Art. 1
[A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'indennità di
residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i
direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in
località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti
misure :
L. 2.500.000 annue per località con popolazione
fino a 1.000 abitanti;
L. 2.000.000 annue per località con popolazione
da 1.001 a 2.000 abitanti;
L. 1.500.000 annue per località con popolazione
da 2.001 a 3.000 abitanti (1) .
Il contributo annuo spettante ai comuni che
gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre
1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato
in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma
precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal
Comune.
Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie
rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che
siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo (2) .
A decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge non è ammessa l'erogazione della indennità di residenza a favore
di farmacisti rurali che svolgano attività lavorative alle dipendenze di enti
pubblici o aziende private. ] (3)
(2) Comma così
modificato dal secondo comma dell'articolo unico, L.R.
20 giugno 1981, n. 30.
(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 4,
comma 1, L.R.
5 agosto 2013, n. 22, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 2
[Al maggior onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 190.000.000, si provvederà
con variazione in aumento di pari somma del cap. 168: «Indennità di residenza a
favore di titolari di farmacie rurali, legge n. 475/1968 e successive
modificazioni» mediante prelievo della somma di L. 190.000.000 dal cap. 473:
«Fondo di riserva del fondo sanitario regionale» del bilancio di previsione
1979.
Per gli esercizi successivi si provvederà a
stanziare gli appositi fondi nei rispettivi bilanci di previsione. ] (4)
(4) Il presente
provvedimento è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R.
5 agosto 2013, n. 22, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione