La presente
legge è stata abrogata dall'art. 18, L.R.
11 febbraio 1988, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio
1988.
Il comma 1 dell'art. 12
della L.R.
4/03 ha disposto che le residue economie già erogate ai sensi
della L.R. 72/79, abrogata dall'art. 18 della L.R. 6/88, restano
assegnate all'Amministrazione beneficiaria e finalizzate ad attività di recupero
filologico e di valorizzazione del centro storico, nel rispetto dei principi
fondamentali della norma originaria.