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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
69
Data
26/11/1979
Abrogato
 
Materia
Servizio farmaceutico e veterinario
Titolo
Provvidenze in favore delle farmacie rurali.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 6 dicembre 1979, n. 88. La presente legge è stata abrogata dall'art. 4, c.1 della L.R. 5 agosto 2013, n. 22
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

Art. 1

[A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure :

L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1.000 abitanti;

L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti (1) .

Il contributo annuo spettante ai comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal Comune.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo (2) .

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa l'erogazione della indennità di residenza a favore di farmacisti rurali che svolgano attività lavorative alle dipendenze di enti pubblici o aziende private. ] (3)

(1)  Comma così modificato dal primo comma dell'articolo unico , L.R. 20 giugno 1981, n. 30.

(2)  Comma così modificato dal secondo comma dell'articolo unico, L.R. 20 giugno 1981, n. 30.

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 5 agosto 2013, n. 22, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 2

[Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 190.000.000, si provvederà con variazione in aumento di pari somma del cap. 168: «Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie rurali, legge n. 475/1968 e successive modificazioni» mediante prelievo della somma di L. 190.000.000 dal cap. 473: «Fondo di riserva del fondo sanitario regionale» del bilancio di previsione 1979.

Per gli esercizi successivi si provvederà a stanziare gli appositi fondi nei rispettivi bilanci di previsione. ] (4)

(4)  Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 5 agosto 2013, n. 22, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione