3- 1- 78 n. 1.

L' intero procedimento si completa con le modalita' di cui al 4° e 5°comma del predetto articolo di legge.

I Comuni dotati dei PPA, i Consorzi di Comuni, le Comunita' Montane, gli altri Enti locali, nonche' la Regione, non possono impegnare ed erogare propri fondi di bilancio per la realizzazione di nuove opere urbanizzative non comprese nel PPA.

La Regione recepisce le scelte dei PPA dei Comuni e loro Consorzi nei propri programmi e bilanci pluriennali, purche' in armonia con gli obiettivi di sviluppo regionale. A tal fine la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, individua aggregazioni territoriali, promuovendo in esse apposite conferenze di coordinamento.

ARTICOLO 14

(Rapporti tra programma pluriennale di attuazione e strumenti urbanistici attuativi)

I Comuni obbligati alla redazione del P.P.A., dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono approvare strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata su aree non comprese nei P.P.A. medesimi.

Per i piani di recupero si applicano le norme di cui alla legge statale 5- 8- 1978, n. 457.

Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata non ancora autorizzati, quand' anche convenzionati, possono essere inseriti anche parzialmente nell' ambito del PPA compatibilmente con le scelte programmatiche del Comune.

Le zone incluse negli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/ o privata approvati, autorizzati e convenzionati, non ancora attuati in tutto o in parte, anche a richiesta degli interessati, vanno inclusi con precedenza nei PPA, sempreche' la loro inclusione risulti compatibile con le scelte programmatiche del Comune.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni non obbligati alla formazione del PPA, che si dotino dello stesso.

ARTICOLO 15

(Comparti e Consorzi)

Il Comparto costituisce una unita' di intervento e/ o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia.

Puo' comprendere immobili da trasformare e/ o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Esso ha come finalita' precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/ o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all' attuazione degli strumenti urbanistici generali.

Il Comune puo' procedere alla delimitazione dei comparti in sede di attuazione degli strumenti urbanistici generali, ivi compreso il Programma di Fabbricazione, ovvero in sede di formulazione del PPA.

La realizzazione degli interventi previsti nel comparto e' subordinata all' approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata estesi all' intero comparto.

L' approvazione da parte della Giunta regionale  dei predetti strumenti urbanistici attuativi, espressa entro i 180 gg. dalla data di ricevimento degli atti, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità di tutte le opere previste nel Comparto.

Il Sindaco, entro 30 gg. dall' avvenuta approvazione dello strumento urbanistico attuativo, notifica ai proprietari e/ o aventi titolo interessati il provvedimento medesimo, indicando loro le modalita' di esecuzione del comparto ed i termini entro cui dovranno dichiarare se intendono, da soli o riuniti in Consorzio, eseguire le opere programmate previa stipula di apposita convenzione.

Decorso il termine su indicato, il Comune procede all' esecuzione d' ufficio del Comparto, anche a mezzo di esproprio, nei confronti dei proprietari e/ o degli aventi titolo che non abbiano assentito al Comparto.

Le aree e gli immobili espropriati vengono acquisiti al patrimonio del Comune conservando la destinazione d' uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono utilizzati a norma dell' art. 13 comma sesto della presente legge, ovvero a norma dell' art. 15 comma terzo della legge n. 10 del 28- 1- 77.

ARTICOLO 16

(Poteri sostitutivi)

Nel caso in cui il Comune obbligato non provveda alla formazione ed approvazione del PPA nei termini di cui all' art. 10 della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, nei 30 giorni successivi, invita il Sindaco a provvedervi fissando all' uopo il termine di 60 giorni.

In caso di persistente inadempienza del Comune, il Presidente della Giunta regionale nomina, su proposta dell' Assessore al ramo, con proprio decreto, un commissario << ad acta >> scelto fra i funzionari regionali, perche' provveda secondo i termini e le procedure del precedente art. 10.

Nel caso in cui il Sindaco non provveda al rilascio della concessione, o non adotti alcuna determinazione in merito alla richiesta del proprietario e/ o aventi titolo, il termine di cui al 4° comma dell' art. 10 della legge 6- 8- 67 n.765 o nei termini stabiliti dall' art. 11 della legge 27- 6- 74 n. 247 l' interessato puo', entro 30 giorni, con ricorso, notificare la inerzia dell'Amministrazione comunale al Presidente della Giunta regionale.

Il ricorso non produce alcun effetto sulla legittimazione ad agire in via giudiziaria dell' interessato e puo' essere presentato anche in pendenza della azione giudiziaria stessa.

Il Presidente della Giunta regionale, nei 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso, invita il Sindaco ad adottare le proprie determinazioni entro 30 giorni.

Decorso quest'ultimo termine, e perdurando l' inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale nomina, entro i successivi 30 giorni, su proposta dell' Assessore al ramo, un commissario << ad acta >>, scelto tra i funzionari regionali, che dovra' adottare le determinazioni del caso entro 60 giorni dalla nomina secondo le procedure di legge.

ARTICOLO 17

(Verifica del programma pluriennale di attuazione)

Annualmente i Comuni approvano, con delibera del Consiglio, una relazione sullo stato di attuazione del PPA, cui allegano la cartografia indicante gli interventi gia' realizzati e ne inviano copia alla Giunta regionale. 

ARTICOLO 18

(Norme transitorie e istituzione del pubblico registro urbanistico)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di approvazione del PPA il Sindaco può rilasciare concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 9 ed in aree dotate di opere di urbanizzazione o per la quali esiste l’impegno dei concessionari a realizzarle, semprechè esse non contrastino con il Documento programmatico preliminare di cui all’art. 10 della presente legge.

Nel periodo compreso tra la scadenza del PPA e l' approvazione del successivo, il sindaco puo' rilasciare le concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 9.

Qualora il Comune non approvi il PPA entro i termini stabiliti dall’art. 10 della presente legge, il Sindaco puo' rilasciare concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 9.

In attesa della disciplina della legge regionale sulla tutela e uso del suolo, e' istituito presso l' Assessorato Regionale all' Urbanistica un registro cronologico degli strumenti urbanistici, dei piani attuativi e dei piani di lottizzazione contenente i dati relativi all' arrivo degli atti agli uffici della Regione, all' iter degli stessi, alla data di esame ed al parere finale.

TITOLO III

ONERI DI URBANIZZAZIONE

ARTICOLO 19

(Oggetto della normativa)

I Comuni della Puglia, ai sensi dell’art. 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, stabiliscono l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle tabelle parametriche allegate alla presente legge.

Ai fini della determinazione di detta incidenza e dell’applicazione della citata legge statale debbono essere osservate le norme contenute nei successivi articoli.

ARTICOLO 20

(Delibera Comunale di determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione)

Il Comune, con delibera consiliare soggetta a controllo, di cui all’art. 130 della Costituzione, da adottare contestualmente al Documento programmatico di cui al precedente art. 10 e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede:

a) alla determinazione, in base al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell’anno precedente al provvedimento stesso, della propria classe di appartenenza con riferimento alla Tabella A),

b) all’individuazione, con riferimento alla Tabella B), del costo - base di urbanizzazione applicabile nel Comune in relazione agli indici di fabbricabilità territoriale ad alla classe di appartenenza di cui al precedente punto a) rispettivamente per l’edilizia residenziale e per quella commerciale e direzionale;

c) alla decurtazione, dal costo base, dell’aliquota relativa alle opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 24, terzo comma, nella misura percentuale indicata nella Tabella C), qualora non si preveda la realizzazione delle stesse;

d) alla determinazione della gradualità di applicazione del contributo, da applicarsi sul costo base eventualmente ridotto, secondo le modalità di cui al successivo art. 21;

e) alla individuazione  dei coefficienti applicabili nel Comune in relazione all’andamento demografico (tabella D9, alla distanza dal capoluogo di provincia (tabella E9 ed alla distanza del territorio comunale dalla costa (tabella F);

f) alla determinazione finale, per effetto dei parametri di cui alla presente legge, del contributo per le opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente:

1) per le costruzioni residenziali;

2) per le costruzioni commerciali o direzionali;

3) per gli impianti turistici e per le attrezzature di soggiorno temporaneo (tabella B/ter);

4) per gli impianti industriali e artigiani (Tabelle H ed I).

