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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1979
Numero
72
Data
26/11/1979
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Tutela dell' ambiente naturale e culturale caratteristico della Regione Puglia. Valorizzazione salvaguardia e destinazione d' uso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

La Regione Puglia, ai sensi dell' art. 12 dello Statuto, promuove ed attua una politica di interventi sul territorio regionale per la salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali, nel rispetto della vigente normativa statale e fatte salve le leggi quadro da emanarsi ai sensi dell' art. 48 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

ARTICOLO 2

Per l' attuazione degli interventi di cui al precedente articolo, la Regione provvedera' con successivi provvedimenti legislativi che tengano conto delle particolari caratteristiche che l' intervento dovra' avere ai fini della tutela paesaggistica, panoramica, ambientale, storico - artistica, monumentale, nell' ambito della normativa vigente.

L' Assessorato alla Cultura provvedera', d' intesa con l' Assessorato all' Urbanistica e sentita la Sovrintendenza ai Monumenti per i beni tutelati dalla legge 1- 6- 1939, n. 1089, alla formulazione del piano territoriale di inquadramento delle zone interessate. Il piano va redatto e sottoposto all' approvazione del Consiglio regionale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

Nell' ambito e in attesa di detto piano, la salvaguardia dei trulli di Alberobello e' dichiarato problema di preminente interesse culturale, essenziale anche allo sviluppo economico e sociale della Puglia.

La Regione cura la valorizzazione e la salvaguardia dell' ambiente paesistico, storico, artistico e culturale dei trulli di Alberobello nel quadro dello sviluppo turistico e generale dell' assetto territoriale della Regione Puglia.

ARTICOLO 4

La zona dei trulli e delle localita' boscose site nel territorio di Alberobello ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29- 6- 1939, n. 1497, ed e', quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale area e' delimitata dal DM 26 marzo 1970, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 21- 8- 1970.

ARTICOLO 5

Nell' ambito della legislazione vigente, la Regione Puglia concede:

A) - a favore del Comune di Alberobello, contributi a fondo perduto per interventi di espropriazione, acquisizione, restauro, risanamento conservativo dei trulli;

B) - a favore di privati proprietari di trulli per opere di risanamento e restauro conservativo, contributi in conto capitale nella misura non eccedente il 50% della spesa riconosciuta ammissibile e contributi sugli interessi, nella misura del 10%, sulla spesa riconosciuta ammissibile per l' ammortamento del 50% del costo degli interventi, da finanziare mediante mutuo da contrarsi con Istituti autorizzati.

I contributi di cui al punto B) sono corrisposti ai proprietari che si obbligano a destinare l' immobile ad abitazione per se' o per altri per un periodo non inferiore a 15 anni alle condizioni concordate con il Comune attraverso apposita convenzione.

Per gli immobili locati anteriormente all' operazione di restauro o risanamento dovra' essere assicurata la prelazione in favore dei precedenti locatori.

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui ai commi precedenti ovvero, dopo 25 anni dall' avvenuto restauro o risanamento, ed il Comune non abbia esercitato il diritto di cui all' art. 11 della presente legge, gli obblighi ed i vincoli precedenti sono trasferiti all' acquirente e l' alienante dovra' restituire in un' unica soluzione il contributo percepito, piu' gli interessi legali.

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui ai commi precedenti ovvero, dopo averli assunti, non li rispetti, il rimborso della spesa dovra' essere effettuato per intero, in unica soluzione, maggiorata degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi e' nullo quale ne sia il contenuto apparente.

Per gli edifici che in base alle previsioni del programma di interventi debbano essere demoliti si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilita'.

ARTICOLO 6

Gli interventi di restauro, espropriazione, acquisizione, risanamento dei trulli di Alberobello sono effettuati con l' osservanza dei seguenti criteri:

- gli interventi saranno effettuati sulla base di programmi adottati dal Comune nell' ambito dei programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge statale 28- 1- 77, n.10  nonche' del Titolo IV della legge statale 5- 8- 78, n. 457 e sotto la vigilanza dell' Assessorato regionale alla Cultura che si varra' dell' Ufficio Urbanistico regionale e, in particolare, del parere della Sovrintendenza ai Monumenti salvo l' articolo 124 della Costituzione, per i fabbricati soggetti alle norme di tutela della legge 1- 6- 1939, n. 1089 e nei modi e termini dalla stessa previsti;

- il Comune, ai sensi e nei termini della normativa vigente, puo' procedere ad acquisire le aree di edifici della zona monumentale per quei fabbricati da destinarsi ad uso di  pubblico interesse, o quando, per l' inerzia dei proprietari, il mancato intervento condizioni o comprometta il recupero complessivo di aree o scomparti unitari;

- il Comune, nel rispetto della normativa vigente, potra' acquisire aree ed edifici della zona monumentale mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che e' tenuto al rimborso delle spese  sostenute, salvo il disposto di cui all' art. 5.

