ARTICOLO 1
La Regione Puglia e' titolare di tutte le funzioni relative ai
Centri di Servizi Sociali e Culturali trasferiti dalla Cassa per gli Interventi
Straordinari nel Mezzogiorno con delibera del CIPE del 12 dicembre 1972 e per i
quali e' subentrata a tutti gli effetti agli ex Enti gestori secondo le
finalita' indicate dall' art. 8 dello Statuto regionale, con i poteri dettati
dall' art. 49 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 e in conformita' con le LLRR n.
20 del 17- 4- 1978 e n. 41 del 1 settembre 1978.
In attesa della legge organica di programmazione culturale che
determinera', in un completo sistema regionale, l' ambito territoriale di
competenza di ciascun Centro, le funzioni di cui al comma precedente del
presente articolo sono delegate al Comune in cui e' o sara' ubicata la sede del
Centro interessato.
Ogni Comune, fatte salve quelle amministrative, esercita tutte le
altre funzioni delegate avvalendosi di un apposito Comitato di gestione e
programmazione di cui all' art. 9 della presente legge.
ARTICOLO 2
I Centri di Servizi Sociali e Culturali assumono la definizione di
Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale (CSPCR).
I Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale sono
organismi della Regione e concorrono alla crescita civile e culturale della
comunita' pugliese.
In attuazione di tali fini i Centri:
1) curano l' acquisizione di dati e informazioni e
predispongono analisi per la programmazione culturale della Regione e degli
Enti locali e concorrono alla
rilevazione delle modificazioni socio -
culturali del territorio di pertinenza;
2) collaborano per la realizzazione di iniziative culturali
promosse dalla Regione e dagli Enti locali anche per la catalogazione,
valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e ambientali;
3) formulano proposte ed esprimono indicazioni relative
agli interventi regionali in tema di promozione culturale in modo da
trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di partecipazione
democratica;
4) promuovono ed organizzano iniziative culturali,
artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e svolgono studi e ricerche,
anche in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni culturali esistenti
nel territorio e le associazioni democratiche al fine di promuovere e
diffondere la cultura in una visione complessiva delle tematiche presenti nel mondo
contemporaneo;
5) gestiscono un servizio di pubblica lettura sulla base
della dotazione libraria gia' esistente, opportunamente incrementata. Le biblioteche
dei Centri, per valorizzare il loro
ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano con le altre
biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del sistema
bibliotecario complessivo operante in Puglia. I Centri di servizio e
Programmazione Culturale Regionale saranno dotati della strumentazione tecnica
e di tutte le strutture necessarie per l' esercizio delle loro funzioni.
ARTICOLO 3
La Regione riconosce come Centri di Servizio e Programmazione
Culturale Regionale i centri di cui all' art. 1 della presente legge, gia'
ubicati in:
ACQUAVIVA ex EISS
ALTAMURA ex UMANITARIA
BARI ex UNLA
BARI ex UMANITARIA
BARI ex CIF
BARI ex COMUNE DI BARI
(Poggiofranco)
BRINDISI ex MCC
CANOSA ex MCC
CERIGNOLA ex MCC
CONVERSANO ex MCC
FOGGIA ex EISS
FOGGIA ex UMANITARIA
FOGGIA ex UMANITARIA
FOGGIA ex CIF
GROTTAGLIE ex UNLA
MAGLIE ex EISS
MANFREDONIA ex UMANITARIA
MASSAFRA ex UMANITARIA
NARDO' ex UNLA
S. SEVERO ex MCC
TARANTO ex CIF
TARANTO ex CIF
TARANTO ex CIF
TARANTO ex CIF
L' assessorato ai Beni Culturali e' tenuto, entro il 31- 12- 1979,
a presentare il piano di ridistribuzione dei Centri nel territorio, sentita la
competente Commissione consiliare, con l' indicazione dei Comuni destinatari
del servizio culturale per aree di competenza.
La Regione provvedera' ad effettuare ricerche preliminari sulle
strutture, i consumi e i bisogni culturali della Puglia al fine di costruire,
con successiva legge, un organico e completo sistema di programmazione e
interventi culturali, in cui sara' definito il numero dei Centri e determinati
gli ambiti territoriali di competenza.
ARTICOLO 4
Per consentire ai Centri la piena funzionalita' la Regione
assicura la presenza del seguente personale qualificato:
- un responsabile del Centro, in
possesso di laurea;
- tre operatori culturali della
carriera di concetto, in possesso di diploma di scuola media superiore cui sono
affidati, nell' ambito del lavoro di gruppo, tutte le mansioni necessarie per
il completo funzionamento della struttura;
- un segretario con mansioni di
archivio, protocollo, ecc., in possesso di licenza di scuola media inferiore;
- un ausiliario, in possesso di
licenza della scuola dell' obbligo.