ARTICOLO 21

(Gradualita' di applicazione)

In sede di prima applicazione della presente legge i Comuni hanno facoltà di graduare il contributo per opere di urbanizzazione.

L’abbattimento determinato dal Comune, in funzione dell’ammontare dei costi reali sostenuti per le varie zone del territorio comunale, potrà essere gradualmente ridotto, entro la scadenza del primo PPA e comunque non oltre il primo triennio di validità della presente legge, fino a raggiungere il costo base di cui alla tabella B9, stabilito dallo stesso Comune.

ARTICOLO 22

(Classificazione dei Comuni)

La classificazione del Comune in funzione degli abitanti e' determinata dal numero dei residenti anagrafici alla data del 31 dicembre dell' anno precedente la deliberazione comunale.

La tabella A), allegata alla presente legge, individua le classi dei Comuni. I Comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dalla consistenza demografica, appartengono alla 5a classe.

ARTICOLO 23

(Determinazione del costo - base di urbanizzazione per l' edilizia residenziale, commerciale o direzionale e per gli impianti turistici e le attrezzature di soggiorno temporaneo)

I Comuni dotati di strumento urbanistico determinano il costo - base di urbanizzazione desumendolo dalla tabella B/1 per l' edilizia residenziale e dalla tabella B/2 per l’edilizia commerciale e/o direzionale in relazione all’indice di fabbricabilità territoriale stabilito per ciascuna zona omogenea dello strumento urbanistico medesimo.

Quando la zona abbia un indice di fabbricabilita' territoriale intermedio rispetto a quelli indicati nelle tabelle b/1 e B/2 il costo – base viene determinato mediante interpolazione lineare tra i valori corrispondenti agli indici di fabbricabilita' territoriale immediatamente inferiori e superiori della Tabella.

Nel caso di indice di fabbricabilita' territoriale inferiore a 0,25 mc / mq. il costo - base di urbanizzazione e' quello determinato dalle Tabelle B/1 e B/2 per l’anzidetto indice di fabbricabilità territoriale, aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primarie che risultassero necessarie in relazione alla tipologia edilizia prescelta.

Comuni sprovvisti di strumento urbanistico applicano, con riferimento alla classe di appartenenza, per l' edilizia residenziale, commerciale e direzionale all' interno dei perimetri dei centri abitati, determinati ai sensi dell' art. 17 della legge 6.8.1967, n. 765, il costo – base di cui alle tabelle B/1 e B/2  corrispondente all' indice di fabbricabilita' territoriale di 1 mc / mq; gli stessi applicano, per l’edilizia residenziale, commerciale e direzionale esterna a detto perimetro, il costo base di cui alle tabelle B/1 e B/2 corrispondente all' indice di fabbricabilita' territoriale di m. 0,25 mc / mq.

Qualora lo strumento urbanistico non determini indici di fabbricabilita' territoriale, questi si ricavano dagli indici di fabbricabilità fondiaria attraverso l’allegata Tabella L).

La tabella B/3 determina i costi - base per gli impianti turistici, quali alberghi o pensioni, e per le attrezzature di soggiorno temporaneo, quali campeggi e simili, nonche' per i villaggi turistici.

Le opere interne agli impianti turistici, quali le strade interne, i parcheggi, le reti di distribuzione idrica ed elettrica, le opere di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi ivi compresi gli impianti di depurazione e di incenerimento, e le attrezzature di uso riservato agli utenti, sono a totale carico del concessionario e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolo.

Il contributo per le costruzioni residenziali all'interno di complessi per impianti turistici e' determinato secondo la tabella B/1 e per l' indice di fabbricabilita' territoriale di 0,25 mc / mq.

ARTICOLO 24

(Opere di urbanizzazione)

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il cui costo concorre alla determinazione del contributo di cui ai precedenti articoli, sono quelle indicate nella allegata tabella C).

La stessa tabella indica la incidenza relativa di ciascuna categoria di opere sugli oneri di urbanizzazione.

Il Comune puo' decurtare il costo base della quota parte relativa alla rete di distribuzione del gas, della energia elettrica e dei telefoni, qualora non se ne preveda la realizzazione.

Il costo - base non puo' essere decurtato della quota parte relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria gia' eseguite o esistenti nella zona.

A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione gli interessati possono chiedere nella istanza di concessione di essere autorizzati a realizzare direttamente una o piu' opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

Qualora la realizzazione diretta dell' opera sia riconosciuta congruente con le scelte e le priorita' indicate dal PPA, od alla delibera di approvazione delle tabelle parametriche, il Sindaco, sentito l' Ufficio Tecnico Comunale, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, invita i richiedenti a presentare il progetto esecutivo accompagnato dal capitolato degli oneri e dalla offerta di congrue garanzie finanziarie.

Unitamente a tale invito il Sindaco comunica agli interessati l' ammontare della quota di contributo relativo agli oneri di urbanizzazione determinata in relazione alla concessione richiesta.

Il Sindaco, nel rilasciare la concessione, autorizza l'esecuzione di tutte o di alcune delle opere, determina il contributo dovuto per il rilascio della concessione, riducendolo dell' ammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente.

L' autorizzazione non puo' essere concessa per l' esecuzione di quelle opere che il Consiglio comunale, in sede di approvazione del PPA o all' atto della delibera di determinazione delle tabelle parametriche, abbia espressamente riservato alla realizzazione diretta da parte del Comune medesimo.

Non e' ammessa compensazione tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, né tra il contributo per  le opere di urbanizzazione e quello sul costo di costruzione.

Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione ai sensi della presente legge non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfetaria, per l' allacciamento alle reti elettriche, telefoniche, del gas ed ogni altro servizio pubblico del quale sia gia' dotata la zona.

ARTICOLO 25

(Coefficiente relativo all' andamento demografico dei Comuni)

Il Comune applica al costo - base, determinato ai sensi dei precedenti artt. 21, 23 e 24, i coefficienti stabiliti nella allegata tabella D) in funzione del proprio andamento demografico.

L' andamento demografico di riferimento e' quello del decennio terminato al 31 dicembre dell' anno precedente la deliberazione comunale.

ARTICOLO 26

(Distanza dal capoluogo)

I territori dei Comuni i cui centri urbani sono compresi in una fascia della profondita' di Km. 10 dal confine del territorio del capoluogo di provincia, compreso lo stesso capoluogo, applicano ai costi - base determinati ai sensi dei precedenti articoli l' ulteriore coefficiente indicato nella allegata tabella E).

ARTICOLO 27

(Coefficiente relativo ai territori adiacenti al mare)

Nelle parti del territorio comunale comprese nelle fasce parallele alle coste, determinate in funzione della distanza dalla linea media di battigia, i Comuni applicano al costo di urbanizzazione, determinato ai sensi dei precedenti articoli, i coefficienti indicati nella allegata tabella F).

Le distanze sono misurate sul piano orizzontale tenendo conto di quelle piu' brevi.

I coefficienti correttivi di cui al precedente 1° comma non si applicano nelle zone omogenee di tipo A e B e nei nuclei per l' edilizia residenziale pubblica.

