Legge abrogata dall’art
[Fra gli enti elencati
nell'art. 7, lettera b), della legge
regionale 21 luglio 1978, n. 32, si devono intendere incluse anche le
Forze armate, Marina, Esercizio ed Aeronautica, che possono beneficiare delle
provvidenze previste dagli articoli 9 e 12 della citata legge 21 luglio 1978, n.
32 per la realizzazione di impianti sportivi e per iniziative per lo sport a
carattere sociale nel territorio della Regione Puglia].
Art. 2
[Il Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, stipula con i comandanti degli alti comandi
periferici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con giurisdizione
territoriale della Regione Puglia, convenzioni che prevedano le seguenti
clausole:
a) concessione da parte della Regione Puglia di
contributi in conto capitale nella misura fissata dall'art. 9 agli enti locali
per la realizzazione di impianti sportivi polivalenti con relativa attrezzatura,
ivi compresi quelli relativi al nuoto e agli sports nautici;
b) realizzazione a cura delle autorità militari
in ambiti territoriali propri dei suddetti impianti sportivi e delle connesse
attrezzature;
c) assunzione esclusiva da parte delle stesse
autorità militari della gestione e manutenzione degli stessi impianti;
d) impegno da parte delle autorità militari di
mettere a disposizione della società, salvo naturalmente necessità temporanea e
straordinaria di disporre diversamente degli impianti e delle attrezzature
sportive realizzate con i contributi regionali.
Per la gestione degli impianti sportivi
realizzati tramite le Forze armate non si applicano le disposizioni degli
articoli 16 e 17 della legge 21 luglio 1978, n. 32] .
Art. 3
[Per il finanziamento
della presente legge si fa riferimento ai capitoli di spesa previsti in bilancio
per la legge 21 luglio 1978 n. 32].