Art. 1
[Il
prontuario terapeutico previsto dall'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n.
484, è esteso all'assistenza farmaceutica di cui alla legge regionale 4
agosto 1973, n. 19. Sono altresì estese le norme e
le modalità di prescrizione stabilite dalla regolamentazione vigente a livello
nazionale] .
Art. 2
[La
quota fissa di L. 300 a carico dell'assistito stabilita dall'art. 2 della
legge regionale 4 agosto 1973, n. 19, è sostituita dalla quota variabile di
cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, da corrispondersi nelle
stesse misure e con le stesse modalità ivi previste]
.
[La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione] .