ARTICOLO 28

(Coefficiente relativo al tipo di intervento edilizio ed alle zone omogenee)

La tabella G) determina, in funzione della zona omogenea in cui ricade l' intervento, il coefficiente di correzione dei costi - base applicabile per ciascun tipo di intervento edilizio, in relazione alle costruzioni residenziali, a quelle commerciali o direzionali, agli impianti turistici e alle attrezzature di soggiorno temporaneo.

Ai fini dell' applicazione dei coefficienti di cui alla tabella G) i Comuni dotati di strumento urbanistico approvato debbono preliminarmente procedere, qualora non vi abbiano provveduto in sede di formazione del Piano Regolatore Generale o del Programma di Fabbricazione, a classificare nell' ambito del proprio territorio le zone territoriali omogenee di cui all' art. 2 del DM 2- 4- 1968, n. 1444.

Per i Comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica - fermo restando quanto disposto dall' art. 17 - 5° comma - della Legge 6- 8-1967, n. 765 - il territorio compreso entro il perimetro del centro abitato e' equiparato, ai soli fini dell' applicazione dei coefficienti di cui alla tabella G), alla zona omogenea B ed il territorio fuori di detto perimetro e' equiparato alla zona omogenea C.

Ai fini dell' applicazione della tabella G):

- per nuove costruzioni si intendono sia le fabbriche nuove sorgenti su area libera, sia le nuove accessioni o sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie utile che si sia ricavata in occasione di demolizione e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni;

- per demolizioni e ricostruzioni si intendono le costruzioni effettuate, in tutto o in parte, previa demolizione di altre fabbriche preesistenti, sempreche' queste non comportino il realizzo di una maggiore superficie utile; verificandosi tale ultimo caso, il volume corrispondente alla maggiore superficie utile viene considerato nuova costruzione;

- per manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione urbanistica si intendono gli interventi definiti dall' art. 31 della legge statale 5- 8- 1978, n. 457.

ARTICOLO 29

(Determinazione complessiva del contributo per le costruzioni residenziali, commerciali o direzionali e per gli impianti turistici)

Il contributo da corrispondere in relazione all' incidenza delle opere di urbanizzazione e', per le costruzioni a carattere residenziale, commerciale o direzionale e per gli impianti turistici ed attrezzature di soggiorno temporanee, pari al costo base delle predette opere determinato dalle tabelle A), B), C), eventualmente graduato in prima applicazione ai sensi dell' art. 21 e moltiplicato successivamente per i coefficienti stabiliti nelle tabelle D), E), F),G).

Ai fini dell' applicazione del presente articolo i Comuni possono fare riferimento all' allegato modello M.

ARTICOLO 30

( Insediamenti industriali ed artigianali)

Per determinare l' incidenza delle opere di urbanizzazione inerenti gli insediamenti industriali ed artigianali, il Comune assume il costo - base di urbanizzazione stabilito nella tabella H) e riferito a metro quadro di superficie utile calcolato al piano.

Quando si tratti di costruzioni atipiche, quali cisterne, pareti, impianti tubolari sospesi e similari la superficie utile da calcolare al fine dell' applicazione della tabella H) e' pari alla superficie occupata dalla proiezione della costruzione stessa.

Il costo - base di urbanizzazione dedotto dalla suddetta tabella H) viene successivamente moltiplicato per i coefficienti stabiliti nella tabella D) e per quelli della tabella I) relativa al tipo di intervento ed al tipo di attivita' produttiva.

Nelle zone industriali o artigianali istituite con leggi apposite, ovvero gestite da Consorzi e da altri Enti Pubblici, qualora gli Enti gestori attraverso apposita convenzione con i Comuni interessati si impegnino alla realizzazione di tutte o parte delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle secondarie, specificatamente previste dai relativi strumenti urbanistici di riferimento, il contributo a carico dei concessionari sara' limitato alla quota corrispondente alle opere di urbanizzazione non incluse nella convenzione.

Il Comune può applicare un abbattimento secondo quanto stabilito nel precedente art. 19.

ARTICOLO 31

(Costruzioni a destinazione mista)

Quando in una medesima costruzione coesistano unita' immobiliari aventi alcune una destinazione residenziale e altre una destinazione turistica , commerciale, direzionale o artigianale, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla propria destinazione d’uso.

Quando nell’ambito di un impianto industriale vi siano costruzioni o parti di costruzioni destinate ad attività direzionali o a residenze di servizio inerenti all’attività industriale, si applica il contributo previsto nella tabella B/2 con i parametri in essa differenziati secondo la destinazione d’uso.

ARTICOLO 32

(Modificazioni della destinazione d' uso)

Qualora la destinazione d' uso delle opere o impianti destinati alla residenza di cui all' art.10 della legge 28- 1- 1977, n. 10, nonche' di quelle zone agricole previste nell' art. 9 della medesima legge, cosi' come precisato nell' art. 9 della presente legge venga comunque modificata nei (10) dieci anni successivi all' ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento della intervenuta variazione.

In tutti gli altri casi nei quali venga modificata la destinazione d' uso, che non siano quelli previsti nel comma precedente, il contributo per la concessione e' pari alla differenza tra le misure corrispondenti alla nuova destinazione e alla vecchia, calcolate distintamente per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Tra le due specie non e' ammessa compensazione.

ARTICOLO 33

(Criteri per la determinazione del contributo di urbanizzazione)

Il contributo di urbanizzazione di cui all'art. 19 della presente legge e' determinato in relazione alla superficie totale( St), somma della superficie utile abitabile (Sua) e del 50% della superficie destinata alle pertinenze( Sp).

La superficie utile abitabile( Sua) e' costituita dalla superficie dei pavimenti misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, aumentata della superficie netta delle verande chiuse.

La superficie delle pertinenze e' costituita da:

a) - vano scala, androni, porticati, non di uso pubblico;

b) - balconi e terrazzi;

c) - cantinole, ripostigli, depositi, autorimesse, locali a seminterrato e locali di sottotetto;

d) - lavatoi comuni, stenditori comuni se chiusi; sono escluse dal computo le seguenti superfici:

a1) - locali di sgombero rifiuti, cabine idriche, centrali termiche, sala macchina per ascensori ed i relativi disimpegni, limitatamente alle dimensioni minime richieste dalle vigenti norme di legge e regolamenti;

b1) - locali aperti di uso pubblico quali porticati, patii e pensiline.

Per le costruzioni commerciali e direzionali e per gli impianti turistici gli oneri sono calcolati a metro quadro( mq) di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati la cui destinazione d' uso comporti una permanenza anche temporanea.

I Comuni, nella determinazione dei costi reali da sostenere per le varie zone del territorio comunale, fanno riferimento alla natura geomorfologica del suolo. A tal fine possono avvalersi dei coefficienti riportati nella allegata tabella N)

 

ARTICOLO 34

(Revisione dei costi e delle tabelle)

La misura del contributo per le urbanizzazioni e' soggetta ad adeguamento annuale in relazione all' andamento dei costi.

Compete alla Giunta regionale, con propria deliberazione, determinare diversamente le percentuali di aumento o di diminuzione della misura del contributo di urbanizzazione, sulla base dei dati che saranno anche forniti dai Comuni.

Al fine di porre la Regione in condizione di procedere alla determinazione dei costi di urbanizzazione su base reale, i Comuni rileveranno sistematicamente i costi sostenuti per le urbanizzazioni, avvalendosi di intese con i Comuni limitrofi, e comunicheranno annualmente i dati all' Assessorato ai LLPP.

I Comuni devono procedere a nuova determinazione dell' incidenza delle opere di urbanizzazione tutte le volte che risulti modificato alcuno dei parametri della presente legge ovvero alcuna delle previsioni urbanistiche di riferimento.

ARTICOLO 35

(Norme finali e transitorie)

Le disposizioni di cui al titolo III della presente legge vanno applicate anche ai Comuni non obbligati alla formazione del PPA.

Decorso il termine di cui al 1° comma dell’art. 20 della presente legge, senza che sia stata adottata la delibera consiliare,i Comuni, nelle more degli adempimenti richiesti dal presente titolo III, applicano, per qualsiasi tipo di intervento, con riferimento alla propria classe, il maggiore dei costi - base di cui alla tabella B) del precedente art. 23 integralmente e senza la gradualità di cui al precedente art. 21.

Gli oneri di urbanizzazione deliberati dai Comuni in via provvisoria ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 si applicano fino alla deliberazione di cui al precedente art. 20 e comunque non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La convenzione di cui all' art. 28 della legge del 17/ 8/ 1942, n. 1150 modificato dall' art. 8 della legge 6/8/1967, n. 765 e deve prevedere, oltre ai contenuti minimi necessari previsti da detti articoli, anche:

1) - la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primarie indicate nella tabella C) della presente legge, nonche' la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondarie di cui alla citata tabella C), nella misura richiesta dal DM 2/ 4/ 1968, n. 1444, salvo diversa indicazione degli strumenti urbanistici vigenti;

2) - la realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria, salvo la parziale monetizzazione delle stesse ai sensi del precedente art. 24;

3) - l' obbligo dei proprietari di contribuire, in misura non inferiore a quanto fissato dalle tabelle parametriche comunali alle spese di urbanizzazione secondaria, salvo la realizzazione diretta delle stesse ai sensi del precedente art. 24;

4) - al momento del rilascio della concessione edilizia per le trasformazioni di aree gia' lottizzate, va scomputato dal contributo di cui agli artt. 5 e 10 della legge 28/ 1/ 1977, n. 10, l' importo gia' corrisposto dal lottizzante, per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, in sede di stipula della convenzione lottizzattiva.

Per la durata di due anni dall' entrata in vigore della legge statale 5- 8- 1978, n. 457 e' consentita la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e secondari, nelle forme di cui all'art. 47 della presente legge.

TITOLO IV

CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE

ARTICOLO 36

(Oggetto della normativa)

Il contributo afferente il costo di costruzione, ai sensi degli artt. 6 e 10 della legge 28.1.1977 n. 10, nei Comuni della Puglia viene stabilito in applicazione della tabella (O) allegata alla presente legge.

TITOLO V

CONVENZIONE TIPO E ATTO D' OBBLIGO TIPO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA

ARTICOLO 37

(Oggetto della normativa)

1. I Comuni della Puglia, ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa, di cui agli artt. 7, 8 e 9/ b della legge 28-1- 1977 n. 10 sono tenuti ad uniformare le proprie convenzioni e gli atti unilaterali d' obbligo alle seguenti convenzioni tipo e relativi criteri:

Convenzione tipo per la concessione relativa agli interventidi edilizia abitativa convenzionata di cui all' art.8 della legge 28- 1- 197, n. 10.

L' anno…………………..; il giorno……………..del mese di………….. in …………. .

Il Comune………… rappresentato dal Sindaco pro - tempore Signor……………… in esecuzione della delibera consiliare N………………. in data……………………………

e

il Signor…………………. nato a il ………… domiciliato in ………… alla Via…………..

nella qualita' di……………..

premesso

che il Signor…………………… ha ottenuto la concessione n………in data……. per la costruzione di n……………… fabbricati per complessivi n……alloggi, alla Via …………………………del Comune di………………. , su di un' area della superficie complessiva di mq…………………….., distinta in catasto alla partita ………… foglio …………. Particelle…………….. piu' precisamente individuata nella planimetria (allegato <<……………… >>);

che il titolare della concessione, in riferimento alla concessione stessa, deve impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dalla Regione ai sensi dell' art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

che sull' area oggetto della concessione gia' esistono le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune di ……………………………consistenti…………………. (oppure che sull' area dovranno essere realizzate a cura e spese del concessionario le seguenti opere di urbanizzazione)…………………………………………………………….

Vista la concessione rilasciata dal Sindaco del Comune di ……………………………….

in data……………………… con la quale e' stata determinata in L…………………………

la quota del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione (ovvero sono state poste a carico del concessionario le opere di urbanizzazione sopra indicate).

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I: Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi

La Tipologia e le caratteristiche costruttive degli alloggi sono le seguenti:

TIPO..............

- superficie utile: ................

- servizi:.............................

- superficie scoperta:..........

TIPO...............

- superficie utile:................

- servizi:............................

- superficie scoperta:..........

TIPO.............

- superficie utile:...............

- servizi:...........................

- superficie scoperta:.........

NOTA BENE

I tipi di alloggi che possono formare oggetto della convenzione dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:

TIPO A - superficie utile: mq. 45/ 60

servizi: Bv oppure Bd

superficie minima scoperta: 6/ 10 mq.

TIPO B - superficie utile: mq. 60/ 75

servizi: Bv oppure Bd + Bs

superficie minima scoperta: 6/ 12 mq.

TIPO C - superficie utile: mq. 75/ 90

servizi: Bv oppure Bd + Bs

superficie minima scoperta: 8/ 14 mq.

TIPO D - superficie utile: mq. 90/ 105

servizi: Bv + Bd

superficie minima scoperta 10/ 16 mq.

TIPO E - superficie utile mq. 105/ 120

servizi: Bv + Bd

superficie minima scoperta 12/ 18 mq.

Altri tipi

Altri tipi di alloggi stabiliti dal Comune fino ad un massimo di superficie utile abitabile di 140 mq.

Le << superfici utili >> dell' alloggio vanno intese come superfici utili nette interne all' alloggio con l' esclusione di ogni altro spazio esterno come logge, balconi, cantine; soffitte, autorimesse e simili.

Per quanto riguarda i << Servizi >> si e' inteso indicare con << Bv >> un servizio dotato di vasca da bagno, lavabo, tazza da cesso e bidet: con << Bd >> un servizio dotato di doccia, lavabo, tazza da cesso e bidet: con << Bs >> un servizio semplice e cioe' dotato soltanto di lavabo, tazza da cesso e bidet.

Per quanto riguarda le pertinenze della residenza, quali cantine, soffitte, autorimesse singole o collettive, androni d' ingresso e porticati liberi ed altri locali singoli o collettivi a

stretto servizio della residenza, la superficie minima ammessa e' pari al 20% di quella utile salvo i casi in cui il Comune per particolari situazioni socio - economiche stabilisca una diversa percentuale.

I porticati liberi ed i piani a pilotis sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli stessi siano destinati ad uso privato ovvero non siano espressamente richiesti dagli strumenti urbanistici. La volumetria dell' edificio realizzato non potra' essere inferiore di oltre il 10% alla massima consentita dallo strumento urbanistico in relazione anche ai distacchi dai confini ed alle altezze massime previste.

La Convenzione puo' ovviamente riguardare alloggi appartenenti ad una o piu' tipologie ed aventi uguali o diverse caratteristiche costruttive.

Le caratteristiche costruttive e di finitura degli alloggi, gli impianti igienico - sanitari, gli impianti elettrici, l' impianto di riscaldamento, ecc. sono qui di seguito precisati:

NOTA BENE

Le caratteristiche costruttive, di finitura, degli impianti tecnologici, ecc. per ciascun alloggio dovranno essere almeno quelle di tipo medio, adottate dall' Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia alla quale appartiene il Comune interessato.

