La presente legge, come modificata dal
secondo comma dell'art. 8, L.R.
7 gennaio 1981, n. 3, è stata poi abrogata dal primo comma dell'art.
22, L.R.
10 aprile 1985, n. 15, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986.
Vedi, anche, i commi secondo e terzo dello stesso articolo.
Precedentemente:
Le lett. a) e b) dell’art. 2 sono state sostituite dall’art. 3
della l.r. 67/79;
l’art. 4 è stato integrato dall’art. 3 della l.r. 67/79
il secondo comma dell’art. 8 è stato integrato dall’art. 3
della l.r. 67/79;
L’art. 9 è stato sostituito dall’art. 3 della l.r. 67/79;
Il 1° e 2° comma dell’art. 13 sono stati sostituiti dal 3°
comma dell’art. 3 della l.r. 67/79
il secondo comma dell’art. 16 è stato modificato dal 1° comma
dell’art. 8 della l.r. 3/81;
l’ultimo comma dell’art. 10 è stato abrogato dal 2° comma
dell’art. 8 della l.r. 3/81.
L’art. 27 è stato sostituito dall’art. 3 della l.r. 67/79;
l’art. 28, comma 1, è stato sostituito dall’art. 3 della l.r.
67/79;
l’art. 28, comma 2, è stato soppresso dall’art. 3 della l.r.
67/79
Leggi richiamate:
l.r. 13 novembre 1979, n. 67 “Variazioni al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 1979 (1^ variazione)”
l.r. 7 gennaio 1981, n. 3 "Bilancio di previsione per
l’esercizio 1980 – Modifiche ed integrazioni"