Alle persone, temporaneamente trasferite, sara' concesso contributo a carico del Comune per spese di trasloco e locazione, secondo criteri generali stabiliti dalla stessa Amministrazione comunale.

Gli interventi saranno eseguiti, a preferenza, da Cooperative di lavoratori specializzati, con prevalente impiego di mano d' opera locale.

In caso di inattivita' del Comune nell' espletamento dei compiti ad esso affidati, la Regione adotta i provvedimenti sostitutivi.

ARTICOLO 7

Le istanze per ottenere i contributi devono essere presentate all' Assessorato alla Cultura entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate:

a) del progetto di massima dell' opera e del progetto esecutivo con elenco analitico dei materiali;

b) della relazione illustrativa, atta a dimostrare la utilita' degli interventi, in relazione al comma 2# dell' art. 6 della presente legge;

c) del preventivo sommario di spesa;

d) dell' autorizzazione del Sindaco;

e) della dichiarazione di aver percepito o meno contributi di altri Enti per la medesima finalita'.

ARTICOLO 8

I contributi sono concessi con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente. L' istruttoria e' svolta dall' Assessorato alla Cultura, sentiti l' ufficio Urbanistico regionale, per i beni soggetti alle norme di tutela di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e la Sovrintendenza ai Monumenti nei modi e termini di legge.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali gli interventi devono essere iniziati ed ultimati, nonche' le modalita' di concessione, di liquidazione e pagamento del contributo stesso, che sono comunque disciplinati dalla legge regionale n. 37 del 12 agosto 1978.

ARTICOLO 9

Le provvidenze sono cumulabili con analoghi incentivi concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici per le medesime iniziative.

In tali casi, pero', il finanziamento regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze, non superi la percentuale della spesa specificata dalle norme della presente legge.

ARTICOLO 10

La concessione delle provvidenze puo' essere revocata:

a) quando l' opera non venga eseguita conformemente al progetto indicato nel relativo decreto;

b) qualora vengano accertate irregolarita' nella contabilizzazione della spesa;

c) quando l' opera non venga eseguita nel termine stabilito ed in quello di proroga eventualmente concessa, salvo che cio' non sia imputabile a causa di forza maggiore, debitamente documentata ed accertata.

ARTICOLO 11

Gli interventi edilizi di cui alla presente legge sono autorizzati dal Sindaco ai sensi dell' art. 48 della legge statale 5- 8- 1978, n. 457.

ARTICOLO 12

Per la concessione delle previdenze previste dalla presente legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all' art. 5 lettera A) i seguenti limiti di impegno quinquennale: per l' anno finanziario: 1979 lire 300.000.000= 1980 lire 250.000.000= 1981 lire 250.000.000= 1982 lire 250.000.000= 1983 lire 300.000.000=

2) per i contributi in conto capitale di cui all' art. 5 lettera B) la somma di Lire 3.000.000.000=, ripartita in ragione di:  L. 800.000.000 nell' anno finanziario 1979 L. 800.000.000 nell' anno finanziario 1980 L. 300.000.000 nell' anno finanziario 1981 L. 300.000.000 nell' anno finanziario 1982 L. 800.000.000 nell' anno finanziario 1983

ARTICOLO 13

Agli oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 12 della presente legge ammontanti per il 1979 a L. 1.100.000.000=, si provvede mediante la seguente variazione in bilancio:

PARTE II - SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 393 bis( cni) << Tutela dell'ambiente naturale  caratteristico e dei monumenti pugliesi e valorizzazione, salvaguardia e destinazione d' uso dei Trulli di Alberobello - contributi ai sensi art. 5, 1° comma, lettera A >> Stanziamento competenza L. 800.000.000 Stanziamento cassa L. 800.000.000

Cap. 393 ter( cni) << Tutela dell'ambiente naturale caratteristico e dei monumenti pugliesi e valorizzazione, salvaguardia e destinazione d' uso dei Trulli di Alberobello - contributi ai sensi art. 5, 1° comma, lettera B >> Stanziamento competenza L. 300.000.000  Stanziamento cassa L. 300.000.000

totale in aumento: competenza Lire 1.100.000.000 cassa Lire 1.100.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 439 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> Stanziamento competenza L. 1.100.000.000, Stanziamento cassa L. 1.100.000.000

Per gli esercizi dal 1980 al 1983 gli oneri previsti al suddetto articolo 12 troveranno copertura nell' ambito degli stanziamenti che saranno previsti nei rispettivi bilanci degli esercizi futuri.

Data a Bari, addì 26 novembre 1979