Il Comune effettuera' a mezzo del proprio Ufficio Tecnico, periodici controlli e verifiche durante il corso dei lavori al fine di accertare la conformita' delle tipologie e delle caratteristiche costruttive innanzi precisate.

I provvedimenti conseguenti ad eventuali rilievi dovranno essere notificati dal Comune al Concessionario entro 10 gg. dall' accertamento e dovra' essere fissato un congruo termine per l' adeguamento.

L' agibilita' degli alloggi sara' concessa dal Comune previo collaudo da effettuarsi a cura del Comune stesso ed a spese del Concessionario.

Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di abitabilita', dovranno essere iniziate entro 15- 30 giorni dalla raccomandata del Concessionario attestante la ultimazione dei lavori ed il certificato relativo dovra' essere emesso entro 30- 60 giorni dall' ultimazione delle opere medesime, salvo i maggiori termini derivanti da disposizioni vigenti relative a pareri obbligatori da parte di altri organismi pubblici.

CAPO II: Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi

Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compra - vendita degli stessi e' stabilito in L......... / mq. di Sc di cui al DM 10.5.1977.

Tale prezzo e' ricavato in base a:

a) costo delle aree, determinato ai sensi dei commi 1°e 3° dello art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, L............... ;

b) costo della costruzione determinato ai sensi dell’art. 6 della legge 28 gennaio 1977 giusto decreto del Ministero dei LL.PP. n….. in data….;

c) costo delle opere di urbanizzazione fissato con delibera consiliare n........ in data......... , in conformita' delle tabelle parametriche della regione nella misura di L............. ;

d) oneri di prefinanziamento, finanziamento, rimborso spese tecniche e generali, IVA ed altri oneri fiscali nella misura effettivamente sostenuta e documentata, L……corrispondente al % del costo di costruzione di cui al precedente punto b).

Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi stabilito nella presente convenzione e' suscettibile di periodiche variazioni con frequenza biennale in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa, applicando una percentuale di deprezzamento nella misura dello 0,5% annuo nei primi dieci anni e dell'1% annuo nei successivi.

Durante il periodo di validita' della presente convenzione, i negozi di compra - vendita successivi al primo rimangono anche essi assoggettati al regime previsto dal presente Cap. II.

NOTA BENE

I Comuni dichiarati sismici di prima e seconda categoria possono aumentare il costo di costruzione di cui al punto b) fino al 5% del costo stesso.

CAPO III: Determinazione dei canoni di locazione.

Il canone di locazione viene per ora determinato in L....... pari al 3% del prezzo di cessione dell' alloggio, come sopra determinato, e sara' adeguato automaticamente alla percentuale che sara' fissata da leggi dello Stato.

Il canone di locazione e' suscettibile di periodiche variazioni, con frequenza biennale, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa.

CAPO IV: Clausole penali

Non e' consentita la locazione degli alloggi di cui alla presente convenzione prima del rilascio del certificato comunale di abitabilita'. In caso di inosservanza di tale pattuizione il Concessionario sara' tenuto al pagamento di una penale pari al canone semestrale di locazione.

Il Concessionario e' tenuto al pagamento del contributo di cui all' art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in proporzione agli alloggi ceduti o locati in violazione dei patti convenzionali, qualora contravvenga alle pattuizioni di cui alla presente convenzione circa i prezzi di cessione ed i canoni di locazione degli alloggi.

CAPO V: Durata della convenzione

La durata di validita' della presente convenzione e' fissata in anni trenta

Convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all’art. 9/b della legge 28.1.1977, n. 10.

L' anno…………… il giorno ……………del mese di ……………..in……………………..

Il Comune di ………………rappresentato dal Sindaco pro - tempore Signor ………. in esecuzione della delibera consiliare n…………….in data………………………………

E

il Signor………….. nato a ………………… il domiciliato in………………………

alla Via ……………………. nella qualita' di ………………………………………………

Premesso

Che il Signor …………………… ha ottenuto la concessione n………. in data per l' intervento di attinente l' edificio……………………………………..

o parte di edificio per complessivi n…………………………….. alloggi alla Via…………..

del Comune di ………………….., distinto in catasto alla partita …………………….. ,

foglio ……………… , particelle ………………… ,piu' precisamente individuato

nella planimetria (allegato <<……………………………………….. >>);

che il titolare della concessione, in riferimento alla concessione stessa, deve impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dalla Regione ai sensi dell' art. 9/ b della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Che nell' isolato interessato dall' intervento di cui alla concessione gia' esistono le opere di

urbanizzazione realizzate dal Comune di ………………….. consistenti……………………

(oppure dovranno essere realizzate a cura e spese del concessionario le seguenti opere di urbanizzazione)

Vista la concessione rilasciata dal Sindaco del Comune di …………. in data……….con la quale e' stata determinata in L……………………la quota del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione; (ovvero sono state poste a carico del concessionario le opere di urbanizzazione sopra indicate).

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I: Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi

La tipologia e le caratteristiche costruttive degli alloggi sono le seguenti:

TIPO............

- superficie utile................

- servizi:............................

- superficie scoperta:..........

TIPO............

- superficie utile ................

- servizi:.............................

- superficie scoperta:...........

TIPO...............

- superficie utile .................

- servizi:.............................

- superficie scoperta:..........

NOTA BENE

I tipi di alloggi che possono formare oggetto della convenzione dovranno avere una superficie massima utile di calpestio di 140 mq.

Le << superfici utili >> di calpestio dell' alloggio vanno intese come superfici utili nette interne all' alloggio con l' esclusione di ogni altro spazio esterno come logge, balconi, cantine, soffitte, autorimesse e simili.

Per quanto riguarda i << Servizi >> ogni alloggio dovra' almeno essere dotato di un( Bv):

servizio dotato di vasca da bagno, lavabo, tazza da cesso e bidet.

Per quanto riguarda le pertinenze dell' alloggio, quali cantine, soffitte, autorimesse singole o collettive, androni d' ingresso e porticati liberi ed altri locali singoli o collettivi a stretto servizio dell' alloggio, la superficie minima ammessa e' pari al 25% di quella utile salvo i casi in cui il Comune per particolari situazioni socio - economiche stabilisca una diversa percentuale.

I porticati liberi sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli stessi siano destinati ad uso privato.

La superficie utile degli alloggi non potra' essere aumentata ne' potranno essere consentiti mutamenti delle destinazioni d' uso.

La Convenzione puo' ovviamente riguardare alloggi appartenenti ad una o piu' tipologie ed aventi uguali o diverse caratteristiche costruttive.

Le caratteristiche costruttive e di finitura degli alloggi, gli impianti igienico - sanitari, gli impianti elettrici, l' impianto di riscaldamento, ecc. sono qui di seguito precisati:

......................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

NOTA BENE

Le caratteristiche costruttive, di finitura, degli impianti tecnologici, ecc. per ciascun alloggio dovranno essere almeno quelle di tipo medio, adottate dall' Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia al quale appartiene il Comune interessato.

Il Comune effettuera' a mezzo del proprio Ufficio Tecnico, periodici controlli e verifiche durante il corso dei lavori al fine di accertare la conformita' delle opere al progetto approvato ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.

I provvedimenti conseguenti ad eventuali rilievi dovranno essere notificati dal Comune al Concessionario entro 10 gg. dall' accertamento e dovra' essere fissato un congruo termine per l' adeguamento.

L' agibilita' degli alloggi sara' concessa dal Comune previo collaudo da effettuarsi a cura del Comune stesso ed a spese del Concessionario.

Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di abitabilita', dovranno essere iniziate entro 15- 30 giorni dalla raccomandata del Concessionario attestante la ultimazione dei lavori ed il certificato relativo dovra' essere emesso entro 30- 60 giorni dall' ultimazione delle operazioni medesime, salvo i maggiori termini derivanti da disposizioni vigenti relative a pareri obbligatori da parte di altri organismi pubblici.

