Art.
unico
[All’art. 25, il 4° comma va così modificato: "In fase di
prima applicazione saranno prese in esame le domande già presentate o che
saranno presentate entro il 31 dicembre 1979, le cui spese siano state
effettuate a decorrere dall’1 aprile 1978 e per le quali, comunque, non sia
stata presentata richiesta di contributo ai sensi della legge 25 gennaio 1977,
n. 7". ]
Dato a Bari, addì 23 novembre
1979