Legge abrogata dall’art
La presente
legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 44), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Al personale regionale
è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 1978, in sostituzione dell'acconto di
cui alla legge regionale 6 maggio 1977, n. 14, un importo mensile al
lordo delle ritenute previdenziali ed assicurative, comprensivo delle
aggiunzioni senza titolo di cui all'accordo nazionale dei dipendenti regionali
del 14 settembre 1978 e successivi accordi integrativi del 10 febbraio 1979 e 24
febbraio 1979, pari a:
L. 55.000 per il personale del primo, secondo,
terzo, quarto e quinto livello;
L. 47.000 per il personale del sesto e settimo
livello.
Gli importi di cui al comma precedente sono
attribuiti anche sulla tredicesima mensilità dell'anno 1978, ridotti
proporzionalmente in relazione al servizio prestato].
Art. 2
[Al maggior onere
derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 322.000.000 per
l'anno 1978 ed in L. 1.048.000.000 per l'anno 1979, si provvederà utilizzando
rispettivamente le disponibilità esistenti ai capitoli 52 e 39 del bilancio per
l'esercizio finanziario 1979.
Per gli esercizi successivi si provvederà con
appositi stanziamenti da iscrivere nei rispettivi bilanci]