CAPO II: Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi

Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compra – vendita degli stessi e' stabilito in L. / mq. di Sc di cui al DM 10/ 5/ 1977.Tale prezzo e' ricavato in base:

a) costo della costruzione pari al 50% del costo determinato ai sensi dell’art., 6 della legge 28.2.99, n. 10 giusto decreto del Ministero LL.PP 10.5.1977;

b) costo delle opere di urbanizzazione fissato con delibera consiliare n.   in data         , in conformita' delle tabelle parametriche della Regione nella misura di L.................... ;

c) costo documentato dell' intervento di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione determinato dal Comune ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) oneri di prefinanziamento, finanziamento, rimborso spese tecniche generali, IVA ed altri oneri fiscali nella misura effettivamente sostenuta e documentata, L……….corrispondente al % del costo di costruzione di cui al precedente punto b).

Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi stabilito nella presente convenzione e' suscettibile di periodiche variazioni con frequenza biennale in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa, applicando una percentuale di deprezzamento nella misura dell' 1% annuo nei primi dieci anni e del 2% annuo nei successivi.

Durante il periodo di validita' della presente convenzione, i negozi di compra – vendita successivi al primo rimangono anche essi assoggettati al regime previsto dal presente cap.II.

NOTA BENE

I Comuni dichiarati sismici di prima e seconda categoria possono aumentare il costo di costruzione di cui al punto a) fino al 5% del costo stesso.

CAPO III: Determinazione dei canoni di locazione

Il canone di locazione viene per ora determinato in L. pari al 3% del prezzo di cessione dell' alloggio, come sopra determinato, e sara' adeguato automaticamente alla percentuale che sara' fissata da leggi dello Stato.

Il canone di locazione e' suscettibile di periodiche variazioni, con frequenza biennale, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa.

CAPO IV: Rapporti tra proprietario e locatario

Per gli interventi che comportino l' allontanamento dei locatari dagli alloggi, i proprietari e/ o loro aventi causa devono assicurare ai locatari medesimi per l' intera durata dei lavori l' utilizzazione di appositi alloggi - parcheggio.

Al momento della cessione o locazione dell' alloggio oggetto di intervento, al locatario va assicurato il diritto di prelazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CAPO V: Clausole penali

Non e' consentita la locazione degli alloggi di cui alla presente convenzione prima del rilascio del certificato comunale di abitabilita'. In caso di inosservanza di tale pattuizione il Concessionario sara' tenuto al pagamento di una penale pari al canone semestrale di locazione.

Il Concessionario e' tenuto al pagamento del contributo di cui all' art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in proporzione agli alloggi ceduti o locati in violazione dei patti convenzionali, qualora contravvenga alle pattuizioni di cui alla presente convenzione circa i prezzi di cessione ed i canoni di locazione degli alloggi.

CAPO VI: Durata della convenzione

La durata di validita' della presente convenzione e' fissata in anni trenta

ARTICOLO 38

(Atto unilaterale d' obbligo)

L' atto unilaterale d'obbligo di cui all' art. 7 della legge 28/ 1/ 77 n. 10 conserva gli stessi contenuti delle convenzioni tipo di cui al precedente art. 37.

ARTICOLO 39

(Trascrizione delle convenzioni e dell' atto d' obbligo)

Le convenzioni o l' atto d' obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del concessionario. Copia degli stessi e' inoltre depositata per il periodo di validita' presso la Segreteria comunale.

ARTICOLO 40

(Aggiornamento delle convenzioni tipo e dell' atto unilaterale d' obbligo)

Le convenzioni tipo e l' atto unilaterale d' obbligo sono aggiornate almeno ogni 5 anni con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

ARTICOLO 41

(Formazione dell' utenza)

Il concessionario e suoi aventi causa, a titolo personale o a titolo di imprenditore privato individuale o collettivo, ovvero se societa' cooperativa di produzione e lavoro, potranno alienare la proprieta' degli alloggi o darli in locazione, ove non ostino contrarie disposizioni di legge, alle cooperative di abitazione, agli IACP, ovvero ad altri Enti Pubblici a condizione che questi espressamente si impegnino, all' occasione a procedere ad assegnazioni in conformita' alle vigenti disposizioni in materia, previste da leggi statali e regionali. Gli IACP hanno diritto di prelazione rispetto a qualsiasi altro soggetto richiedente pubblico o privato.

ARTICOLO 42

(Criteri per l' edilizia convenzionata di cui all' art. 8 della legge 28- 1- 77 n. 10)

Il regime della convenzione di cui all' art. 8 della legge 28- 1- 77 n. 10 si applica solo nel caso di tipologie edilizie plurifamiliari, nonche' unifamiliari a schiera.

Non sono convenzionabili gli edifici che sorgono all' interno del demanio marittimo o in una fascia di 300 metri determinata a partire dal limite del demanio stesso o dalla linea media di battigia, con esclusione di quelli che ricadono nelle zone omogenee di tipo A e B di cui al DM 2- 4- 68 n. 1444.

Il Comune puo' proporre progetti tipo per la realizzazione di tipologie edilizie convenzionate, in relazione a specifiche situazioni socio - economiche ed ambientali.

Il convenzionato che adotti tali proposte corrisponde al Comune una quota delle spese effettivamente sostenute, stabilita dal Consiglio Comunale.

Il convenzionato che per gli impianti di riscaldamento adotti tecnologie fruenti di energia solare potra' ottenere dal Comune l' aumento del costo di costruzione, di cui al punto b) della convenzione tipo, nella misura del 5% del costo stesso. La richiesta di convenzione puo' essere presa in esame dall' Amministrazione comunale soltanto se presentata contestualmente alla richiesta di concessione o successivamente alla stessa purche' i lavori non siano ancora iniziati.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 43

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano, ove compatibili, le norme della legge statale 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, le norme delle leggi statali 28- 1- 1977, n. 10 e 5-8- 1978, n. 457, nonche' le altre disposizioni di leggi e decreti statali e regionali in materia urbanistico - edilizia e sulla tutela ed uso del suolo.

Il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto, puo' delegare le proprie competenze, stabilite dalla presente legge, all' Assessore al ramo.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

            Data a Bari, addì 12 febbraio 1979

Tabella A

Classi di comuni in relazione alla popolazione residente al 31/ 12 dell' anno precedente alla data di adozione della delibera del consiglio comunale di cui all' art. 21

Classe 1^ Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;

Classe 2^ Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

Classe 3^ Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

Classe 4^ Comuni con popolazione oltre 30.000 abitanti;

Classe 5^ Capoluoghi di Provincia.