Per effetto della presente legge la dotazione organica del ruolo
regionale fissata nella tabella A della legge n. 18 del 25- 3- 74 viene
modificata ed aumentata di:
- n. 24 unita' del 6° livello per
i responsabili dei Centri;
- n. 72 unita' del 5°livello per
gli operatori culturali;
- n. 24 unita' del 4° livello per
i segretari;
- n. 24 unita' del 2° livello per
gli ausiliari.
ARTICOLO 5
Per l' attuazione delle finalita' di cui all' art.1 della presente legge, la Regione si avvale
del personale gia' operante nei Centri di Servizi Sociali e Culturali di cui
all' art. 3 della presente legge, assunto entro il 31- 12- 1976, in servizio al
31- 12- 77 ed in rapporto di lavoro con la Regione Puglia dall' 1- 1- 78 ai
sensi delle LLRR n. 20 del 17- 4- 1979, n. 41 dell' 1- 9- 1978 e n. 26 del 18-
4- 1979.
Il personale di cui al comma precedente viene inquadrato nel ruolo
unico del personale dipendente della Regione, previo superamento di una prova
concorsuale.
La domanda per l' ammissione alla prova di concorso, a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno, va inoltrata al Presidente della Regione
entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti commi deve
superare, distinte prove concorsuali, a seconda dei livelli di inquadramento di
cui ai precedenti articoli.
Le prove di concorso consisteranno in:
a) un esame - colloquio su temi
di cultura generale, per il personale che aspira alla qualifica di ausiliario;
b) un esame - colloquio su temi
di cultura generale e sulle mansioni di archivio e protocollo per il personale
che aspira alla qualifica di segretario;
c) un esame - colloquio a
carattere professionale nelle materie della promozione culturale e sociale per
il personale che aspira alla qualifica di operatore culturale e sociale;
d) in un esame - colloquio sulla
programmazione culturale e sociale sul territorio e su elementi di diritto
amministrativo, costituzionale e regionale, per il personale che aspira alla
qualifica di responsabile del Centro.
L' esame - colloquio dovra' prevedere in particolare la conoscenza
del testo della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto della
Regione Puglia.
Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di una
commissione così composta:
- Assessore al personale -
Presidente;
- esperto estraneo all' Amministrazione
regionale designato dall' Assessore al personale diverso a seconda delle
mansioni del personale da inquadrare;
- un rappresentante sindacale
designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- un funzionario dell' Assessorato
alla cultura;
- un funzionario dell'
Assessorato al personale, designato dall' Assessore per lo svolgimento della
funzione di Segretario.
Alle prove di concorso potranno accedere anche coloro che, privi
dei requisiti di cui all' art. 4, abbiano svolto mansioni equivalenti a quelle
cui aspirano per l' inquadramento, purche' in possesso del titolo di studio
immediatamente inferiore a quello richiesto.
Il personale di cui al 1 comma del presente articolo viene
destinato ai Comuni per l' attuazione delle finalita' di cui all' art. 1 della
presente legge.
ARTICOLO 6
Al personale che avra' superato le prove di concorso verra'
riconosciuta un' anzianita', ai soli fini economici, dalla data di inizio del
servizio per conto della Regione.
Il personale di cui al precedente comma e' inquadrato nei livelli
per i quali ha superato la prova di concorso.
ARTICOLO 7
Alla copertura dei posti in organico risultanti disponibili dopo
le prove di concorso di cui all' art. 5, dovra' provvedersi mediante
trasferimento, a domanda, di personale di ruolo della Regione o per pubblico concorso.
Il personale trasferito di cui al comma precedente dovra'
frequentare e superare un corso di formazione professionale appositamente
istituito.
ARTICOLO 8
Il personale del Centro si organizza in gruppo di lavoro
presieduto dal Responsabile che risponde dell' azione dello stesso Centro e
della sua rispondenza alle linee della programmazione culturale della Regione.
Il gruppo di lavoro assicura il buon funzionamento del Centro
nello spirito e per le finalita' previste dalla presente legge.
Il gruppo di lavoro, sulla base delle indicazioni del Comitato di
gestione e programmazione, di cui al successivo articolo, e con il contributo
di proposte e di partecipazione delle associazioni culturali del mondo del
lavoro e della scuola, elabora una proposta di piano annuale di attivita',
corredata di adeguate motivazioni e di un preventivo di spesa.
La proposta di piano così elaborata viene sottoposta alla approvazione del Comitato di
gestione e programmazione, e quindi trasmesso, tramite i Comuni ove hanno sede
i Centri, all' Assessorato regionale alla Cultura.
