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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
52
Data
28/08/1979
Abrogato
 
Materia
Sport - Tempo libero
Titolo
Integrazione dell' art. 7 della legge regionale n. 32 del 21 luglio 1978 - Istituzione del servizio sociale regionale per le attivita' motorie e sportive.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 settembre 1979, n. 67. La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 99), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dall’art
 La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 99), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

[Fra gli enti elencati nell'art. 7, lettera b), della legge regionale 21 luglio 1978, n. 32, si devono intendere incluse anche le Forze armate, Marina, Esercizio ed Aeronautica, che possono beneficiare delle provvidenze previste dagli articoli 9 e 12 della citata legge 21 luglio 1978, n. 32 per la realizzazione di impianti sportivi e per iniziative per lo sport a carattere sociale nel territorio della Regione Puglia].

 

Art. 2

[Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stipula con i comandanti degli alti comandi periferici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con giurisdizione territoriale della Regione Puglia, convenzioni che prevedano le seguenti clausole:

a) concessione da parte della Regione Puglia di contributi in conto capitale nella misura fissata dall'art. 9 agli enti locali per la realizzazione di impianti sportivi polivalenti con relativa attrezzatura, ivi compresi quelli relativi al nuoto e agli sports nautici;

b) realizzazione a cura delle autorità militari in ambiti territoriali propri dei suddetti impianti sportivi e delle connesse attrezzature;

c) assunzione esclusiva da parte delle stesse autorità militari della gestione e manutenzione degli stessi impianti;

d) impegno da parte delle autorità militari di mettere a disposizione della società, salvo naturalmente necessità temporanea e straordinaria di disporre diversamente degli impianti e delle attrezzature sportive realizzate con i contributi regionali.

Per la gestione degli impianti sportivi realizzati tramite le Forze armate non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 della legge 21 luglio 1978, n. 32] .

 

Art. 3

[Per il finanziamento della presente legge si fa riferimento ai capitoli di spesa previsti in bilancio per la legge 21 luglio 1978 n. 32].