Tabella B/ 1

COSTO BASE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RIFERITO A METRO QUADRATO DI SUPERFICIE GLOBALE DETERMINATA IN BASE ALL' ART. 32 RELATIVO A CIASCUNA CLASSE DI COMUNE

                                                                                                                                  IFT             (mc/mq)

CLASSE DI

COMUNI

OPERE DI

URBANIZZAZIONE

 

0,25

 

0,50

 

1,00

 

1,50

 

2,00

 

2,50

1^ classe

UP

US

UT

26.000 

12.000

38.000

18.000

12.000

30.000 

10.000 

12.000

22.000

9.000  

12.000

21.000

26.000 

12.000

38.000 

4.500

12.000

16.500

 

 

2^ classe

UP

US

UT

 27.000

12.530

39.530  

18.590 

12.530 

31.120 

10.760

12.530

23.920    

27.000 

12.530 

39.530 

9.600  

12.530 

22.130 

5.100

12.530 

17.630 

3^ classe

UP

US

UT

28.000

13.060

41.060

19.190

13.060

32.250

11.530

13.060

24.590

28.000

13.060

41.060

10.200

13.060

23.260

5.700

13.060

18.760

4^ classe

UP

US

UT

29.000

13.580

42.580

19.780

13.580

33.360

12.290

13.580

25.870

29.000

13.580

42.580

10.800

13.580

24.380

6.300

13.580

19.880

5^ classe

UP

US

UT

30.000

14.100

44.100

20.400

14.100

34.500

12.900

14.100

27.000

30.000

14.100

44.100

11.400

14.100

25.500

6.900

14.100

21.000

 

 

ITF = Indice di fabbricabilità territoriale in (mc/mq); UP = Urbanizzazione primaria; US = Urbanizzazione secondaria; UT = Urbanizzazione totale

Tabella B/2

COSTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PER COSTRUZIONI COMMERCIALI E DIREZIONALI IN FUNZIONE DELLE ZONE INDIPENDENTEMENTE DALLE CLASSI DI COMUNI

IFT

UT

0,25

32.000

0,50

27.000

1,00

23.000

1,50

16.000

2,00

12.000

Oltre 2,50

10.000

Tabella B/3

COSTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IMPIANTI TURISTICI INDIPENDENTEMENTE DALLA CLASSE DEI COMUNI

A) - Alberghi o pensioni

Le concessioni relative a costruzioni destinate ad alberghi o pensioni sono soggette a contributi pari a quelli relativi ad edifici residenziali.

B) - Villaggi turistici

Le concessioni relative a costruzioni destinate a villaggi turistici sono soggette a contributi pari a quelli relativi ad edifici residenziali riferiti alla 5a classe di Comuni ed all' indice di fabbricabilita' territoriale di 0,25.

C) - Attrezzature di soggiorno temporaneo.

Per le attrezzature di soggiorno temporaneo, quali campeggi e simili, le opere di urbanizzazione necessarie, compreso l' impianto di depurazione, devono essere realizzate a cura e spese del concessionario all' interno dell' area relativa; oltre a tali oneri e' a carico del concessionario un contributo pari al costo degli allacciamenti che il comune determina in relazione alla situazione di fatto ed in proporzione alle previsioni di insediamento della intera zona.

Tabella C

OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INCIDENZA RELATIVA SUI COSTI BASE FISSATI DALLA TABELLA B

1) - Opere di urbanizzazione primaria

a) - Strade 26%

b) - Spazi di sosta e parcheggio 4%

c) - Rete fognante 16%

d) - Impianto di depurazione 8,3%

e) - Rete di distribuzione delle acque 14%

f) - Rete di distribuzione energia elettrica 9,5%

g) - Rete di distribuzione del gas 1%

h) - Rete telefonica 0,5%

i) - Pubblica illuminazione 3,3%

l) - Allacciamenti generali ed oneri ridotti 5%

m) - Verde attrezzato 4,1%

n) - Smaltimento rifiuti solidi 8,3%

2) - Opere di urbanizzazione secondaria

a) - Asili nido 10%

b) - Scuole materne 17%

c) - Scuole elementari 30%

d) - Scuole medie 25%

e) - Edifici per il culto 2%

f) - Attrezzature socio - culturali 8%

g) - Attrezzature sanitarie 2%

h) - Attrezzature commerciali e mercati 4%

i) - Spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere 2%

Tabella D

COEFFICIENTE DI CORREZIONE DEL COSTO BASE DETERMINATO DALLA TABELLA B, IN FUNZIONE DELL' ANDAMENTO DEMOGRAFICO RIFERITO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' ULTIMO DECENNIO.

 

 

-Comuni che presentano un decremento demografico superiore al 3%:

-Comuni con popolazione stazionaria:

- Comuni che presentano un incremento oltre il 3%:

 

1^, 2^, 3^ classe

 

0,80

0,90

 

1,10

 

4^ classe

 

0,85

0,95

 

1,15

5^ classe

 

1

1

 

1,20

 

 

Tabella E

COEFFICIENTE DI CORREZIONE DEL COSTO DI BASE DETERMINATO DALLA TABELLA B E IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DAL CAPOLUOGO INDIPENDENTEMENTE DALLE CLASSI DI COMUNI.

Comuni della 5a classe e Comuni compresi in una fascia della profondita' di Km. 10 dal confine del territorio del Capoluogo: 1.10.

Tabella F

COEFFICIENTI DI CORREZIONE DEI COSTI BASE DI URBANIZZAZIONE DA APPLICARE NEGLI INTERVENTI COSTRUTTIVI RICADENTI IN FASCE PARALLELE ALLA COSTA CON ESCLUSIONE DELLE ZONE OMOGENEE DI TIPO A E B DEL DM 2- 4- 1968 N. 1444 E DEI NUCLEI PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, INDIPENDENTEMENTE DALLE CLASSI DI COMUNI:

fino a mt. 500……………………………. 1,5

da mt. 500 a mt. 2.000 ……………………1,3

da mt. 2001 a mt. 5.000………………….. 1,10

 

Tabella G

COEFFICIENTE DI CORREZIONE IN FUNZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO.

                            RESIDENZIALE E PRODUTTIVO                 TIR. DIREZ. COMMERCIALE

 

 

Omogenee di tipo A

Omogenee di tipo B

Omogenee di tipo C

PEEP

PIP

0,5

 

0,5

0,6

 

 

N.C.

 

1,3

 

1,2

1

RIC

 

1,1

 

1,2

1

RE

 

0,2

 

0,3

0,5

RI

EC

0,6

 

0,8

0,8

 

PEEP

PIP

0,5

 

0.5

0,6

N.C.

 

1,5

 

1

1

RE

 

0,2

 

0,3

0,5

RIC

 

1

 

0.8

0,5

RI

EC

0.8

 

0,6

0,5

RI: ristrutturazione;

RE: restauri e risanamento conservativo;

EC: edilizia convenzionata art. 7 legge 10/77;

RIC: ricostruzione; 

PEEP: zone di edil. Residenziale pubblica;

NC: nuove costruzioni;

PIP: zone di insediamenti produttivi art. 27 L. 865/71.

 

Tabella H

DETERMINAZIONE DEL COSTO BASE PER OPERE E IMPIANTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, RESIDENZE DI SERVIZIO O ASSIMILABILI, PER METRO QUADRATO DI SUPEWRDICIE COPERTA A PIANO

CLASSI DI ATTIVITA' PER NUMERO DI ADDETTI

 

da 1 a 10

da 11 a 50           

da 51 a 2000              

 da 201 a 1000         

oltre 1.000

UP

US

3.500

1.750                                   

4.1000

1.750                       

4.600

1.750                       

5.000

1.750                       

5.600

1.750                        

                                                                                                                                  

Tabella I

COEFFICIENTI DI CORREZIONE DA APPLICARE AI COSTI BASE DESUNTI DALLA TABELLA H IN RELAZIONE AL TIPO DI INTERVENTO E AL TIPO DI INDUSTRIA.

 

Ampliamenti

Nuovi insediamenti

Nuovi insediamenti in zone PP

a)- Industrie per la trasformazione di prodotti agricoli, zootecnie, artigianato…

b) - Industrie non comprese nel punto a)..

0,2

 

0,6

 

 

 

0,3

 

0,9

0,2

 

0,8

 

Tabella L

RELAZIONE INTERCORRENTE TRA GLI INDICI DI FABBRICABILITA' FONDIARIA E DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE.