ARTICOLO 9
Presso ogni Centro e' istituito un Comitato di gestione e
programmazione composto da:
1) due rappresentanti per ciascun
Comune presente nell' area di competenza del Centro, eletti dal Consiglio
comunale con voto limitato, su indicazione delle associazioni culturali
maggiormente rappresentative a livello locale;
2) due rappresentanti di ciascun
Comune presente nell' area di competenza del Centro, scelti tra i Consiglieri
comunali ed eletti con voto limitato;
3) un rappresentante della
Provincia;
4) un rappresentante di ciascun
distretto scolastico interessato dall' area di competenza del Centro;
5) un rappresentante di ogni
istituzione culturale pubblica regolamentata con apposita legge regionale,
operante nell' are di competenza del Centro;
6) il direttore del Centro, con
funzione di Segretario.
Il Comitato di gestione e programmazione elegge il proprio presidente
fra i componenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo.
Esso dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento e
disciplina la propria attivita' con apposito regolamento interno.
La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito.
L' insediamento del Comitato puo' avvenire anche quando sia stata
designata la meta' piu' uno dei suoi componenti. L' insediamento del primo
Comitato avverra' su convocazione dell' assessore regionale alla Cultura.
Successivamente vi provvederanno i Sindaci dei Comuni ove hanno sede i Centri.
ARTICOLO 10
Il Comitato di gestione e programmazione:
1) approva la proposta di piano
annuale dell' attivita' elaborata dal gruppo di lavoro del Centro, nonche' il
consuntivo di tutte le attivita' svolte nell' anno precedente;
2) garantisce la coerenza dell'
attivita' del Centro a criteri pluralistici e di democrazia e nell' ambito
delle scelte di politica culturale operate dalla Regione e dagli Enti locali.
Il Comitato puo' chiamare a partecipare ai propri lavori esperti,
rappresentanti di associazioni culturali, del mondo del lavoro e della scuola
in relazione a specifici argomenti in discussione.
ARTICOLO 11
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano
annuale degli interventi della Regione per le attivita' culturali, corredato di
elementi informativi e previsionali che
ne costituiscono il fondamento.
Tale piano, salvo il riordinamento da attuarsi con legge regionale
di programmazione culturale di cui all' art. 1, ispirato a criteri che esaltino
l' autonomia democratica e il pluralismo delle iniziative, comprende:
1) il finanziamento dei programmi
delle attivita' dei CSPCR che saranno realizzati dai Comuni di cui all' art. 1
della presente legge, con le modalita' previste dall' art. 35 della LR n. 17
del 30- 5- 77;
2) il funzionamento dei programmi
delle attivita' promosse dalla Regione articolate per progetti che abbiano
effettiva incidenza produttiva nel settore culturale, dei beni ambientali,
della ricerca scientifica;
3) i contributi in favore degli
Enti, Istituzioni, Fondazioni ed Associazioni culturali democratiche, con larga
base rappresentativa, esistenti sul territorio
regionale, per specifiche iniziative o complessi di attivita';
4) il finanziamento di iniziative
culturali di rilievo almeno regionale, altrimenti non previste, che rispondono
allo spirito e ai criteri degli interventi programmati.
I programmi di cui al punto 1) del presente articolo dovranno
comprendere un fondo cassa per le spese immediate ed urgenti della cui gestione
il responsabile di ciascun Centro rispondera' al Comitato di gestione e
programmazione e, per la parte amministrativa, al Comune interessato. L'
entita' di tale fondo sara' determinata in misura percentuale alle spese per
attivita' proposte e approvate.
ARTICOLO 12
Agli oneri rivenienti dall' applicazione della presente legge si
provvedera' come segue:
per l' art. 4 della presente legge Lire 1.200.000.000 con
imputazione al corrispondente Cap. del Bilancio
regionale per l' esercizio 1980 << Stipendi, retribuzioni, ed
altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri
riflessi previdenziali ed assistenziali LLRR N. 18 del 25- 3- 74 ed oneri rivenienti dall' applicazione dell' art.
4 della legge regionale n.23 del 18- 7-
1974.
Per l’art. 11 della presente legge: L. 4.000.000.000, con
imputazione al corrispondente cap. del bilancio di previsione dell’esercizio 1980 "Piano di
intervento per le attività culturali"
Gli oneri di cui sopra
trovano copertura nel Bilancio pluriennale del << Bilancio di previsione
1981 >> all' art. 4 della LR n. 31 del 6- 6- 79 - Settore di intervento: 13/ 3 - Programmazione e promozione di attivita' culturali. Gli oneri
relativi al 1979 trovano copertura nel finanziamento gia' disposto con la legge
regionale n. 26 del 18- 4- 79.
Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge
troveranno copertura negli stanziamenti negli ambiti degli esercizi stessi.
ARTICOLO 13
Con la presente legge viene soppressa la legge regionale n. 10 del
7- 2- 74.
Ogni altra norma in contrasto con la presente legge e' da
ritenersi nulla.
ARTICOLO 14
Il termine di cui alla legge regionale n. 26 del 18- 4- 79 e'
prorogato al 31 marzo 1980.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 12 dicembre 1979