 IFF (mc/mq)  

0,1    

0,5     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18 mq/ab-80 mc/ab

18 mq/ab-100mc/ab  

12 mq/ab-80 mc/ab   

12 mq/ab-100 mc/ab                             

0,09  

0,09  

0,09    

0,08  

0,40

0,41

0,42 

0,42         

0.73

0,76 

0,78

0,80             

1,24

1,32 

1,38  

1,45      

1,61  

1,75  

1,86   

1,98     

1,90  

2,09 

2,25  

2,43  

2,12  

2,37 

2,57  

2,81       

2,30

2,60

2,84

3,14            

2,45

2,79

3,07

3,42            

2,57

2,95

3,27

3,67               

2,68

3.09 

3,45

3,89         

2,77

3,25

3,60

4,09

 

 

Tabella M

COMUNE DI________________    PROV.___________  CLASSE DI APPARTENENZA__________________

Art. 23  - DETERMINAZIONE COSTO BASE EDILIZIA RESIDENZIALE – COMMERCIALE - DIREZIONALE

IFT

Mc/Mq

0,25

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

URBANIZZAZIONE PRIMARIA (U.P.)

URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U.S.)

IPOTESI CHE RICORRE

COSTO BASE U.P. L.______________   U.S. L._____________________

Art. 21 GRADUALITA’ DI APPLICAZIONE PERC. APPL. %

COSTO BASE U.P. L.______________   U.S. L._____________________

Art. 24 DECURTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA   9,5%

RETE DI DITRIBUZIONE GAS                                   1,0%

RETE TELEFONICA                                                    0,5%

DECURTAZIONE                                                       U.P. L._______________

 

Art. 25 CORREZIONE COSTO BASE IN FUNZIONE DELL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO

Andamento demografico

Ipotesi che ricorre

Correzione %

Incremento +

Decremento -

Decremento maggiore del 3%

- 3% (Stazionario)

+ 3%

Incremento maggiore del 3%

 

 

 

 

U.P. L.___________ U.S. L.______________

Art. 26  COEFFICIENTE DI CORREZIONE

            PER DISTANZA DAL CAPOLUOGO                U.P. L. __________  U.S.  L.______________

 

Art. 27 COEFFICIENTE DI CORREZIONE

            PER DISTANZA DALLA COSTA

            IPOTESI CHE RICORRE                                    U.P. L.___________  U.S.  L.______________

 

Art. 28 COEFFICIENTE RELATIVO AL

          TIPO DI INTERVENTO ED ALLE

          ZONE OMOGENEE IPOTESI CHE

          RICORRE                                                               U.P. L.___________  U.S.  L.______________

 

Art. 29 CONTRIBUTO DA APPLICARE

             PER MQ DI COSTRUZIONE COSTO              U.P.  L.__________  U.S.  L._______________

Tabella N

COEFFICIENTI CORRETTIVI DELLA TABELLA RELATIVA AI COSTI DI URBANIZZAZIONE IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEO – MORFOLOGICHE DEI TERRENI.

 

 

 

 

Terreno argilloso o sciolto

 A

Terreno tufaceo o calcareo

B

Terreni con pendenza 15%

 

C

Urbanizzazioni primarie

 

 

 

 

strade

1

1,30

1

spazi di sosta e parcheggio

1

1,30

1

Rete fognante

1

1,45

1

Impianti di depurazione

1

1,05

1

Rete di distribuzione delle acque

1

1,45

1

Rete di distribuzione energia elettr.

1

1,30

1

Rete di distribuzione gas

1

1,54

1

Rete di distribuzione telefonica

1

1,54

1

Pubblica illuminazione

1

1,30

1

Allacciamenti generali ed oneri indotti

1

1

1,10

Verde attrezzato

1

1,45

1

Smaltimento rifiuti solidi

1

1

1

 

Urbanizzazioni secondarie

 

 

 

Asili nido

1,20

1

1,10

Scuole materne

1,20

1

1,10

Scuole elementari

1,20

1

1,10

Scuole medie

1,20

1

1,10

Edifici per il culto

1,20

1

1,10

Attrezzature sanitarie

1,20

1

1,10

Attrezzature commerciali e mercati di quartiere

1,20

1

1,10

Spazi pubblici e parco per lo sport di quartiere

1

1

1,10

 

 

Tabella O

 

A CARATTERISTICHE DELLE COSTRUZIONI  

                                                                                     %

 

Classe dei Comuni

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

1

4,40

4,50

4,60

4,70

4,80

5,00

5,20

5,40

5,80

6,20

6,60

2

4,60

4,70

4,80

4,90

5,00

5,20

5,40

5,60

6,00

6,40

6,80

3

4,80

4,90

5,00

5,10

5,20

5,40

5,60

5,80

6,20

6,60

7,00

4

5,00

5,10

5,20

5,50

5,70

5,90

6,20

6,50

6,90

7,40

8,00

5

5,20

5,30

5,50

5,70

6,00

6,30

6,70

7,20

7,80

8,50

9,30

 

B) TIPOLOGIE EDILIZIE

                                                                                    %

 

sopraelevazioni

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Case unifamiliari (isolate o a schiera)

0,80

1,00

1,20

1,60

2,00

Edifici fino a 4 piani

0,60

0,80

1,00

1,40

1,60

Edifici da 4 a 7 piani

0,70

0,90

1,10

1,50

1,80

Edifici oltre 7 piani

1,00

1,20

1,40

1,80

2,20

 

C) UBICAZIONE RIFERITA A ZONE OMOGENEE DM 2.4.768N, N. 1444

      

                                                                                      %

 

 

Zona omogenea di tipo A

Zona omogenea di tipo B

Zona omogenea di tipo C

Zona omogenea di tipo D

1

0,50

1,00

1,50

2,00

2

0,75

1,25

1,75

3,00

3

1,00

1,50

2,00

4,50

4

1,25

1,75

2,25

5,50

5

1,50

2,00

2,50

7,50

 

NOTA BENE

 

1) contributo sul costo di costruzione afferente le concessioni per l’edilizia residenziale è determinato in funzione della classe del comune quale aliquota:

 

Q= A+B+C

ove A,determina l’aliquota di contributo relativa alle costrizioni definite annualmente con decreto ministeriale; B, determina l’aliquota di contributo relativa alla tipologia edilizia; C, determina l’aliquota di contributo relativa all’ubicazione dell’intervento con riferimento alle zone omogenee di cui al DM 2.4.68, n. 1444.

 

2) Il contributo, afferente al costo di costruzione degli edifici e/o impianti destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali, viene determinato dal Consiglio comunale – ai sensi del 2° comma dell’art. 10 della legge 28.1.77, n. 10 – applicando al costo documentato di costruzione una aliquota compresa fra il 5 ed il 10%, da stabilirsi ai diversi tipi di attività.

 

3) Il contributo sul costo di costruzione afferente alla concessione relativa ai nuovi edifici aventi destinazione residenziale turistica, commerciale e direzionale, è determinato applicando l’aliquota, stabilita in base alla tabella O), al costo di costruzione complessivo della parte residenziale dell’edificio, ed applicando l’aliquota stabilita dal Consiglio comunale in base al secondo comma dell’art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, al costo di costruzione complessivo della parte destinata ad attività turistica, commerciale e direzionale e relativi accessori, per qualsiasi valore dell’incidenza della superficie netta da parte rispetto alla superficie utile abitabile.

 

4) Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente i Comuni ove non sussistono le condizioni di cui all’art. 9 della legge n. 10 del 28.1.1977, applicano – quale quota sul costo di costruzione – quella riveniente dalle aliquote B e C della tabella O.

I costi di intervento individuati dal Comune non devono in ogni caso superare i valori determinati per le nuove costruzioni annualmente dal Ministero LL.PP ai sensi del 1° comma dell’art. 6 della legger 28.1.1977, n. 10